Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cassano Magnago n. 110 del 7.05.2024; - del verbale di sopralluogo dell’Area Polizia Locale del Comune di Cassano Magnago del 6.03.2024; - dell’ordinanza di sospensione lavori n. 49 del 7.03.2024; - della comunicazione di avvio del procedimento del Responsabile dell’Area Territorio del Comune di Cassano Magnago.

Giustizia amministrativa202401562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere realizzate senza le prescritte autorizzazioni in area sottoposta a vincolo paesaggistico, unitamente al verbale di sopralluogo, all'ordinanza di sospensione lavori e alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 110 del 7 maggio 2024 e gli atti presupposti, contestando la qualificazione e il regime edilizio delle opere realizzate, nonché la necessità delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Ha dedotto la violazione della normativa comunale urbanistica, degli artt. 6, 6-bis, 22 e 37 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 33 della l.r. Lombardia n. 12/2005, dei punti A.11 e A.17 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017 e dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004, oltre a errore di fatto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le opere consistevano, tra l'altro, in tre manufatti in legno ancorati al suolo mediante blocchi o plinti in calcestruzzo, destinati ad area ricreativa, accoglienza e biglietteria e deposito, nonché muretti, paletti e pali in legno, impianti di illuminazione, recinzioni e stesa di materiale riciclato. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di avere rimosso le opere e di non avere più interesse all'annullamento degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e dell'avvenuta rimozione delle opere abusive oggetto dell'ordinanza di demolizione. La rimozione ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento, sicché il Collegio non ha esaminato nel merito le censure edilizie, urbanistiche e paesaggistiche. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie e della limitata attività difensiva conseguente all'esecuzione del provvedimento prima della decisione di merito. La precedente istanza cautelare era stata respinta per difetto di fumus boni iuris e la relativa ordinanza era stata confermata in appello, ma tale statuizione non ha costituito oggetto della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004

    Individua il vincolo paesaggistico gravante sull'area interessata dalle opere; il provvedimento non esamina nel merito la sua concreta applicazione.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Invocato dal ricorrente con riferimento al regime dell'attività edilizia libera; la relativa censura non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 22 e 37 d.P.R. 380/2001

    Invocati dal ricorrente con riferimento alla necessità del titolo edilizio e alla regolarizzazione o sanzione per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione; le questioni non sono state decise.

  • art. 33 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Invocato in relazione al regime sanzionatorio edilizio regionale; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    Invocato dal ricorrente in relazione all'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica; il giudice non ha pronunciato sul merito.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rimozione, nelle more del giudizio, delle opere oggetto di un'ordinanza di demolizione determina la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'ordinanza, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.