Cassazione Penale, Sentenza n. 09839/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perillo impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di revoca dell'ordine di demolizione. Sosteneva che l'immobile era stato ricondotto entro i limiti volumetrici di legge (718 mc) tramite interventi effettuati in ottemperanza alle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato e che il giudice del rinvio aveva travisato i fatti e superato il giudicato amministrativo ritenendo che la documentazione alla base del titolo in sanatoria fosse incompleta o non veritiera. Contestava inoltre il calcolo volumetrico (affermando che il seminterrato non fosse accessibile e quindi non computabile) e denunciava vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata ex art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia correttamente applicato i principi indicati nella precedente sentenza rescindente: la sanatoria è possibile solo per opere ultimate entro il termine di legge n.326/2003 e gli interventi effettuati dopo tale termine non rendono condonabile ciò che originariamente non lo era. Il giudice ha valutato che il giudicato amministrativo non vincola là dove si è formato su una rappresentazione dei fatti diversa da quella reale e che, nel caso concreto, il permesso del 7/11/2023 si fondava su opera di diversa consistenza. Il perito nominato ha accertato che il volume complessivo, conteggiato "vuoto per pieno" compreso il seminterrato reso inaccessibile, era di circa 1.269 mc, ben superiore al limite di 750 mc; pertanto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione è stata respinta. Perillo è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di somme a titolo di contributo.
Norme richiamate
legge 24 novembre 2003, n.326 (condono edilizio)
La sanatoria è possibile solo per opere ultimate entro il termine stabilito dalla legge; interventi realizzati dopo tale termine non rendono condonabile ciò che originariamente non lo era
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non adeguatamente correlata alla motivazione impugnata
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità per motivi aspecifici: la mancata critica puntuale delle ragioni della decisione impugnata determina inammissibilità
artt. 628, comma 2 e 627, comma 3, cod. proc. pen.
Limitano l'impugnabilità del provvedimento del giudice del rinvio in cassazione: si può impugnare soltanto per questioni non già decise dalla Corte o per mancato rispetto della sentenza di cassazione
Principio di calcolo volumetrico (giurisprudenza: Sez.3 n.23474/2019)
Ai fini della determinazione della cubatura ai fini del condono si applica il calcolo "vuoto per pieno": devono essere computati i volumi di tutte le parti costruite, anche interrate o rese inaccessibili, salvo diversa disposizione regolamentare
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Riferimento applicato per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione e per la decisione sulle spese; qui la Corte non ha ravvisato elementi per esentare il ricorrente dalle spese
Massime di principio
- La sanatoria edilizia è riconosciuta solo per opere ultimate entro il termine previsto dalla legge di settore; riduzioni volumetriche effettuate successivamente non producono condonabilità se l'opera al momento dell'istanza eccedeva i limiti
- Il giudicato amministrativo vincola solo nei limiti della rappresentazione dei fatti su cui si è formato; se il titolo amministrativo si è formato su dati incompleti, falsi o su una consistenza diversa dell'opera, il giudice penale dell'esecuzione può non riconoscerne l'efficacia vincolante
- Il calcolo della volumetria per la sanatoria segue il principio del "vuoto per pieno": vanno considerati i volumi di tutte le parti costruite (compreso seminterrato e piano rialzato) salvo diversa norma regolamentare esplicita
- In procedimenti di esecuzione penale il giudice deve verificare sia la legittimità dei titoli amministrativi (e l'eventuale forza di giudicato) sia la corrispondenza fattuale tra quanto ammesso in sanatoria e lo stato reale dell'opera
- In cassazione le doglianze devono essere specifiche e direttamente confrontarsi con la motivazione impugnata; deduzioni generiche o la mera ripetizione di censure già esaminate non superano il vaglio di ammissibilità
- In caso di contestazione tecnica sulla volumetria, è cruciale produrre perizia tecnica rigorosa e puntuale; il perito del giudice, se motivato, orienta decisamente la valutazione del tribunale
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