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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5374 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva confermato un avviso di accertamento integrativo relativo a IRPEF e SSN per il 1996, per un importo di circa lire 7.394.156.000. Il motivo decisivo riguardava la nullità o irregolarità della notifica del primo avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e spedizione di una raccomandata informativa. Il contribuente contestava in particolare la mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e l'insufficienza delle ricerche svolte dal messo notificatore. Gli ulteriori motivi riguardavano la valorizzazione dei movimenti bancari come presunzione di ricavi e il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo decisiva la verifica della regolarità della notifica del primo avviso, al quale il secondo avviso rinviava per le riprese fiscali. Dal testo della sentenza risultava che il messo aveva indicato il destinatario come "partito senza lasciare indirizzo", senza documentare adeguate ricerche, e che non risultava la sottoscrizione della raccomandata informativa da parte del contribuente. La Corte ha distinto il caso di temporanea irreperibilità, soggetto all'art. 140 c.p.c., da quello di trasferimento in luogo sconosciuto, soggetto all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti e non sono stati esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Si applica quando la residenza o l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma il destinatario e gli altri possibili consegnatari non vengono trovati temporaneamente presso il domicilio. Occorre adempiere integralmente alle formalità previste, verificando anche l'effettiva correttezza delle ricerche e della comunicazione informativa.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina della notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari

    La notifica degli atti impositivi segue, nei casi di irreperibilità relativa, il rito dell'art. 140 c.p.c.; quando invece il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto, il messo deve applicare la disciplina prevista per l'irreperibilità assoluta, dopo avere svolto adeguate ricerche nel Comune del domicilio fiscale.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973

    Poteri degli uffici in materia di accertamento

    La disposizione era richiamata in relazione all'utilizzo dei dati dei conti bancari e dei movimenti finanziari come elementi presuntivi ai fini dell'accertamento dei ricavi, questione rimasta assorbita dopo l'accoglimento del motivo sulla notifica.

  • Art. 53 Cost.

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    Era invocato dal contribuente in relazione alla contestazione dell'accertamento basato sui movimenti bancari, ma la Corte non ha esaminato il motivo, ritenendolo assorbito.

  • Art. 24, comma 2, Cost.

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

    È stato richiamato per sostenere che una notifica non correttamente perfezionata compromette il diritto di difesa del contribuente.

  • Art. 111 Cost.

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità

    È stato richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e alla necessità che l'atto impositivo sia portato legalmente a conoscenza del destinatario.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha uniformato la disciplina delle notifiche delle cartelle a quella degli avvisi di accertamento, senza modificare i principi applicabili alla notificazione degli atti impositivi.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012

    Pronuncia di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La pronuncia ha eliminato una disparità ingiustificata tra le modalità di notifica delle cartelle di pagamento e quelle degli avvisi di accertamento, rendendo omogenee le relative garanzie procedurali.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario rinvia a un precedente atto impositivo, la validità della notifica del primo atto può essere decisiva anche se il secondo atto è stato notificato regolarmente.
  • La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il destinatario abbia una residenza o un indirizzo conosciuto e che si tratti di irreperibilità temporanea; non può essere utilizzata automaticamente quando il destinatario risulta trasferito senza lasciare indirizzo.
  • Il messo notificatore deve documentare in modo adeguato le ricerche effettuate per stabilire se il destinatario sia temporaneamente assente oppure trasferito in luogo sconosciuto. Una formula generica come "partito senza lasciare indirizzo" può non essere sufficiente.
  • La mancata prova del perfezionamento delle formalità notificatorie, inclusa la comunicazione informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., può comportare l'invalidità della notifica e la cassazione della decisione che abbia ritenuto valido l'accertamento.
  • Se la decisione viene cassata per un vizio preliminare di notifica, le contestazioni relative al merito dell'accertamento, come l'utilizzo dei movimenti bancari, possono non essere esaminate e restare affidate al giudice del rinvio.

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