Sentenza del 30/03/2017 n. 1421 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Inesistenza della notificazione - Termine per la proposizione del ricorso - Decorrenza dalla piena conoscenza degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato gli avvisi di intimazione deducendo l'inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche. La questione riguardava, in particolare, se l'inesistenza della notificazione delle cartelle potesse determinare l'illegittimità degli atti successivi e impedire la decorrenza del termine per impugnare. È stato chiarito che la notificazione costituisce una condizione di efficacia dell'atto impositivo, non un elemento costitutivo dello stesso, e che l'eventuale vizio non può essere fatto valere quando gli atti abbiano comunque raggiunto il loro scopo, come dimostrato dalla piena conoscenza acquisita dal contribuente.
La decisione
La contestazione non è stata accolta nella parte relativa all'inesistenza della notificazione delle cartelle prodromiche. Anche in presenza di tale vizio, il raggiungimento dello scopo degli atti e la loro piena conoscenza rendono la censura non utilmente proponibile. Il termine per ricorrere previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 decorre dal momento in cui il contribuente ha avuto piena conoscenza degli atti, non necessariamente dalla loro notificazione formalmente eseguita. Ne consegue la prevalenza della posizione dell'amministrazione o dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione dell'atto impugnato.
In caso di inesistenza della notificazione, il termine per ricorrere decorre dal momento in cui il contribuente acquisisce piena conoscenza dell'atto, purché sia dimostrato che l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto tributario è normalmente una condizione di efficacia, ma non costituisce necessariamente un elemento essenziale dell'atto impositivo.
- L'inesistenza della notificazione non consente automaticamente di neutralizzare gli atti successivi quando il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza e gli atti abbiano comunque raggiunto il loro scopo.
- La piena conoscenza dell'atto può far decorrere il termine per proporre ricorso anche in assenza di una notificazione formalmente valida o quando questa sia inesistente.
- Chi intende contestare un atto tributario deve agire tempestivamente dal momento in cui ne ha avuto conoscenza effettiva, senza attendere necessariamente una nuova notificazione.
- La valutazione del raggiungimento dello scopo dipende dalle circostanze concrete e dalla prova che il contribuente abbia conosciuto contenuto, destinatario e pretesa dell'atto.
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