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Ordinanza

Ordinanza n. 820/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Casa – Area politiche innovative di sostegno abitativo – Unità Coordinamento Sostegno alla Fragilità Abitativa prot. -OMISSIS- del 08/04/2026, notificato in data 13/04/2026, di rigetto del ricorso presentato dal ricorrente avverso il provvedimento prot. -OMISSIS- del 29/01/2026 di diniego dell'istanza per l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art. 23, comma 13, della l.r. n. 16/2016 e della D.G.R. n. 6101/2022; - di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresi: il provvedimento del Comune di Milano prot. -OMISSIS- del 29/01/2026; il parere del Nucleo di Valutazione Tecnico n. -OMISSIS- espresso nel verbale dell'11/12/2025 richiamato nel cit. provvedimento prot. -OMISSIS- del 29/01/2026; il parere del Nucleo di Valutazione Tecnico espresso nella seduta del 12/03/2026 richiamato dal provvedimento prot. -OMISSIS- del 08/04/2026.

Giustizia amministrativa202602191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accesso ai Servizi Abitativi Transitori e rigetto del ricorso amministrativo avverso tale diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha rigettato il ricorso amministrativo contro il precedente diniego dell'istanza di accesso ai Servizi Abitativi Transitori, richiesti ai sensi della normativa regionale per i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo. Il diniego è stato motivato dal possesso di un patrimonio mobiliare pari a 41.832 euro, risultante dall'ISEE 2026, ritenuto sintomatico della potenziale capacità del nucleo familiare di reperire autonomamente una soluzione abitativa sul mercato privato. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati, ma non ha dimostrato di non disporre più delle risorse economiche considerate dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione. Pur senza definire il merito della legittimità del diniego, il Collegio ha ritenuto non dimostrato il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a., osservando che il patrimonio mobiliare di 41.832 euro appariva idoneo a fronteggiare, almeno nell'immediatezza, la situazione di disagio abitativo prospettata. La mancata prova dell'ulteriore disponibilità delle risorse economiche ha quindi impedito il riconoscimento del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile

    La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché il ricorrente non ha provato di non disporre più delle risorse economiche risultanti dall'ISEE, ritenute sufficienti almeno nell'immediatezza a fronteggiare il disagio abitativo.

  • art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016

    Servizi Abitativi Transitori

    È indicata quale base normativa della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori per nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo; il merito dell'applicazione della disposizione non è stato deciso nell'ordinanza cautelare.

  • D.G.R. Lombardia n. 6101/2022

    Servizi Abitativi Transitori

    È richiamata nell'oggetto degli atti impugnati quale disciplina applicativa dei Servizi Abitativi Transitori; l'ordinanza non ne esamina nel merito la corretta applicazione.

  • D.G.R. Lombardia n. 2063/2019

    Servizi Abitativi Transitori

    È indicata nella ricostruzione della domanda quale ulteriore riferimento regolatorio per l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori; la sua interpretazione non è affrontata in sede cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., il ricorrente deve dimostrare concretamente il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
  • In una controversia relativa all'accesso a misure pubbliche di sostegno abitativo, la disponibilità di risorse economiche risultanti dall'ISEE può escludere, almeno nell'immediatezza, il periculum in mora quando il richiedente non dimostri di non disporre più di tali risorse.
  • Il rigetto della domanda cautelare per mancata prova del pregiudizio grave e irreparabile non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale del diniego amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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