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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3414 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiore IVA per il 2003, contestando l'applicazione del regime del margine su sette autovetture usate acquistate dalla società S. Le carte di circolazione indicavano che i veicoli erano stati precedentemente intestati a società di capitali o imprese di autonoleggio tedesche, soggetti passivi IVA che, presumibilmente, avevano detratto l'imposta all'acquisto. Secondo il Fisco, mancava quindi il presupposto essenziale del regime del margine, ossia la mancata detrazione dell'IVA a monte. L'Agenzia sosteneva inoltre che gravasse sul cessionario nazionale l'onere di verificare, con particolare diligenza, la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime, non essendo sufficiente la sola annotazione formale sulle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente, accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. È stato quindi confermato il recupero della maggiore IVA. B.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.935 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 335 cod. proc. civ.

    Impone la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

  • Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.

    Disciplina il termine annuale per proporre l'impugnazione, al quale si aggiunge la sospensione feriale dei termini processuali.

  • Art. 155, comma 1, cod. proc. civ. e Legge n. 742 del 1969, art. 1, comma 1

    Regolano il computo dei termini processuali e la sospensione feriale, ritenuta applicabile anche mediante doppio computo quando il termine attraversa più periodi feriali.

  • Art. 2697 cod. civ.

    L'onere di provare i presupposti del regime fiscale speciale grava sul contribuente che intende avvalersene, in quanto cessionario e soggetto vicino ai fatti da dimostrare.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36

    Il regime del margine per i beni usati richiede, tra gli altri presupposti, che l'IVA non sia stata detratta dal cedente a monte. Il regime è speciale e derogatorio rispetto all'imposizione ordinaria.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6

    È richiamato in relazione alle conseguenze sanzionatorie delle irregolarità IVA connesse all'applicazione del regime del margine.

  • Art. 314 della direttiva 2006/112/CE e art. 26-bis della sesta direttiva CEE

    Qualificano il regime del margine come regime particolare dell'IVA, derogatorio rispetto al sistema ordinario, applicabile solo quando ricorrono effettivamente i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il regime del margine per i veicoli usati non può essere applicato sulla base della sola annotazione presente in fattura: occorre verificare anche i presupposti sostanziali, in particolare la mancata detrazione dell'IVA a monte.
  • Quando i precedenti proprietari risultano essere società di capitali, società di leasing o imprese di autonoleggio, può operare una presunzione logica che l'IVA sia stata detratta, rendendo applicabile il regime ordinario.
  • Il commerciante professionale che acquista veicoli usati deve svolgere verifiche diligenti sulla provenienza, sulla natura dei cedenti e sul trattamento IVA precedente; la buona fede non è sufficiente se avrebbe potuto conoscere l'irregolarità.
  • L'onere della prova dei requisiti del regime agevolato grava sul contribuente che lo invoca. La documentazione formale, come la fattura correttamente compilata, non dimostra da sola la sussistenza dei requisiti sostanziali.
  • In presenza di elementi oggettivi che indicano una possibile detrazione IVA a monte, il cessionario deve fornire prove concrete del contrario; in mancanza, l'Amministrazione può recuperare l'imposta secondo il regime ordinario.

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