Sentenza del 30/03/2017 n. 1756 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Cartella esattoriale - Servizio postale - Perfezionamento - Prova - Avviso di ricevimento - Obbligo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la notificazione della cartella esattoriale effettuata tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1972. In particolare, era necessario stabilire con quale documento dovesse essere provato il perfezionamento della notificazione e la relativa data. La sentenza ha affermato che tale prova deve essere fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.
La decisione
La notificazione della cartella esattoriale non può ritenersi provata dalla sola affermazione dell'ente o dalla documentazione priva dell'avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento è il documento necessario per dimostrare sia che il procedimento notificatorio si è perfezionato, sia la data esatta di perfezionamento. In assenza di tale prova, la notificazione risulta non dimostrata e la pretesa dell'agente della riscossione non può fondarsi validamente su di essa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1972, art. 26, comma 1
Quando la cartella esattoriale è notificata tramite il servizio postale secondo la disciplina prevista dalla norma, l'ente deve dimostrare il perfezionamento della notificazione e la relativa data mediante l'avviso di ricevimento.
Cassazione civile n. 3036/2016
Richiamando il precedente giurisprudenziale, la pronuncia conferma che l'avviso di ricevimento è necessario per provare l'avvenuta notificazione della cartella e il momento in cui essa si è perfezionata.
Massime di principio
- In caso di notificazione postale di una cartella esattoriale, l'agente della riscossione deve produrre l'avviso di ricevimento per dimostrare validamente l'avvenuta notifica.
- La prova deve consentire di individuare anche la data di perfezionamento della notificazione, rilevante per verificare la tempestività dell'impugnazione e il rispetto dei termini di riscossione.
- La mera produzione della cartella, di estratti informatici o di attestazioni interne non sostituisce, di regola, l'avviso di ricevimento quando la notifica è stata eseguita tramite il servizio postale.
- Chi contesta la cartella può eccepire il difetto di prova della notificazione se l'ente non deposita l'avviso di ricevimento o altra documentazione legalmente idonea a dimostrare il perfezionamento e la data della notifica.
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