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Sentenza

Sentenza n. 762/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 181/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 247/2023, del Tribunale di Cremona- Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 maggio 2024 e notificata in data 24 giugno 2024

Giustizia amministrativa202500665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'importo di 500 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cremona n. 181/2024, notificata il 24 giugno 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 29 maggio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di 500 euro oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la Carta o altro equipollente. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l'inadempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso, poiché il ricorso era stato notificato il 30 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva adempiuto. Ha ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà procedere al pagamento o all'accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti, anche mediante pagamento in conto sospeso qualora manchi la capienza negli stanziamenti di bilancio. Il TAR ha precisato che i vincoli di bilancio hanno efficacia interna e non possono impedire l'esecuzione del giudicato; al commissario, dipendente del Ministero, non spetta alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i presupposti dell'azione di ottemperanza l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi, incluso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La mancanza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio non impedisce il pagamento dovuto in esecuzione del giudicato, potendo l'amministrazione ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    Dopo la riforma del processo civile richiamata dal giudice, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di pagamento o di attribuzione di una prestazione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine congruo e consente, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
  • La carenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di bilancio non può ostacolare l'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato, poiché l'amministrazione statale deve, ricorrendone i presupposti, utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega interna dei compiti a dirigenti o funzionari competenti; quando svolge tali funzioni in ragione del rapporto di servizio, non gli spetta un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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