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Circolare

Circolare numero 118 del 28-06-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata l’11 maggio 2016 tra INPS e FEDERDAT per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Sono disciplinate le modalità operative di trasmissione e validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e i profili di protezione dei dati personali. Sono inoltre indicate la durata della convenzione, le modalità di rinnovo e recesso e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra il contenuto della convenzione stipulata l’11 maggio 2016 tra INPS e la Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. L’accordo disciplina la riscossione delle quote associative delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f., nonché gli aspetti operativi, economici e contabili connessi.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità non muta la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, oltre ai nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.

Contestualmente all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS competente per territorio le corrispondenti deleghe cartacee, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto e corredate da copia del documento di identità.

Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega acquisita dall’ufficio territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella precedente. Le strutture INPS verificano e validano le deleghe acquisite via portale confrontandole con quelle cartacee ricevute.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati come segue:

  • € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, con periodicità una tantum annuale;
  • € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.

L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto; dopo tale comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo promosso da creditori dell’Associazione o di strutture associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione eventualmente soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS le spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti previsti dalla legge. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale da parte dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.

L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative, dei poteri di rappresentanza e la relativa documentazione di supporto.

Indicazioni ulteriori e istruzioni contabili

La sede del sindacato FEDERDAT è indicata in via Sansovino n. 265/B, Torino. Sul piano contabile, la circolare istituisce i conti GPN25161, GPN35161 e GPN11161 per la rilevazione delle trattenute, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi e per il debito verso FEDERDAT.

La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata alla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità, con indicazione in avviso di pagamento dell’importo della quota e dell’associazione destinataria. La riscossione insieme ai contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione deve trasmettere all’INPS, via portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più versare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. In caso di più deleghe dello stesso soggetto in favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa contenuta nella successiva. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche tramite riscontro con quelle cartacee.

Revoca della delega e rapporto associativo

Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, quindi ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio e aggiornamento annuale

I costi del servizio, aggiornati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: € 2,20 per la gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per la gestione revoca deleghe sindacali; € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti ai rapporti associativi, su semplice presentazione di nota specifica. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti legali, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi, dei poteri di rappresentanza e relativa documentazione.

Sede dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede di FEDERDAT è indicata in via Sansovino n. 265/B, Torino. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPN25161, GPN35161 e GPN11161 per la rilevazione, l’accreditamento e il debito verso FEDERDAT relativi ai contributi associativi riscossi. La gestione dei rapporti finanziari con il sindacato è affidata alla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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