Circolare numero 120 del 01-07-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già fornite sulla salvaguardia pensionistica per i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, chiarendo chi rientra tra i destinatari ulteriori della norma, il nuovo termine per presentare domanda, la decorrenza del trattamento e le modalità di monitoraggio delle istanze. Vengono inoltre precisati il limite di spesa annuale, l’ordine di valutazione delle domande e le condizioni per l’accoglimento o il rigetto.
Chiarimenti sul prepensionamento dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla disciplina di salvaguardia introdotta dall’articolo 1, commi 295-297, della legge n. 208 del 2015 per i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali. In particolare, integra le indicazioni già rese con la circolare n. 8 del 20 gennaio 2016, soffermandosi sui destinatari ulteriori, sul termine per la presentazione delle domande, sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e sul monitoraggio delle istanze in rapporto al limite di spesa.
Ambito di applicazione e destinatari
La norma riguarda i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente a tale data.
Alla luce delle ulteriori indicazioni ministeriali, sono ricompresi anche:
- i lavoratori che, dopo il periodo di CIGS finalizzata al prepensionamento, hanno proseguito il rapporto di lavoro con la medesima azienda editoriale oppure sono stati collocati in mobilità, purché l’azienda avrebbe potuto collocarli in CIGS nel limite numerico previsto dagli accordi sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013 e tali lavoratori avrebbero maturato i requisiti per la pensione previsti al 31 dicembre 2013 successivamente a tale data ed entro il periodo di durata della CIGS;
- i lavoratori interessati da accordi di procedura sottoscritti nello stesso periodo che non sono stati collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento perché, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013 dal 1° gennaio 2014, non avrebbero potuto maturare durante il trattamento di integrazione salariale i più elevati requisiti pensionistici introdotti dall’articolo 3 del decreto stesso.
Per i lavoratori di cui alla lettera a) della circolare si richiamano i requisiti previsti dalle circolari n. 107 del 2002 e n. 127 del 2011, con riferimento alla disciplina vigente al 31 dicembre 2013, tra cui almeno 32 anni di anzianità contributiva e una maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni.
Termine e modalità di presentazione delle domande
I lavoratori rientranti nelle lettere a) e b) che non abbiano già presentato domanda nel termine precedente possono presentarla entro e non oltre il 18 luglio 2016.
La domanda deve essere trasmessa in modalità telematica:
- tramite patronato;
- oppure direttamente online sul sito www.inps.it, nella sezione "SERVIZI ONLINE – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati".
Dopo la compilazione della sezione anagrafica, nella parte dedicata alle dichiarazioni occorre selezionare:
- il gruppo "anzianità/anticipata/vecchiaia";
- il prodotto "pensione anzianità/anticipata";
- il tipo "Prepensionamento editoria".
L’invio è consentito ai cittadini in possesso di PIN.
Decorrenza del trattamento pensionistico anticipato
I trattamenti pensionistici anticipati riconosciuti in applicazione della legge n. 208 del 2015 non possono decorrere prima del 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della norma.
La decorrenza indicata nel provvedimento di accoglimento coincide con il primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, in coerenza con la circolare n. 107 del 6 giugno 2002.
La circolare precisa tuttavia che, per effetto del periodo massimo di corresponsione della CIGS e del tempo intercorso tra la sottoscrizione degli accordi di procedura e l’entrata in vigore della norma, la data di risoluzione del rapporto di lavoro può non coincidere con quella di cessazione del godimento della CIGS. I beneficiari devono comunque risolvere il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del mese in cui ricevono il provvedimento di accoglimento della domanda.
Le eventuali indennità di mobilità erogate dopo la decorrenza della pensione devono essere recuperate. Inoltre, non è ammesso accedere al prepensionamento in una data successiva a quella indicata nel provvedimento di accoglimento.
Monitoraggio delle domande e limite di spesa
Il monitoraggio delle domande di prepensionamento è effettuato secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente, ai sensi dell’articolo 1, comma 297, della legge n. 208 del 2015.
Le domande possono essere accolte entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Per la verifica del tetto di spesa si calcola il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo rispetto ai requisiti introdotti dal D.P.R. n. 157 del 2013 dal 1° gennaio 2014, tenendo conto della spesa pensionistica complessiva di 9 milioni di euro prevista in prospettiva per il periodo necessario al perfezionamento del requisito contributivo.
Raggiunto il limite di spesa, l’Istituto non esamina ulteriori domande. Le sedi devono trasmettere immediatamente le domande ricevute alla casella di posta elettronica istituzionale certificazione.poligrafici208@inps.it, così da consentire il tempestivo svolgimento del monitoraggio.
Esiti possibili
A conclusione del monitoraggio, agli interessati viene comunicato:
- l’accoglimento della domanda, con indicazione della decorrenza del trattamento pensionistico, se risultano accertati il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni previste e la copertura finanziaria anche in termini prospettici;
- il rigetto della domanda, se non risultano accertati i requisiti o le condizioni richieste, oppure se la copertura finanziaria risulta insufficiente anche in prospettiva.
Punti principali
Destinatari ulteriori della norma
Oltre ai lavoratori collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento in base ad accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, la circolare include anche due ulteriori categorie: i lavoratori che, terminato il trattamento straordinario di integrazione salariale, hanno continuato a lavorare presso la stessa azienda editoriale oppure sono stati collocati in mobilità; e i lavoratori interessati dagli stessi accordi che non sono stati posti in CIGS perché, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013 dal 1° gennaio 2014, non avrebbero potuto maturare durante l’integrazione salariale i requisiti pensionistici più elevati introdotti da tale decreto.
Termine e modalità di presentazione delle domande
I lavoratori rientranti nelle lettere a) e b) che non abbiano già presentato domanda nel precedente termine possono inoltrarla entro e non oltre il 18 luglio 2016. La domanda va presentata telematicamente tramite patronato oppure online sul sito INPS, nella sezione Servizi online dedicata alle prestazioni previdenziali. È richiesto l’accesso con PIN e la compilazione dei campi relativi a gruppo, prodotto e tipo prestazione ('Prepensionamento editoria').
Decorrenza del trattamento pensionistico anticipato
I trattamenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016. La decorrenza indicata nel provvedimento di accoglimento coincide con il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro deve essere risolto entro la fine del mese in cui il lavoratore riceve il provvedimento di accoglimento della domanda. Eventuali indennità di mobilità erogate oltre la decorrenza della pensione devono essere recuperate e non è ammessa una decorrenza successiva a quella indicata nel provvedimento di accoglimento.
Monitoraggio delle domande e copertura finanziaria
Il monitoraggio avviene secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione degli accordi di procedura presso l’ente competente. Le domande possono essere accolte entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La verifica considera il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo rispetto ai requisiti introdotti dal D.P.R. n. 157 del 2013 e tiene conto della spesa pensionistica prospettica di 9 milioni di euro. Raggiunto il limite, l’Istituto non esamina ulteriori domande. Le sedi devono trasmettere tempestivamente le istanze alla casella certificazione.poligrafici208@inps.it per consentire il monitoraggio.
Esito del monitoraggio
All’esito delle verifiche, agli interessati viene comunicato l’accoglimento della domanda con indicazione della decorrenza, se risultano i requisiti, le condizioni previste e la copertura finanziaria anche prospettica. In alternativa, viene comunicato il rigetto se manca il possesso dei requisiti o delle condizioni richieste, oppure se la copertura finanziaria risulta insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 giu 2016Circolare numero 119 del 30-06-2016
- Circolare · 28 giu 2016Circolare numero 116 del 28-06-2016
- Circolare · 28 giu 2016Circolare numero 117 del 28-06-2016
- Circolare · 28 giu 2016Circolare numero 118 del 28-06-2016
- Circolare · 5 lug 2016Circolare numero 121 del 05-07-2016
- Circolare · 8 lug 2016Circolare numero 127 del 08-07-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →