Circolare numero 119 del 30-06-2016
1 Premessa e quadro normativo2 Finalità e ambito di applicazione3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali3.1 Tipologia3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni3.3 Ambito di applicazione: beneficiari4 Prestazioni ordinarie4.1 Programmi formativi4.1.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento4.1.2 Elementi della domanda4.1.3 Misura e durata dell’intervento4.1.4 Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative4.2 Assegno ordinario4.2.1 Cause di intervento4.2.2 Criteri e modalità di accesso4.2.3 Misura della prestazione4.2.4 Durata dell’intervento4.2.5. Contribuzione correlata4.2.6 Contributo addizionale4.2.7 Termini e modalità di presentazione della domanda4.2.8 Pagamento delle prestazioni4.2.9 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa4.2.10 Assegno ordinario e altre prestazioni4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi5 Prestazioni emergenziali5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso5.2 Assegno emergenziale5.2.1 Misura della prestazione5.2.2 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza5.2.3 Contribuzione correlata5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda5.2.5 Contribuzione emergenziale5.2.6 Modalità di pagamento dell’assegno emergenziale5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni5.3 Regime fiscale5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale - outplacement5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda5.4.3 Modalità di pagamento dell’outplacement6 Istruzioni operative6.1 Istruttoria della domanda6.2 Delibera di concessione7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa8 Istruzioni contabili8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale - art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del D.I. n. 82761/20148.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito – art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del D.I. n. 82761/20148.3 Assegno emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 82761/20148.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 82761/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina del Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo alla luce del D.Lgs. 148/2015, confermando l’adeguamento del D.I. 82761/2014 e fornendo istruzioni operative, amministrative e contabili per le prestazioni ordinarie ed emergenziali. Sono disciplinati programmi formativi, assegno ordinario, assegno emergenziale e outplacement, con indicazione di beneficiari, condizioni di accesso, misure, durate, termini di domanda, modalità di pagamento, contribuzioni correlate/addizionali ed effetti fiscali, oltre alle nuove codifiche contabili e Uniemens. Viene anche precisato il regime transitorio per le domande presentate prima e dopo il 24 settembre 2015 e per la soppressione della precedente integrazione ASpI ai lavoratori sospesi.
Istruzioni sul Fondo di solidarietà del credito cooperativo: prestazioni ordinarie, emergenziali e outplacement
Fondo di solidarietà del credito cooperativo: adeguamento normativo e prestazioni
La circolare fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili relative al Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo, aggiornandone la disciplina al D.Lgs. n. 148/2015. Il documento chiarisce che il D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 è già conforme alla nuova normativa e, quindi, non richiede ulteriori adeguamenti, mentre i rinvii al previgente art. 3 della legge n. 92/2012 devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo.
Quadro normativo e decorrenza delle domande
Il Fondo discende dal processo di adeguamento previsto dall’art. 3, commi 42 e 43, della legge n. 92/2012, poi superato dal riordino operato dal D.Lgs. n. 148/2015. Quest’ultimo ha ampliato l’ambito dei fondi di solidarietà e ha stabilito l’obbligatorietà dei fondi per i settori non coperti dalla CIGO/CIGS che occupano mediamente più di cinque dipendenti. I fondi già costituiti dovevano adeguarsi entro il 31 dicembre 2015, ma per quelli già conformi all’art. 26, comma 7, non è necessario alcun adeguamento. Per il Fondo del credito cooperativo, la disciplina del D.I. n. 82761 si applica alle istanze presentate dal 25 ottobre 2014; per le domande precedenti resta valida la previgente disciplina del D.I. n. 157/2000.
Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo opera in presenza di crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni, riduzioni, trasformazioni o sospensioni temporanee dell’attività, con interventi volti a sostenere occupabilità, occupazione e reddito. Le prestazioni si distinguono in:
- prestazioni ordinarie, come programmi formativi e assegno ordinario;
- prestazioni emergenziali, come assegno emergenziale e outplacement;
- prestazioni straordinarie, collegate a processi di agevolazione all’esodo.
Gli interventi sono destinati al personale dipendente delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del previgente Fondo del D.I. n. 157/2000, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
Beneficiari
Possono accedere alle prestazioni ordinarie ed emergenziali tutti i lavoratori dipendenti delle aziende interessate, anche a tempo determinato, nonché gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. La delibera n. 2 del 26 novembre 2015 ha precisato che sono beneficiari anche i lavoratori delle aziende tenute ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali. I dirigenti possono accedere solo all’assegno ordinario e all’assegno emergenziale, ma non ai programmi formativi né all’assegno ordinario per i contratti di solidarietà espansiva. Non è richiesta alcuna anzianità aziendale minima.
Prestazioni ordinarie: programmi formativi
Il Fondo finanzia programmi di riconversione o riqualificazione professionale a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con fondi nazionali, europei o della cooperazione. L’accesso è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali per i processi che modificano le condizioni di lavoro e alla conclusione di un accordo aziendale; se l’accordo non viene raggiunto, l’azienda non può accedere all’intervento.
L’importo finanziabile non può superare la metà della contribuzione ordinaria dovuta fino al trimestre precedente la domanda, al netto degli oneri di gestione e dei finanziamenti già fruiti dalla medesima azienda. Nei casi di ricorso congiunto con l’assegno ordinario, il limite sale al doppio della contribuzione ordinaria, sempre al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni già deliberate.
La domanda:
- va presentata esclusivamente in via telematica alla sede INPS competente;
- deve indicare periodo formativo, numero di lavoratori, ore svolte, importo richiesto, data dell’accordo e dichiarazione sull’eventuale fruizione di altri finanziamenti;
- deve allegare l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori con retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare.
Ogni domanda può riguardare interventi non superiori a 12 mesi. Le domande devono essere presentate dal giorno successivo alla fine dell’intervento formativo e comunque entro il sesto mese da tale data, o dalla data dell’accordo se successiva. Il finanziamento viene erogato tramite conguaglio contributivo; nel flusso Uniemens va utilizzata la causale “L114” per il recupero delle somme.
Prestazioni ordinarie: assegno ordinario
L’assegno ordinario spetta ai lavoratori sospesi o con orario ridotto per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, incluse le ipotesi di contratti di solidarietà espansivi e difensivi. La prestazione è pari all’80% della retribuzione lorda per le ore non lavorate, entro i limiti di durata previsti per la cassa integrazione, con applicazione dei massimali CIGO e della riduzione del 5,84% connessa ai contributi previsti dalla legge n. 41/1986.
Per il 2016, la circolare indica, al netto della riduzione, una misura massima mensile lorda di:
- € 914,96 per retribuzioni fino a € 2.102,24;
- € 1.099,70 per retribuzioni superiori a € 2.102,24.
La durata, per le domande presentate dal 24 settembre 2015 in poi, segue l’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015 e la disciplina richiamata dalla circolare INPS n. 201/2015. Per le istanze fino al 23 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente: durata massima di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente fino a un massimo di 12 mesi in un biennio mobile; nuova domanda dopo 52 settimane di normale attività se siano stati fruiti 12 mesi consecutivi.
La domanda deve essere presentata telematicamente alla sede INPS competente in base all’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione. In caso di procedure concorsuali, il curatore, commissario o liquidatore può presentare la domanda solo se è autorizzata la continuazione dell’esercizio d’impresa.
Il pagamento avviene, in via ordinaria, a conguaglio da parte del datore di lavoro; la circolare richiama i termini decadenziali per il conguaglio/rimborso, fissati in sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del trattamento o, se successiva, dalla data del provvedimento di concessione. In fase transitoria, il pagamento avviene esclusivamente in forma diretta con utilizzo del mod. SR41.
Condizioni di compatibilità e disciplina del lavoratore
Durante la fruizione dell’assegno ordinario il lavoratore non deve svolgere attività lavorativa per terzi, autonoma o subordinata, salvo il lavoro accessorio. Il lavoratore decade dall’integrazione se non comunica tempestivamente all’INPS l’eventuale attività lavorativa; tuttavia, le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro e dell’impresa fornitrice di lavoro temporaneo valgono ai fini dell’adempimento. Resta invece a carico del lavoratore la comunicazione dell’avvio di attività autonoma.
Non è dovuto l’assegno al nucleo familiare durante la percezione dell’assegno ordinario. Per malattia, maternità e infortunio, si applicano, per quanto compatibili, le regole della CIGO.
Prestazioni emergenziali: assegno emergenziale
Il Fondo eroga un assegno emergenziale in favore dei lavoratori licenziati che non abbiano i requisiti per le prestazioni straordinarie. La prestazione integra l’ASpI e, per gli eventi dal 1° maggio 2015, la NASpI, con durata massima di 24 mesi e subordinazione al permanere dello stato di disoccupazione involontaria.
L’accesso è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti e di legge per la riduzione dei livelli occupazionali e alla conclusione di un accordo aziendale; in mancanza di accordo, l’intervento non è concedibile. Le domande sono esaminate trimestralmente secondo l’ordine cronologico, con priorità per le aziende in fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria senza prosecuzione dell’attività. Il finanziamento è concesso entro i limiti delle risorse disponibili.
Misura dell’assegno emergenziale
Per il 2016, l’assegno emergenziale è quantificato come segue:
- 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile, con riduzione del 5,84% e massimale di € 2.281,32 per retribuzioni tabellari annue inferiori a € 38.494,84;
- 70% per la quota di retribuzione annua compresa tra € 38.494,84 ed € 53.690,17, con massimale di € 3.068,44;
- 60% per la quota di retribuzione annua superiore a € 53.690,17, con massimale di € 3.568,87.
La retribuzione tabellare comprende, se spettanti, stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad personam e indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.), da considerare su base annua moltiplicando le voci mensili per 13.
L’assegno è integrativo rispetto ad ASpI/NASpI: durante la percezione dell’indennità di disoccupazione viene corrisposto solo per differenza; terminata l’indennità pubblica, viene erogato per intero il residuo periodo teorico. Non si applica l’anticipazione in unica soluzione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.
Durata, sospensione e compatibilità dell’assegno emergenziale
La durata massima è di 24 mesi, comprensivi dei periodi di percezione di ASpI/NASpI. Si applicano le regole di decorrenza, sospensione e decadenza previste per la disoccupazione. In particolare, la prestazione decorre secondo la data di presentazione della domanda di disoccupazione e segue le regole relative a rioccupazione, sospensione e ripresa del trattamento.
La circolare evidenzia che:
- se il beneficiario si rioccupa con contratto subordinato di durata non superiore a sei mesi e con reddito superiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione, le prestazioni sono sospese d’ufficio;
- se la nuova occupazione è superiore a sei mesi o a tempo indeterminato e supera il reddito minimo, il lavoratore decade;
- se il reddito è inferiore ai limiti di legge, le prestazioni possono cumularsi, con riduzioni previste per ASpI/NASpI, mentre l’assegno emergenziale resta cristallizzato nell’importo.
L’assegno emergenziale non dà diritto all’anticipazione in un’unica soluzione e non comporta l’assegno al nucleo familiare. In caso di maternità, se la lavoratrice percepisce anche l’indennità di disoccupazione, il diritto alla maternità è riconosciuto e il trattamento riprende alla fine della sospensione; se percepisce solo l’assegno emergenziale, la maternità non è riconosciuta.
Contribuzione correlata e contributo emergenziale
Per i periodi di sola erogazione dell’assegno emergenziale, il Fondo versa la contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore, calcolata applicando l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile. Tale contribuzione è utile ai fini pensionistici, inclusa la pensione anticipata.
Durante il periodo di integrazione ASpI/NASpI, invece, la contribuzione correlata non è versata dal Fondo, poiché opera l’accredito figurativo secondo le regole generali.
Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo emergenziale pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo, mediante bonifico alla contabilità speciale della sede competente, con distinta causale per l’assegno emergenziale e per la contribuzione correlata. In caso di impossibilità del datore di lavoro, il versamento può essere surrogato da altri datori di lavoro destinatari dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse.
Domanda e pagamento dell’assegno emergenziale
La domanda va presentata telematicamente alla sede INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla sede della sede principale dell’azienda. Deve contenere:
- dati anagrafici dell’azienda e del legale rappresentante;
- impegno al versamento del contributo emergenziale;
- causali dell’intervento;
- dichiarazione di priorità nei casi di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria;
- accordo sindacale e lista dei lavoratori coinvolti.
Il finanziamento è stimato dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile e include sia l’assegno sia la contribuzione correlata, tenendo conto anche delle somme dovute a titolo di disoccupazione. Il pagamento dell’integrazione è subordinato alla presentazione e al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.
Il pagamento dell’assegno emergenziale avviene tramite la procedura DSweb e viene effettuato solo dopo la liquidazione dell’ASpI/NASpI, perché l’importo da corrispondere è determinato per differenza. La delibera del Fondo è comunicata all’azienda e resa disponibile nel cassetto bidirezionale.
Outplacement: supporto alla ricollocazione professionale
Il Fondo finanzia, su richiesta dei lavoratori licenziati percettori di assegno emergenziale e non aventi diritto alle prestazioni straordinarie, programmi di supporto alla ricollocazione professionale della durata massima di 12 mesi, ridotti di eventuali finanziamenti pubblici o comunitari. L’accesso è possibile solo se l’azienda è già autorizzata all’assegno emergenziale e se la fruizione dell’outplacement avviene nel periodo di percezione dell’assegno.
La domanda deve essere inviata via PEC alla sede INPS competente, con conoscenza alla DCPSR, utilizzando il modello allegato. Deve riferirsi a programmi già svolti e contenere, tra l’altro, numero dei lavoratori, durata, dati della società incaricata, importo richiesto, causali, dichiarazioni su precedenti finanziamenti, elenco dei beneficiari, accordo sindacale e fatture della società di outplacement.
Il pagamento avviene tramite conguaglio: il Fondo copre l’intero onere riconosciuto, mentre l’azienda recupera l’importo netto del proprio contributo emergenziale. Nel flusso Uniemens va utilizzata la causale “L118”.
Istruzioni operative, istruttoria e delibera
Le strutture territoriali INPS devono istruire le domande verificando completezza, appartenenza dell’azienda al campo di applicazione, correttezza degli allegati, coerenza della durata, proporzionalità rispetto al tetto aziendale e disponibilità del Fondo. Per l’assegno ordinario devono inoltre controllare termini di presentazione, integrabilità della causale, compatibilità dei lavoratori e assenza di prestazioni incompatibili.
La proposta di delibera viene trasmessa alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito e poi al Comitato amministratore, che delibera a maggioranza. I ricorsi sono decisi in unica istanza dal Comitato. Il Direttore generale dell’INPS può sospendere l’esecuzione della decisione se ne ravvisa l’illegittimità, sottoponendo il provvedimento al Presidente dell’INPS.
Monitoraggio della spesa
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 148/2015, i fondi devono essere in equilibrio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Il Comitato, o l’Istituto in caso di inadempienza, può proporre modifiche all’importo delle prestazioni o all’aliquota contributiva. L’INPS monitora costantemente entrate e uscite con report mensili per verificare la spesa e il residuo disponibile.
Istruzioni contabili
La circolare istituisce nuovi conti per rilevare gli oneri e i contributi relativi alle diverse prestazioni:
- per i programmi formativi: conti FCR30110 e FCR30170;
- per i contributi ordinari da DM10 insoluti e DM10/V: FCR21120 e FCR21180;
- per l’assegno emergenziale: FCR30113, FCR10133, FCR21113, FCR21114, FCR32142, FCR24133, FCR00133;
- per l’outplacement: FCR30116 e FCR21116.
Vengono inoltre richiamati i conti per la contribuzione correlata già istituiti con precedente messaggio e si prevede l’aggiornamento delle procedure informatiche e del piano dei conti. Per i programmi formativi e per l’outplacement sono anche stabilite le codifiche Uniemens “L114” e “L118” per il recupero in conguaglio.
Punti principali
Quadro normativo e adeguamento del Fondo
La disciplina originaria del Fondo è stata adeguata dapprima alla legge n. 92/2012 e poi al D.Lgs. n. 148/2015, che ha riformato i fondi di solidarietà e abrogato l’art. 3 della legge n. 92/2012. Il D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014, istitutivo del Fondo presso l’INPS per il credito cooperativo, è considerato già conforme all’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015 e quindi non necessita di adeguamento. I rinvii al previgente art. 3 della legge n. 92/2012 vanno letti come riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015.
Ambito di applicazione e destinatari
Il Fondo interviene in situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, riduzione, trasformazione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, mediante prestazioni ordinarie e emergenziali. Sono destinatari i lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, e gli apprendisti professionalizzanti, delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del previgente Fondo del D.I. n. 157/2000. Per le istanze si applica, come precisato dal Ministero del lavoro, la disciplina del D.I. n. 82761 alle domande presentate dal 25 ottobre 2014; per le domande anteriori resta applicabile il D.I. n. 157/2000.
Prestazioni ordinarie: programmi formativi
Il Fondo finanzia programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale. L’accesso richiede il preventivo esperimento delle procedure contrattuali e la conclusione con accordo aziendale; in mancanza di accordo l’intervento non è concedibile. Ogni intervento non può superare la metà della contribuzione ordinaria dovuta fino al trimestre precedente la domanda, al netto degli oneri di gestione e dei finanziamenti già fruiti; nei casi di ricorso congiunto con l’assegno ordinario il limite è pari al doppio della contribuzione ordinaria. La domanda è telematica, va presentata alla sede INPS competente e può riguardare interventi fino a 12 mesi, da presentare entro il sesto mese dalla fine dell’intervento formativo o dall’accordo se successivo.
Prestazioni ordinarie: assegno ordinario
L’assegno ordinario integra la retribuzione dei lavoratori sospesi o con orario ridotto per le causali previste in materia di CIGO/CIGS, inclusi i contratti di solidarietà espansivi e difensivi. La prestazione è pari all’80% della retribuzione lorda per le ore non lavorate, con applicazione dei massimali della CIGO e riduzione del 5,84% prevista dalla normativa contributiva. La durata segue, dal 24 settembre 2015, le regole del D.Lgs. n. 148/2015; per le domande fino al 23 settembre 2015 continua a valere la disciplina previgente, con limite ordinario di tre mesi prorogabili fino a 12 mesi nel biennio mobile. La domanda deve essere telematica, presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione.
Prestazioni emergenziali: assegno emergenziale e outplacement
Per i lavoratori licenziati senza requisiti per le prestazioni straordinarie, il Fondo eroga un assegno emergenziale integrativo di ASpI/NASpI, con durata massima di 24 mesi, e finanzia su richiesta programmi di outplacement fino a 12 mesi. L’accesso richiede accordo aziendale e procedure di prevenzione dei conflitti e di gestione dei licenziamenti; le domande sono esaminate trimestralmente secondo ordine cronologico, con precedenza ai casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria senza prosecuzione dell’attività. L’assegno emergenziale è collegato alla reale fruizione dell’indennità di disoccupazione e segue regole di decorrenza, sospensione e decadenza proprie di ASpI/NASpI, ma non le altre regole di riduzione o di anticipazione previste per la disoccupazione.
Contribuzione, contributi aggiuntivi e modalità di pagamento
Per l’assegno ordinario e per l’assegno emergenziale sono previste contribuzioni correlate a carico del Fondo, utili ai fini pensionistici. Inoltre il datore di lavoro versa un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni perse per le prestazioni ordinarie e un contributo emergenziale pari alla metà del finanziamento deliberato per l’assegno emergenziale e per l’outplacement. La circolare disciplina anche il pagamento diretto, il conguaglio in Uniemens, i termini decadenziali per il recupero delle somme e le condizioni per l’autorizzazione del pagamento diretto nei casi di insolvenza o gravi difficoltà finanziarie.
Istruzioni operative, controlli e contabilità
Le strutture INPS devono verificare completezza della domanda, campo di applicazione, allegati, durata e disponibilità del Fondo; per l’assegno ordinario anche termini, causale, compatibilità dei lavoratori e assenza di prestazioni incompatibili. Il Comitato amministratore del Fondo delibera con maggioranza dei presenti e i ricorsi sono decisi in unica istanza dallo stesso Comitato. Sul piano contabile sono istituiti nuovi conti per programmi formativi, assegni ordinari, assegno emergenziale, contributi emergenziali, contribuzione correlata e outplacement, oltre a specifiche codifiche Uniemens (L114 e L118) e codici di bilancio per somme non riscosse e recuperi.
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