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Circolare

Circolare numero 116 del 28-06-2016

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERDIPENDENTI per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono disciplinate le modalità di riscossione e riversamento, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e di protezione dei dati, la durata della convenzione e le facoltà di rinnovo/recesso. La parte finale fornisce istruzioni operative e contabili, con l’istituzione del codice causale W438 e dei conti GPA25549, GPA35549 e GPA11549, oltre agli adempimenti delle strutture territoriali per reportistica e rendiconto annuale.

Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e relative istruzioni operative

Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’associazione. Vengono disciplinate le modalità di riscossione tramite UNIEMENS, i rapporti economici tra le parti, le tutele di responsabilità, la durata dell’accordo e le istruzioni operative e contabili da seguire nelle strutture INPS.

Oggetto e base normativa

La convenzione è stata stipulata in data 11 maggio 2016 e riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale prevista dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione richiamata risulta approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014.

Modalità di riscossione

La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare precisa che:

  • la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo;
  • l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva del contributo;
  • l’Istituto non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro per il versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Misura del contributo e criteri di imputazione

Ai fini della convenzione, è considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS.

Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

Costi del servizio

Il costo del servizio di riscossione è fissato, per la convenzione in esame, in 0,17 euro per ogni UNIEMENS.

La circolare evidenzia inoltre che:

  • la variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto;
  • l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione;
  • sono a carico dell’associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, senza interessi o altri oneri, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

In parallelo, le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare versato.

Se l’importo dell’acconto periodico è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo pari o superiore a tale soglia.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una forte clausola di manleva a favore dell’INPS. L’Istituto è esonerato da responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per fatti derivanti dall’applicazione della convenzione.

In particolare:

  • l’INPS è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula;
  • l’Istituto è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione;
  • l’associazione esonera l’INPS anche in relazione a eventuali richieste di restituzione delle somme versate dalle imprese;
  • l’associazione deve rimborsare all’INPS le spese sostenute in caso di contenzioso giudiziario connesso ai rapporti tra associati e associazione, sulla base di nota specifica e secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva inoltre:

  • la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative;
  • la facoltà di recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti sono tenute a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016.

Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC.

L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

Istruzioni operative e contabili

La circolare attribuisce alle imprese aderenti il codice di nuova istituzione W438, da utilizzare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI)".

I contributi evidenziati con il codice W438 sono imputati al conto GPA25549, di nuova istituzione. Contestualmente, la procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35549 a GPA11549, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25549.

La circolare sottolinea che:

  • i saldi dei conti GPA25549 e GPA35549 devono sempre concordare;
  • per garantire tale concordanza, i due conti devono essere movimentati con il codice documento 95 soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia:

  • una copia per le imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare;
  • una copia per l’ufficio competente per la contabilità;
  • una copia da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I versamenti sono imputati in dare del conto GPA11549, al quale devono essere addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPa25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11549 alla fine dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio mediante la procedura automatizzata.

Rendiconto annuale alle strutture territoriali

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla FEDERDIPENDENTI un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle imprese;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11549, GPA25549 e GPA35549 di nuova istituzione.

Punti principali

Oggetto della convenzione e base normativa

L’INPS e la Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) hanno stipulato in data 11 maggio 2016 una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione richiamata è stata approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014.

Modalità di riscossione tramite UNIEMENS

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’associazione è effettuata dall’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro sul versamento di tali contributi.

Costi del servizio di riscossione

Per il servizio di riscossione è previsto, per ciascun UNIEMENS, un costo pari a 0,17 euro. La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione e soglia minima

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, che lo manleva anche per eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso connesso ai rapporti associativi, sulla base di nota specifica e secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È inoltre previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni operative: codice causale e conti

Alle imprese aderenti viene attribuito il codice di nuova istituzione W438, da utilizzare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI)". I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25549; contestualmente la procedura rileva il debito verso l’associazione mediante scrittura in partita doppia GPA35549 a GPA11549. I conti GPA25549 e GPA35549 devono sempre concordare e possono essere movimentati, con codice documento 95, solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti delle sedi e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio competente della sede e una per l’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi importi sono imputati al conto GPA11549, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e dell’eventuale imposta di bollo sul conto GPa25228. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere alla FEDERDIPENDENTI un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Il saldo finale del conto GPA11549 deve essere ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.

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