Circolare numero 117 del 28-06-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata l’11 maggio 2016 tra INPS e FEDERDAT per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità operative per l’invio e la validazione delle deleghe, le regole sulla revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le condizioni di durata e recesso. Sono inoltre indicate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti dedicati alla rilevazione delle somme riscosse.
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata in data 11 maggio 2016 tra INPS e la Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento disciplina in modo operativo la raccolta delle deleghe, le modalità di versamento, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto e gli aspetti contabili connessi alla gestione delle trattenute.
Ambito e fonte normativa
La convenzione è richiamata come stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015. Il suo oggetto è la riscossione dei contributi associativi per conto di FEDERDAT, limitatamente alla platea degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Modalità di riscossione della quota associativa
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento trasmesso ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.
La circolare precisa che tale modalità congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva della quota sindacale.
Gestione telematica delle deleghe
FEDERDAT, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo associativo. Devono essere trasmessi anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota.
Parallelamente all’inserimento telematico, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.
Le strutture INPS territoriali procedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite portale, mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.
Pluralità di deleghe e criterio di prevalenza
Nel caso in cui lo stesso soggetto trasmetta all’INPS due o più deleghe a favore di associazioni sindacali diverse, ha efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente. Fa eccezione l’ipotesi in cui la delega successiva contenga una revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega e rapporti associativi
La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione. Ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio e facoltà di recesso
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17.
L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e limitazione di responsabilità
L’INPS si dichiara sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sul valido ed effettivo rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro presentazione di nota specifica.
L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari oppure in caso di perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni.
Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede di FEDERDAT è indicata in via Sansovino n. 265/B, Torino.
Sul piano contabile, per la rilevazione delle trattenute vengono istituiti i seguenti conti:
- GPN25162, per i contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto di FEDERDAT;
- GPN35162, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di FEDERDAT;
- GPN11162, quale debito verso l’associazione FEDERDAT per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con FEDERDAT sono affidate direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L’INPS e la Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e con approvazione della determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento inviato ai contribuenti indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’INPS di procedere a riscossione coattiva.
Gestione delle deleghe
FEDERDAT deve trasmettere via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di chi revoca l’adesione o dichiara di non voler più pagare la quota. Contestualmente, deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite a sistema confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta.
Pluralità di deleghe e priorità
Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, è efficace la prima delega ricevuta dall’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, per cui ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota, procede alla sua acquisizione.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, € 1,99; gestione singolo modello F24, € 0,17. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge. È prevista anche la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano all’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza e produrre l’eventuale documentazione di supporto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti i conti GPN25162, relativo ai contributi associativi riscossi per conto di FEDERDAT; GPN35162, per l’accreditamento dei contributi associativi; e GPN11162, per il debito verso l’associazione. La gestione dei rapporti finanziari con FEDERDAT è affidata direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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