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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10214/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per il reato di calunnia: a) Nunzio Antonicelli ha invocato nullità per difetto di correlazione tra il fatto contestato (dichiarazioni rese nelle sommarie informazioni del marzo 2017) e il fatto ritenuto in sentenza (contenuto della querela del 14 marzo 2015); ha inoltre sostenuto che le sue dichiarazioni erano mera reiterazione delle accuse del fratello e, per cio', che dovevano qualificarsi come auto-favoreggiamento mediato o essere protette dal principio nemo tenetur se detegere; b) Filippo Antonicelli ha dedotto che la querela dell'8.12.2016 denunciava una realta' vera (la firma non riconducibile a lui) e quindi non poteva rientrare nella fattispecie della calunnia. Entrambi contestavano anche la valutazione probatoria che aveva ritenuto le querele strumentali e concordate per neutralizzare un contratto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze: la contestata nullita' per difetto di correlazione non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione; le censure di merito erano gia' state affrontate e superate in appello con motivazioni corrette; le dichiarazioni in marzo 2017 sono state considerate ripetitive ma anche autonome rispetto alle querele precedenti e quindi idonee a integrare il reato di calunnia. Per Filippo e Nunzio e' stata confermata la responsabilita' per calunnia e le statuizioni civili. Sono state imposte le spese processuali, il pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile quantificate in complessivi 3.510,00 euro.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferita alla nullita' di sentenza per difetto di correlazione; la Corte ha ricordato che tale nullita' e' di regime intermedio e non puo' essere sollevata per la prima volta in cassazione

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Collegata alle regole sulla nullita' dell'atto processuale; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo non proposto nei gradi precedenti

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di calunnia; la Corte ha confermato che le querele e le dichiarazioni degli imputati, pur reiterative, costituivano accuse autonome e volontariamente false rivolte a Carrera, integrando la fattispecie

  • art. 384 cod. pen.

    Richiamata nella difesa come possibile scriminante o attenuazione rispetto alla qualifica della condotta; la Corte ha escluso l'applicabilita' invocata, ritenendo infondate le relative argomentazioni

  • art. 198, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio nemo tenetur se detegere; la Corte ha ritenuto non applicabile la protezione invocata perche' le dichiarazioni costituivano autonome accuse e non mere reazioni difensive

  • art. 362 cod. proc. pen.

    Riferito rispetto alla dedotta illegittimita' delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto le censure infondate alla luce della prova raccolta

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e altri oneri processuali

Massime di principio

  • Non e' possibile in Cassazione sollevare per la prima volta nullita' di carattere intermedio (es. mancanza di correlazione tra accusa e giudicato) se non dedotte nei gradi precedenti
  • Le dichiarazioni che reiterano accuse gia' formulate possono comunque essere valutate come autonome e idonee a integrare il reato di calunnia se contengono accuse soggettivamente consapevoli e false
  • Per ottenere l'annullamento per difetto di motivazione o per valutazione probatoria e' necessario un confronto critico puntuale con la motivazione di merito; censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili
  • Il principio nemo tenetur se detegere e la qualifica della condotta come auto-favoreggiamento mediato vanno valutati con riguardo al contesto: non operano quando la persona formula autonomamente e consapevolmente accuse dirette ad altri
  • La parte che impugna ha l'onere di dimostrare specificamente in che modo le risultanze probatorie siano state erroneamente valutate; l'esistenza di testimonianze che collegano il fatto e la consapevolezza degli imputati rende difficile il successo del ricorso

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