Cassazione Penale, Sentenza n. 10214/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per il reato di calunnia: a) Nunzio Antonicelli ha invocato nullità per difetto di correlazione tra il fatto contestato (dichiarazioni rese nelle sommarie informazioni del marzo 2017) e il fatto ritenuto in sentenza (contenuto della querela del 14 marzo 2015); ha inoltre sostenuto che le sue dichiarazioni erano mera reiterazione delle accuse del fratello e, per cio', che dovevano qualificarsi come auto-favoreggiamento mediato o essere protette dal principio nemo tenetur se detegere; b) Filippo Antonicelli ha dedotto che la querela dell'8.12.2016 denunciava una realta' vera (la firma non riconducibile a lui) e quindi non poteva rientrare nella fattispecie della calunnia. Entrambi contestavano anche la valutazione probatoria che aveva ritenuto le querele strumentali e concordate per neutralizzare un contratto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze: la contestata nullita' per difetto di correlazione non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione; le censure di merito erano gia' state affrontate e superate in appello con motivazioni corrette; le dichiarazioni in marzo 2017 sono state considerate ripetitive ma anche autonome rispetto alle querele precedenti e quindi idonee a integrare il reato di calunnia. Per Filippo e Nunzio e' stata confermata la responsabilita' per calunnia e le statuizioni civili. Sono state imposte le spese processuali, il pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile quantificate in complessivi 3.510,00 euro.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Riferita alla nullita' di sentenza per difetto di correlazione; la Corte ha ricordato che tale nullita' e' di regime intermedio e non puo' essere sollevata per la prima volta in cassazione
art. 522 cod. proc. pen.
Collegata alle regole sulla nullita' dell'atto processuale; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo non proposto nei gradi precedenti
art. 368 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di calunnia; la Corte ha confermato che le querele e le dichiarazioni degli imputati, pur reiterative, costituivano accuse autonome e volontariamente false rivolte a Carrera, integrando la fattispecie
art. 384 cod. pen.
Richiamata nella difesa come possibile scriminante o attenuazione rispetto alla qualifica della condotta; la Corte ha escluso l'applicabilita' invocata, ritenendo infondate le relative argomentazioni
art. 198, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio nemo tenetur se detegere; la Corte ha ritenuto non applicabile la protezione invocata perche' le dichiarazioni costituivano autonome accuse e non mere reazioni difensive
art. 362 cod. proc. pen.
Riferito rispetto alla dedotta illegittimita' delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto le censure infondate alla luce della prova raccolta
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e altri oneri processuali
Massime di principio
- Non e' possibile in Cassazione sollevare per la prima volta nullita' di carattere intermedio (es. mancanza di correlazione tra accusa e giudicato) se non dedotte nei gradi precedenti
- Le dichiarazioni che reiterano accuse gia' formulate possono comunque essere valutate come autonome e idonee a integrare il reato di calunnia se contengono accuse soggettivamente consapevoli e false
- Per ottenere l'annullamento per difetto di motivazione o per valutazione probatoria e' necessario un confronto critico puntuale con la motivazione di merito; censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili
- Il principio nemo tenetur se detegere e la qualifica della condotta come auto-favoreggiamento mediato vanno valutati con riguardo al contesto: non operano quando la persona formula autonomamente e consapevolmente accuse dirette ad altri
- La parte che impugna ha l'onere di dimostrare specificamente in che modo le risultanze probatorie siano state erroneamente valutate; l'esistenza di testimonianze che collegano il fatto e la consapevolezza degli imputati rende difficile il successo del ricorso
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