Cassazione Penale, Sentenza n. 3068/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva principalmente: (1) la violazione delle norme processuali (artt. 601, comma 3; 178; 179 c.p.p.) per aver omesso di consentire all'imputato detenuto, che aveva espressamente chiesto di presenziare all'udienza d'appello, la partecipazione personale al giudizio, avendo la Corte ritenuto erroneamente che la richiesta dovesse essere una istanza di trattazione orale; (2) la mancata applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e l'omessa informazione all'imputato circa la sostituibilità della pena, che avrebbe potuto permettere una richiesta difensiva in tal senso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta personale dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza cartolare d'appello non equivale a istanza di trattazione orale e non può essere rigettata per difformità formale rispetto al modello previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020. Il mancato accoglimento della richiesta ha determinato una nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di partecipazione (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p., comma 3
Richiamato come norma processuale rilevante per i termini e la disciplina dell'appello; la Corte ha considerato illegittimo il rigetto della partecipazione dell'imputato nonostante richiesta tempestiva
art. 178 c.p.p.
Norma sulle nullità; utilizzata per sostenere che l'omesso riconoscimento della partecipazione configurava una nullità che incidere sul diritto di difesa
art. 179 c.p.p.
Richiamata in relazione agli effetti delle nullità processuali e delle eventuali sanzioni per violazioni formali
art. 545-bis c.p.p.
Norma sulle pene sostitutive: il ricorrente lamentava la mancata applicazione e l'omessa comunicazione circa la sostituibilità della pena; la Corte però ha risolto il procedimento sul tema della partecipazione senza entrare nel merito di questo motivo
art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. l. 18/12/2020 n. 176)
Richiamato come riferimento al modello introdotto per la trattazione cartolare in periodo emergenziale; la Cassazione ha precisato che la mancata osservanza formale di tale modello non può rendere inammissibile la richiesta personale di partecipazione dell'imputato
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad un giusto processo, con specifico riferimento al diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo
art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e) CEDU
Richiamati come garanzie europee del giusto processo (diritto di difesa, esame delle prove, assistenza difensiva), la loro violazione è stata collegata all'esclusione dall'udienza
giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, dep. 2024, Baldi; Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Zitouni)
Precedenti utilizzati per affermare che la richiesta personale del detenuto di partecipare all'udienza cartolare è legittima e che la mancata accoglienza determina nullità per violazione del diritto di partecipazione
Massime di principio
- La richiesta personale di un imputato detenuto di partecipare all'udienza d'appello cartolare è distinta dalla istanza di trattazione orale: va valutata e non può essere respinta per mero rilievo formale relativo al modello di richiesta previsto in materia emergenziale
- Se la partecipazione dell'imputato è stata negata nonostante una domanda tempestiva, la nullità è assoluta e può comportare l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa e del giusto processo
- In assenza di una norma che imponga forme specifiche a pena d'inammissibilità per la richiesta di partecipazione, non si può sanzionare la mera difformità rispetto al modello legislativo emergenziale
- Quando sussiste una nullità assoluta che assorbe l'esame degli altri motivi, la Cassazione può annullare senza rinvio; tuttavia, gli atti possono essere comunque trasmessi al giudice di merito per le determinazioni conseguenti
- Sebbene non deciso nel merito in questo caso, la questione dell'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. rimane un profilo rilevante: le Corti devono valutare se e quando informare l'imputato sulla sostituibilità della pena, specialmente se il grado d'appello è il primo momento utile per formulare la relativa istanza
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