Sentenza del 28/06/2016 n. 13317 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione IVA che recuperava l’intera imposta, dopo la decadenza dall’agevolazione «prima casa»: l’immobile era ancora in costruzione e i lavori non erano stati ultimati entro tre anni dall’acquisto; l’Amministrazione contestava inoltre che l’immobile avesse i requisiti per non essere considerato «di lusso». La Commissione tributaria aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre il giudice d’appello aveva riformato la decisione ritenendo che nessuna norma imponesse di ultimare la costruzione entro il triennio. In cassazione l’Amministrazione ha proposto tre motivi: il primo per violazione di legge sulla necessità di completare la costruzione entro tre anni; il secondo per vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. 2 agosto 1969, art. 5; il terzo per violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla produzione tardiva in appello di documenti sulle caratteristiche dell’immobile.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: l’agevolazione può spettare anche per un immobile in costruzione, ma va conservata realizzando entro tre anni dall’acquisto la destinazione dell’immobile ad abitazione propria, termine collegato alla decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio. Il mancato completamento entro tale termine comporta la decadenza, rendendo irrilevanti le questioni sulle caratteristiche di lusso e sulla produzione documentale: il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario della contribuente, confermando così il recupero dell’imposta. Ha compensato le spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’alternanza degli esiti nei gradi di merito e del consolidamento successivo dei principi giurisprudenziali.
Norme richiamate
L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, e D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118 ), spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione "non di lusso".
L’agevolazione prima casa può applicarsi anche a un immobile non ancora ultimato al momento dell’acquisto, purché sia destinato a diventare un’abitazione non di lusso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Tuttavia, i detti benefici possono essere conservati soltanto a condizione che la finalità - dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto - di destinare l'immobile, avente le caratteristiche "non di lusso" richieste dalla legge, a propria abitazione, venga realizzata al massimo entro il termine triennale di decadenza stabilito - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 , ex art. 74 poi D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 - per l'esercizio del potere di accertamento dell'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi.
Per mantenere l’agevolazione su un immobile in costruzione, la destinazione dichiarata a propria abitazione deve essere realizzata entro il termine triennale previsto per l’accertamento dell’Ufficio; in mancanza, il contribuente decade dal beneficio.
Massime di principio
- L’agevolazione prima casa può essere riconosciuta anche se l’immobile è ancora in costruzione al momento dell’acquisto, ma questa possibilità è subordinata alla realizzazione della destinazione ad abitazione propria entro tre anni.
- Il termine triennale decorre dall’acquisto e costituisce il limite entro il quale deve concretizzarsi la finalità abitativa dichiarata; il mancato rispetto comporta la decadenza dall’agevolazione.
- Quando la decadenza dipende dal mancato completamento dell’immobile entro il triennio, le contestazioni sui requisiti di lusso o sulla produzione dei documenti relativi a tali requisiti possono risultare assorbite e non incidere sull’esito.
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