Cassazione Penale, Ordinanza n. 31436/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo in sostanza doglianze già proposte in appello. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era una mera riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito e quindi non specifico; il secondo era manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla pena, calibrata sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte in appello, e il secondo manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata quale titolo del reato per il quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente.
art. 133 c.p.
Parametro di valutazione per la concessione o l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e per la commisurazione della pena; il giudice di merito deve dar conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre in modo pedissequo le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per le circostanze attenuanti generiche il giudizio del giudice di merito è un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sul richiamo ai precedenti penali dell'imputato, ove tale elemento sia valorizzato motivatamente tra quelli rilevanti ex art. 133 c.p.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione ometta di considerare i criteri legali o appaia illogica; non è sufficiente la mera contestazione della valutazione di merito.
- La riproposizione di doglianze generiche o apparenti non assolve la funzione tipica del ricorso per cassazione, che richiede una critica argomentata e specifica della decisione impugnata.
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