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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04551/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale su una società poi fallita, con recupero a tassazione ai fini IVA e IRAP di ricavi ritenuti non dichiarati per l'anno d'imposta 2000. L'Ufficio contestava che somme contabilizzate dalla società come finanziamenti soci fossero in realtà proventi di vendite di beni effettuate "in nero", utilizzati per coprire ammanchi di cassa. Dopo un primo contenzioso e un precedente rinvio della Cassazione per l'invalidità del condono ex art. 15 L. 289/2002, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente accolto l'appello della contribuente, ritenendo provata la reale provenienza delle somme dai soci e la loro tracciabilità. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 54, comma 2, DPR 633/1972 e 39, comma 2, DPR 600/1973, oltre a violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo: secondo la ricorrente, la CTR aveva ignorato la reale contestazione, cioè l'esistenza di una cassa negativa sintomatica di vendite non contabilizzate, e aveva soltanto preso atto delle giustificazioni documentali della società senza valutare correttamente gli elementi probatori offerti dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché, sotto la dedotta violazione di legge e l'omesso esame di fatto decisivo, l'Agenzia mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, chiedendo una rivalutazione del compendio istruttorio preclusa in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché riferita non a un fatto storico decisivo ma alla valutazione di deduzioni difensive ed elementi istruttori, e generica la doglianza ex art. 112 c.p.c. per mancata specificazione della pretesa omissione di pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese e delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. previste dall'art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 15 L. 289/2002

    comma 4, lett. b), comma 3-bis, comma 9

    La precedente pronuncia di legittimità aveva già ritenuto invalido il condono presentato dalla contribuente per errata determinazione dell'imposta dovuta; tale profilo era ormai definitivo e non più in discussione.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    Norma invocata dall'Ufficio a sostegno del recupero IVA; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione dei fatti.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    Norma invocata dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento induttivo; la Corte non ne esamina l'applicazione concreta, ritenendo il motivo inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per genericità, perché non indicava quali domande o eccezioni sarebbero state omesse dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la critica alla ricostruzione della fattispecie concreta e alla valutazione delle prove è sottratta al sindacato di legittimità; il n. 5 concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di deduzioni o elementi istruttori.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per l'applicazione, nel giudizio in corso, della condanna alle somme previste dall'art. 96 c.p.c. in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle somme previste a seguito del rigetto del ricorso, richiamando la disciplina dell'ulteriore responsabilità processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando si denuncia soltanto la mancata considerazione di argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se formulata in modo generico, senza indicare con precisione la domanda, eccezione o istanza che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli elementi di causa rispetto a quella adottata dal giudice di merito, salvo i limiti del controllo logico-formale e giuridico della motivazione.
  • Quando il ricorso è rigettato, la parte ricorrente soccombente può essere condannata anche alle somme previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. se richiamate dalla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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