Cassazione Civile, Ordinanza n. 22643/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente, socia al 12,25% di una società che operava nel settore della locazione immobiliare di beni propri, aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione IRPEF per l'anno 2010 la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico prevista dalla legge n. 296/2006. La pretesa erariale era fondata sull'assunto che la detrazione non spettasse perché gli interventi erano stati eseguiti su immobili appartenenti alla società e relativi a beni dell'attività d'impresa. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1, commi 344 e ss., l. n. 296/2006 e del D.M. attuativo 19/02/2007, sostenendo che l'agevolazione spetti anche se gli immobili oggetto degli interventi siano locati a terzi; (2) nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per mancata motivazione sulla ragione per cui non sarebbe configurabile il possesso dell'immobile in capo alla locatrice nonostante l'art. 1140 c.c.
La decisione
La Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'Agenzia aveva disposto lo sgravio della cartella di pagamento e che ciò determinava la cessazione della materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la prosecuzione del giudizio non avrebbe prodotto alcun risultato utile, perché nel processo tributario non sono ammesse pronunce di mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa fiscale. Quanto alle spese, ha compensato quelle dei gradi di merito per l'epoca di maturazione dell'orientamento giurisprudenziale sul punto; ha invece condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di cassazione, applicando il principio della soccombenza virtuale. Ha inoltre escluso la compensazione delle spese di legittimità richiesta dall'Ufficio, non giustificata dall'esiguo valore della causa.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
costituisce il fondamento del controllo formale e dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione
art. 1, commi 344 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296
disciplina la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, ritenuta astrattamente invocabile anche per immobili locati a terzi secondo l'orientamento richiamato dalla Corte
D.M. 19 febbraio 2007
decreto attuativo della detrazione per risparmio energetico, richiamato tra le norme denunciate dalla ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
norma invocata per censurare il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza
art. 1140 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro per contestare l'affermazione secondo cui la società locatrice non avrebbe avuto possesso dell'immobile
art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nell'istanza dell'Agenzia per chiedere la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese
art. 360 c.p.c.
richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione
art. 1140 c.c.
richiamato come disposizione sostanziale sulla nozione di possesso
art. 2697 c.c.
non espressamente citato nel testo come norma, ma il tema dell'onere probatorio è solo implicito; non è quindi valorizzato come norma centrale
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento o sgravio dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto concreto della pretesa fiscale da scrutinare.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, la Corte deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perché non residua alcun rapporto controverso da regolare.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione dell'atto impositivo: se l'atto viene meno nelle more, non sono ammissibili pronunce di mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa o dell'inesistenza del debito.
- In presenza di un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente consolidatosi, le spese dei gradi di merito possono essere compensate; le spese del giudizio di cassazione possono invece essere poste a carico della parte che ha mantenuto o fatto valere la pretesa poi caducata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La compensazione delle spese di legittimità non può essere giustificata solo dall'esiguo valore della controversia, ove ciò comporti una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa e una lesione del diritto di azione.
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