Regolamento (UE) 2016/832
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/832 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per una serie di prodotti ortofrutticoli e per specifiche origini, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico e periodico, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato e il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati secondo i codici NC indicati e distinti per origine geografica (codici dei paesi terzi). I valori forfettari servono unicamente ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli. Non disciplina in generale le aliquote doganali o altri profili fiscali, ma esclusivamente il parametro di calcolo richiamato dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/832 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di mercato dell'Unione. Si tratta di un atto tecnico di applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi individuati tramite codici NC riportati nell'allegato. I valori sono determinati anche in funzione del paese terzo di origine, indicato mediante la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" è espressamente riferito ad "altre origini".
Funzione dei valori forfettari
Il considerando chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Essi servono come parametro per determinare il prezzo di entrata dei prodotti interessati, nell'ambito del sistema UE applicabile agli ortofrutticoli freschi.
Disposizioni operative
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC e origini, tra cui, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0808 10 80 e 0809 29 00, con importi differenziati a seconda del paese terzo di provenienza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La funzione è quella di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli.
Criterio di determinazione dei valori
Il considerando richiama che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nel contesto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Valori fissati nell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC e origini. Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00, con valori differenziati per paese di origine e per il codice "ZZ" corrispondente ad altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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