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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/961

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/961 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Conwy Mussels (DOP)]

Normativa europea32016R0961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Conwy Mussels" come DOP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione procede alla registrazione poiché la domanda presentata dal Regno Unito era stata pubblicata e non erano state ricevute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Conwy Mussels" come denominazione di origine protetta (DOP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione "Conwy Mussels" per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.7 (pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'UE, in quanto direttamente applicabile; non disciplina altri prodotti o denominazioni e non contiene esclusioni ulteriori rispetto a quanto implicito nella registrazione della specifica DOP.

Conwy Mussels (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/961 della Commissione registra la denominazione "Conwy Mussels" come denominazione di origine protetta nel registro UE delle DOP e delle IGP. Il provvedimento si colloca nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dal Regno Unito, è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 2.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Conwy Mussels" come DOP. La denominazione riguarda un prodotto appartenente alla classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Il regolamento non contiene ulteriori condizioni sostanziali sulla produzione, limitandosi a formalizzare la registrazione della denominazione.

Ambito di efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Conwy Mussels"

L'articolo 1 iscrive la denominazione "Conwy Mussels" nel registro come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull'articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dal Regno Unito, era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51; pertanto la registrazione viene disposta.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentarialimentare

Testo integrale

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