Regolamento (UE) 2016/825
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/825 della Commissione, del 25 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, sulla base dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali valori sono utilizzati per determinare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni dai paesi terzi. L'atto è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di mercato del settore ortofrutticolo. Riguarda gli operatori che importano i prodotti classificati con i codici NC elencati e provenienti dai paesi terzi indicati, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini". Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/825 della Commissione fissa, per una determinata giornata, i valori forfettari all'importazione necessari a determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Quadro normativo e finalità
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni di specifici ortofrutticoli freschi provenienti da paesi terzi. Non disciplina tutti i prodotti agricoli, ma solo quelli elencati nell'allegato, identificati tramite codici della nomenclatura combinata e codici paese. Il riferimento al codice "ZZ" vale per le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 rinvia direttamente all'allegato, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. Tali valori costituiscono il parametro utilizzato per la determinazione del prezzo di entrata applicabile alle importazioni dei prodotti interessati.
Allegato: prodotti e valori
L'allegato contiene una tabella con i codici NC dei prodotti interessati e i relativi valori per origine. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00. Per ciascun codice sono indicati valori differenziati a seconda del paese terzo di provenienza; in alcuni casi è presente anche la voce "ZZ" per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e codice del paese terzo di origine.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Parametri di calcolo e base normativa
I considerando richiamano che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Elenco dei prodotti e delle origini interessate
L'allegato riporta i valori per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00, con valori distinti per diverse origini (ad esempio MA, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US) e per il codice "ZZ" corrispondente a "altre origini".
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