Regolamento (UE) 2016/2020
Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce i criteri tecnici che l'ESMA deve usare per stabilire se una categoria o sottocategoria di derivati soggetta a compensazione sia sufficientemente liquida da dover essere negoziata esclusivamente in sedi di negoziazione. I criteri riguardano frequenza delle transazioni, dimensione media, numero e tipo dei partecipanti attivi e misura media dei differenziali, con attenzione a dati storici, andamento strutturale o stagionale e possibili operazioni di riduzione del rischio o pacchetti di operazioni. Il testo assicura coerenza con il quadro MiFIR/MiFID II e prevede l'uso di questi parametri anche per l'eventuale modifica, sospensione o revoca di obblighi di negoziazione già esistenti.
Norme tecniche di regolamentazione per i criteri con cui l'ESMA valuta se una categoria o sottocategoria di strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debba essere assoggettata anche all'obbligo di negoziazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla valutazione, da parte dell'ESMA, delle categorie o sottocategorie di strumenti derivati già soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione. Riguarda la determinazione della sufficiente liquidità/interesse di acquisto e vendita da parte di terzi ai fini dell'obbligo di negoziazione previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; decorre dalla data di applicazione dell'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Non disciplina in modo autonomo tutte le regole di negoziazione dei derivati, ma specifica i criteri tecnici di valutazione utilizzati dall'ESMA.
Criteri tecnici per l'obbligo di negoziazione dei derivati
Il regolamento delegato (UE) 2016/2020 completa il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) specificando i criteri tecnici che l'ESMA deve utilizzare per stabilire se una categoria o sottocategoria di strumenti derivati, già soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sia sufficientemente liquida da dover essere negoziata esclusivamente in sedi di negoziazione. La finalità è assicurare una valutazione coerente, fondata su dati di mercato e non su un solo indicatore isolato, tenendo conto sia della struttura del mercato sia delle possibili conseguenze dell'introduzione dell'obbligo.
Contesto normativo e ratio
I considerando chiariscono che l'ESMA deve valutare il livello di interesse di acquisto e vendita da parte di terzi, confrontando la negoziazione avvenuta in sede con quella OTC, senza però attribuire alla prevalenza OTC un effetto automaticamente preclusivo. La valutazione deve inoltre considerare l'effetto potenziale dell'obbligo di negoziazione sulla liquidità, sulla trasparenza e sull'integrità del mercato, bilanciandoli con eventuali impatti negativi. Il regolamento mira anche a mantenere coerenza con la disciplina MiFID II/MiFIR sulla liquidità degli strumenti non rappresentativi di capitale, pur precisando che le due nozioni non coincidono automaticamente.
Criteri di valutazione della liquidità
Il nucleo normativo è concentrato negli articoli 1-5, che individuano quattro fattori principali.
- Frequenza media delle transazioni: l'ESMA considera il numero di giorni di negoziazione e il numero complessivo delle transazioni, osservando anche la distribuzione tra sedi di negoziazione e OTC e verificando eventuali concentrazioni prevedibili nel tempo.
- Dimensione media delle transazioni: l'analisi si fonda sul controvalore medio giornaliero e sul valore medio delle transazioni, entrambi calcolati sulla base della dimensione nozionale complessiva.
- Numero e tipo dei partecipanti attivi al mercato: rilevano il numero totale dei partecipanti, che non deve essere inferiore a due, il numero di sedi di negoziazione coinvolte e la presenza di market maker o altri operatori con obblighi di liquidità.
- Misura media dei differenziali: l'ESMA valuta spread ponderati e spread osservati in diversi momenti della giornata; se i dati non sono disponibili, può fare ricorso a un proxy.
Modalità dell'analisi e dati da escludere o considerare
L'analisi dell'ESMA deve svolgersi su un periodo sufficientemente lungo da evitare distorsioni dovute a eventi eccezionali e per distinguere fra fattori strutturali e stagionali. I considerando specificano che il periodo di osservazione non dovrebbe essere inferiore a tre mesi. Inoltre, l'ESMA deve escludere dai calcoli le transazioni chiaramente identificabili come operazioni di riduzione del rischio post-negoziazione, perché la loro inclusione falserebbe il livello effettivo di interesse di mercato.
Operazioni pacchetto e possibili effetti dell'obbligo
Nel valutare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione, l'ESMA deve considerare anche l'eventuale necessità di autorizzare operazioni pacchetto. Il testo riconosce che tali operazioni sono spesso utilizzate da imprese di investimento e clienti per gestire il rischio e migliorare la resilienza dei mercati; per questo può essere opportuno consentirne l'esecuzione bilaterale fuori sede, anche quando comprendano uno o più derivati soggetti all'obbligo di negoziazione.
Modifica, sospensione o revoca dell'obbligo
Il regolamento non si limita alla valutazione iniziale della liquidità, ma prevede anche criteri per il riesame degli obblighi già in vigore. L'ESMA può così determinare se un obbligo di negoziazione debba essere modificato, sospeso o revocato, salvo il caso in cui la categoria o sottocategoria abbia cessato di essere negoziata in almeno una sede di negoziazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dalla data prevista dall'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Criterio generale di liquidità per l'obbligo di negoziazione
L'ESMA, nel valutare se una categoria o sottocategoria di derivati manifesti sufficiente interesse di acquisto e vendita da parte di terzi per essere considerata sufficientemente liquida ai fini dell'obbligo di negoziazione, applica i criteri dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, come precisati dal regolamento delegato (articolo 1).
Frequenza media delle transazioni
Per questo criterio l'ESMA considera il numero di giorni in cui si è svolta la negoziazione e il numero delle transazioni. L'analisi deve tenere conto della distribuzione tra negoziazioni in sede e OTC, svolgersi su un periodo sufficientemente lungo da cogliere fattori strutturali o stagionali e verificare se vi siano concentrazioni di operatività prevedibili nel tempo (articolo 2).
Dimensione media delle transazioni
L'ESMA valuta il controvalore medio giornaliero degli scambi, calcolato dividendo la dimensione nozionale complessiva delle transazioni per i giorni di negoziazione, e il valore medio delle transazioni, calcolato dividendo la dimensione nozionale complessiva per il numero di transazioni. Anche questa analisi deve considerare i fattori strutturali e stagionali richiamati per la frequenza (articolo 3).
Numero e tipo dei partecipanti attivi al mercato
L'ESMA considera il numero totale di partecipanti che negoziano la categoria o sottocategoria di derivati, che non può essere inferiore a due, il numero di sedi di negoziazione ammesse o che stanno negoziando la categoria e il numero di market maker o altri partecipanti soggetti a un accordo scritto vincolante o all'obbligo di fornire liquidità. L'analisi deve essere confrontata con i risultati relativi a frequenza e dimensione media delle transazioni (articolo 4).
Misura media dei differenziali
L'ESMA prende in considerazione i differenziali ponderati, compresi quelli ponderati per il volume, in diversi periodi di tempo, nonché i differenziali in momenti diversi delle sessioni di negoziazione. Se le informazioni sui differenziali non sono disponibili, è ammesso l'uso di un indicatore indiretto (proxy) (articolo 5).
Logica di valutazione e ulteriori fattori considerati
I considerando precisano che l'ESMA deve basarsi su dati storici e confrontare la negoziazione in sede con quella OTC, senza che la prevalenza dell'OTC determini automaticamente l'inidoneità all'obbligo di negoziazione. Deve inoltre considerare l'impatto dell'obbligo su liquidità, integrità e trasparenza del mercato, escludere dalle valutazioni le transazioni di riduzione del rischio post-negoziazione chiaramente identificabili e valutare se consentire operazioni pacchetto anche fuori sede quando funzionali alla gestione del rischio.
Relazione con la trasparenza e coerenza con altri criteri MiFIR
Per coerenza, la valutazione della sufficiente liquidità ai fini dell'obbligo di negoziazione è collegata, ma non automaticamente sovrapponibile, alla nozione di mercato liquido per gli strumenti non rappresentativi di capitale ai fini della trasparenza. Possono variare soglie quantitative e ponderazioni qualitative, data la diversità delle finalità delle due valutazioni.
Modifica, sospensione o revoca dell'obbligo di negoziazione
Il regolamento prevede criteri che consentono all'ESMA di stabilire se un obbligo di negoziazione già vigente per una categoria o sottocategoria di derivati debba essere modificato, sospeso o revocato, salvo il caso in cui la categoria o sottocategoria abbia cessato di essere negoziata in almeno una sede di negoziazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dalla data prevista dall'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 6).
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