Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/824

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, in attuazione della MiFID II, quali informazioni dettagliate devono essere comunicate alle autorità competenti sulla struttura e sul funzionamento degli MTF e degli OTF. Definisce inoltre il formato uniforme della descrizione, l’uso di riferimenti documentali e la notifica all’ESMA dell’autorizzazione delle sedi di negoziazione. La disciplina mira a consentire una vigilanza omogenea, a verificare la conformità ai requisiti di sede di negoziazione e a facilitare la pubblicazione dell’elenco europeo degli MTF e OTF.

Norme tecniche di attuazione sul contenuto, formato e notifica della descrizione del funzionamento degli MTF e degli OTF ai fini della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e di sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ossia imprese di investimento e gestori del mercato che li gestiscono, nonché alle autorità competenti che ricevono le descrizioni e notificano l’autorizzazione all’ESMA. Copre gli MTF/OTF nell’Unione, inclusi i mercati di crescita per le PMI e gli MTF già operativi autorizzati ai sensi della direttiva 2004/39/CE; si applica dal medesimo momento di applicazione della direttiva 2014/65/UE. Sono previste informazioni separate per classi di attività quando si applicano regole diverse. Il regolamento richiede trasmissione elettronica e formato uniforme; include anche indicazioni sul trattamento dei dati personali e sulla conservazione per il tempo necessario alla vigilanza.

Norme tecniche di attuazione sulla descrizione e notifica degli MTF e degli OTF

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 completa la disciplina MiFID II fissando il contenuto minimo, il formato e le modalità di trasmissione della descrizione del funzionamento degli MTF e degli OTF. La finalità è consentire alle autorità competenti una vigilanza efficace e omogenea sulle sedi di negoziazione, verificandone la qualificazione giuridica e la conformità ai requisiti specifici previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014.

Ambito soggettivo e ratio della disciplina

La disciplina riguarda i gestori di MTF e OTF, ossia imprese di investimento e gestori del mercato che operano tali sedi, nonché le autorità competenti che ricevono le informazioni e ne curano la trasmissione all’ESMA. I considerando chiariscono che le informazioni devono essere complete, standardizzate e raccolte in formato elettronico, così da consentire il trattamento efficiente dei dati e la pubblicazione dell’elenco europeo delle sedi di negoziazione. Il regolamento tiene conto anche dei MTF già operativi sulla base della precedente direttiva 2004/39/CE e richiede informazioni aggiuntive per i mercati di crescita per le PMI e per gli OTF, in ragione delle rispettive specificità.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, il termine "gestore" comprende:

  • l’impresa di investimento che gestisce un MTF;
  • l’impresa di investimento che gestisce un OTF;
  • il gestore del mercato che gestisce un MTF;
  • il gestore del mercato che gestisce un OTF.

La "classe di attività" coincide con ciascuna categoria di strumenti finanziari elencata nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE. Tale nozione è rilevante perché, quando il gestore applica regole diverse a classi di attività differenti, le informazioni devono essere presentate separatamente per ciascuna classe.

Informazioni generali da comunicare per MTF e OTF

L’articolo 2 elenca un nucleo comune di informazioni che ogni gestore deve comunicare all’autorità competente. Si tratta, in particolare, di dati relativi alla struttura operativa e alle regole di mercato, tra cui:

  • le classi di attività negoziate;
  • le regole e procedure per rendere disponibili gli strumenti alla negoziazione e per pubblicizzare tali regole;
  • i criteri di accesso obiettivi e non discriminatori e le relative modalità di pubblicazione;
  • le misure volte a garantire agli utenti informazioni sufficienti per formulare un giudizio sugli investimenti, tenuto conto della natura dell’utente e della classe di strumenti finanziari;
  • i sistemi e le procedure per soddisfare le condizioni degli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE;
  • i dispositivi che facilitano la fornitura di liquidità, come il market making;
  • le modalità di monitoraggio delle operazioni ai sensi dell’articolo 31 della direttiva;
  • le regole per sospendere o escludere strumenti dalla negoziazione ai sensi dell’articolo 32;
  • le modalità di trasparenza pre e post negoziazione, incluse l’intenzione di utilizzare le esenzioni degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 e la pubblicazione differita prevista dagli articoli 7 e 11;
  • le misure per il regolamento efficiente delle operazioni e per assicurare che gli utenti conoscano le rispettive responsabilità;
  • l’elenco dei membri o partecipanti della sede.

Descrizione del funzionamento della sede di negoziazione

Il gestore deve inoltre fornire una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema, indicando se esso operi:

  • a voce;
  • per via telematica;
  • in forma ibrida.

Per i sistemi telematici o ibridi occorre specificare la natura di eventuali algoritmi o programmi impiegati per l’abbinamento e l’esecuzione degli ordini. Per i sistemi a voce, invece, devono essere illustrate le regole e i protocolli di abbinamento. In ogni caso, la descrizione deve spiegare in che modo il sistema risponda a ciascun elemento della definizione di MTF o OTF.

Conflitti di interesse, esternalizzazione e legami con altre sedi

Il regolamento richiede anche informazioni sui possibili conflitti tra gli interessi del sistema, del gestore o dei proprietari e il corretto funzionamento dell’MTF o dell’OTF. Il gestore deve indicare le procedure adottate per rispettare l’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.

In caso di esternalizzazione della gestione, dell’esercizio o della sorveglianza della sede, devono essere descritti:

  • i presidi organizzativi per individuare e monitorare i rischi connessi alle attività esternalizzate;
  • l’accordo contrattuale con il fornitore, comprensivo di natura, portata, finalità e livelli di servizio.

Va inoltre informata l’autorità competente dell’esistenza di legami e partecipazioni con mercati regolamentati, altri MTF, OTF o internalizzatori sistematici di proprietà del medesimo soggetto.

Informazioni aggiuntive per gli MTF

Per gli MTF, oltre alle informazioni comuni, l’articolo 3 impone ulteriori dettagli sugli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. In particolare, il gestore deve descrivere:

  • i sistemi e i dispositivi per gestire i rischi cui è esposto, identificare quelli che potrebbero compromettere il funzionamento e adottare misure efficaci di attenuazione;
  • le misure per rendere efficiente e tempestivo il completamento delle operazioni concluse nel sistema;
  • le risorse finanziarie ritenute sufficienti per garantire un funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni e dei rischi assunti.

Per gli MTF già operativi alla data di applicazione del regolamento, tali informazioni devono essere comunicate solo se servono a rettificare, aggiornare, precisare o dimostrare la conformità a nuovi obblighi introdotti da MiFID II e dal regolamento (UE) n. 600/2014.

Mercati di crescita per le PMI

Quando l’MTF è oggetto di richiesta di registrazione come mercato di crescita per le PMI, le informazioni già previste devono evidenziare chiaramente le funzionalità o modalità che si applicano specificamente a tale qualifica. Il regolamento non crea un set autonomo di obblighi, ma impone una specificazione più chiara della disciplina applicabile a questa categoria di mercato.

Informazioni aggiuntive per gli OTF

Gli OTF sono soggetti a un corredo informativo ulteriore, coerente con la loro struttura più discrezionale. Il gestore deve comunicare se un’altra impresa di investimento svolge market making su base indipendente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE. Deve inoltre descrivere:

  • quando e come l’esecuzione degli ordini avviene su base discrezionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6;
  • le regole e i protocolli per indirizzare gli interessi di negoziazione di un membro o partecipante al di fuori dei sistemi dell’OTF;
  • l’eventuale ricorso alla negoziazione "matched principal" ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 7;
  • le procedure per garantire il rispetto degli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE, nei casi in cui tali norme debbano applicarsi agli utenti dell’OTF.

Aggiornamento delle informazioni e modifiche rilevanti

Il regolamento disciplina anche l’obbligo di aggiornare le informazioni già trasmesse quando intervengano modifiche rilevanti. Tali modifiche devono essere comunicate se pertinenti alla valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.

È espressamente consentito che le nuove informazioni si limitino a correggere, aggiornare o precisare quelle precedenti, senza dover riprodurre dati di carattere minimo o meramente tecnico che non siano utili ai fini della vigilanza. Per gli MTF autorizzati ai sensi della direttiva 2004/39/CE è previsto anche l’aggiornamento delle modifiche rilevanti rispetto alle informazioni già comunicate in base alla vecchia disciplina.

Formato della descrizione e modalità di trasmissione

L’articolo 9 è centrale sul piano operativo. La descrizione del funzionamento deve essere trasmessa:

  • in formato elettronico;
  • con riferimenti precisi conformi al modello della tabella 1 dell’allegato;
  • con un numero di riferimento unico per ciascun documento;
  • indicando chiaramente quale requisito del regolamento è soddisfatto da ciascun documento e dove l’informazione si trova;
  • segnalando e motivando l’eventuale non applicabilità di un requisito.

Se la descrizione è presentata nell’ambito di una domanda di autorizzazione che riguarda più servizi, il richiedente deve indicare chiaramente a quali servizi si riferiscono le informazioni. Se uno stesso documento è pertinente a più domande, può essere riutilizzato con il medesimo numero di riferimento.

Notifica all’ESMA e allegato

L’autorità competente deve notificare all’ESMA l’autorizzazione del gestore quale MTF o OTF in formato elettronico, secondo il modello di cui alla tabella 2 dell’allegato. La notifica richiede, tra l’altro, nome del gestore, nome della sede, codice MIC e servizi prestati.

L’allegato contiene quindi due modelli standardizzati: uno per le informazioni trasmesse dai gestori e uno per la notifica dell’autorità competente all’ESMA.

Entrata in vigore, applicazione e profili di dati personali

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla stessa data prevista per l’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. I considerando richiamano inoltre la necessità di trattare i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime e di conservarli solo per il tempo necessario all’esercizio della vigilanza, con indicazione di un periodo massimo di conservazione, in linea con l’articolo 6 della direttiva 95/46/CE.

Disposizioni principali

Definizioni essenziali

Definisce il "gestore" come impresa di investimento o gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF. Definisce inoltre la "classe di attività" come ciascuna categoria di strumenti finanziari elencata nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE.

Informazioni generali da comunicare su MTF e OTF

L’articolo 2 elenca le informazioni che il gestore deve comunicare all’autorità competente: classi di attività negoziate; regole e procedure per l’ammissione alla negoziazione e per l’accesso non discriminatorio; misure di trasparenza per gli utenti; sistemi per soddisfare gli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE; dispositivi di market making; monitoraggio delle operazioni ex articolo 31; sospensione ed esclusione degli strumenti ex articolo 32; trasparenza pre e post negoziazione, incluse eventuali esenzioni e pubblicazione differita ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014; regolamento efficiente delle operazioni; elenco dei membri o partecipanti.

Descrizione dettagliata del funzionamento della sede di negoziazione

Il gestore deve spiegare se il sistema opera a voce, per via telematica o in modo ibrido; per sistemi telematici o ibridi deve indicare la natura di eventuali algoritmi o programmi di abbinamento ed esecuzione; per sistemi a voce, regole e protocolli di abbinamento; e, in ogni caso, come il sistema soddisfa la definizione di MTF o OTF.

Conflitti di interesse ed esternalizzazione

Il gestore deve informare l’autorità competente sui potenziali conflitti tra gli interessi del sistema, del gestore o dei proprietari e il suo corretto funzionamento, indicando le procedure adottate per rispettare l’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. Deve inoltre descrivere l’esternalizzazione della gestione, dell’esercizio o della sorveglianza, inclusi presidi organizzativi di controllo dei rischi e il contenuto dell’accordo contrattuale con il fornitore esterno. Va comunicata anche l’esistenza di legami e partecipazioni con mercati regolamentati, MTF, OTF o internalizzatori sistematici di proprietà del medesimo soggetto.

Informazioni aggiuntive per gli MTF

Per gli MTF, oltre alle informazioni generali, vanno descritte le misure di gestione dei rischi, i dispositivi per la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni e le risorse finanziarie ritenute sufficienti per un funzionamento ordinato, tenendo conto natura, entità e rischi dell’attività. Per i MTF già operativi alla data di applicazione del regolamento, le informazioni vanno fornite solo se necessarie a rettificare, aggiornare, precisare o dimostrare conformità a requisiti nuovi di MiFID II e del regolamento (UE) n. 600/2014. Per i mercati di crescita per le PMI, le informazioni devono evidenziare chiaramente le funzionalità o modalità specifiche applicabili a tale status.

Informazioni aggiuntive per gli OTF

Per gli OTF il gestore deve indicare se un’altra impresa di investimento svolge market making su base indipendente ex articolo 20, paragrafo 5, direttiva 2014/65/UE; descrivere quando e come l’esecuzione degli ordini avviene discrezionalmente ex articolo 20, paragrafo 6; indicare regole e protocolli per indirizzare gli interessi di negoziazione fuori dai sistemi dell’OTF; descrivere l’uso della negoziazione matched principal ex articolo 20, paragrafo 7; e illustrare le misure di conformità agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva, quando applicabili agli utenti dell’OTF.

Informazioni per classi di attività

Se un MTF o un OTF applica regole diverse a classi di attività differenti, le informazioni richieste devono essere comunicate separatamente per ciascuna classe di attività.

Modifiche rilevanti e aggiornamento delle informazioni

Il gestore deve trasmettere all’autorità competente le modifiche rilevanti delle informazioni già comunicate, nella misura in cui siano pertinenti per valutare la conformità alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014. Le informazioni nuove possono limitarsi a rettificare, aggiornare o precisare quelle precedenti, senza includere dati minimi o puramente tecnici non rilevanti. Per gli MTF già autorizzati ai sensi della direttiva 2004/39/CE è previsto anche l’aggiornamento delle modifiche rilevanti rispetto alle informazioni già comunicate in base a tale disciplina.

Formato elettronico, riferimenti documentali e modello uniforme

La descrizione deve essere trasmessa in formato elettronico e secondo il modello dell’allegato, con riferimenti precisi ai requisiti del regolamento, alle regole applicabili, agli accordi con partecipanti o terzi e alle procedure interne. Ogni documento deve avere un numero di riferimento unico; il gestore deve indicare a quale requisito risponde ciascun documento, specificare dove si trova l’informazione e motivare l’eventuale inapplicabilità di un requisito. Se la descrizione è presentata nell’ambito di più autorizzazioni, deve essere chiarito a quali servizi si riferisce e lo stesso documento può essere riutilizzato con il medesimo numero di riferimento.

Notifica all’ESMA

L’autorità competente deve notificare all’ESMA, in formato elettronico e secondo il modello dell’allegato, l’avvenuta autorizzazione di un gestore quale MTF o OTF, indicando nome del gestore, nome della sede, codice MIC e servizi prestati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data indicata all’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentovigilanza finanziariatrasparenza di mercatoprotezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.