Regolamento (UE) 2016/823
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione, del 25 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 771/2008 sulla commissione di ricorso dell’ECHA per includere espressamente i ricorsi relativi alle decisioni in materia di biocidi, oltre a quelli REACH. Introduce regole su assegnazione dei casi, soluzione amichevole, intervento, rappresentanza, spese, pubblicità delle udienze e trattamento delle informazioni riservate. Viene inoltre rafforzata l’efficienza procedurale e chiarita la disciplina delle tariffe di ricorso e del rimborso delle stesse.
Modifica le norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per adeguarle anche ai ricorsi in materia di biocidi.
Ambito di applicazione
Si applica alla commissione di ricorso dell’ECHA e alle parti dei procedimenti di impugnazione avverso le decisioni impugnabili dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Incide su ricorrenti, Agenzia, intervenienti, cancelliere e presidente della commissione di ricorso, disciplinando organizzazione interna, procedura, riservatezza, intervento, rappresentanza, pubblicità delle udienze e spese. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento sulla commissione di ricorso dell’ECHA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 interviene sul regolamento (CE) n. 771/2008, che disciplina organizzazione e procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. L’intervento nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina ai ricorsi in materia di biocidi introdotti dal regolamento (UE) n. 528/2012 e di chiarire diversi profili procedurali, tra cui efficienza, riservatezza, intervento e spese.
Ambito dei ricorsi e coordinamento con il regime biocidi
La modifica estende espressamente la disciplina della commissione di ricorso ai ricorsi avverso le decisioni dell’Agenzia adottate ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il coordinamento con il sistema tariffario è assicurato richiamando la tariffa di ricorso prevista, per i biocidi, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013; resta fermo il riferimento alla tariffa REACH di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008 per i casi pertinenti.
Organizzazione della commissione e gestione dei ricorsi
Per rendere più celere la trattazione, il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, può assegnare un ricorso a membri supplementari o supplenti e può designare un presidente supplente. Viene inoltre chiarito che la cancelleria, incluso il cancelliere, non partecipa ai procedimenti dell’Agenzia relativi alle decisioni impugnabili; il cancelliere è nominato direttamente dal presidente della commissione, a tutela dell’indipendenza dell’organo.
Soluzione amichevole e chiusura del procedimento
Il testo introduce una procedura espressa di soluzione amichevole. Il presidente può invitare le parti a trovare un accordo e nomina un membro unico per agevolare il negoziato; se l’intesa viene raggiunta, il membro unico chiude il procedimento e sul sito dell’Agenzia viene pubblicata una sintesi della soluzione. Se invece non si perviene a una soluzione entro 2 mesi dalla decisione di assegnazione al membro unico, il caso ritorna alla commissione di ricorso. È anche prevista la chiusura del procedimento in caso di ritiro del ricorso.
Atti introduttivi, riservatezza e termini
L’atto di ricorso e la memoria difensiva devono indicare, se del caso, le informazioni da considerare riservate e la relativa motivazione. L’atto di ricorso deve essere accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso; in caso di irregolarità, il termine di impugnazione di cui all’articolo 93, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso durante il periodo di regolarizzazione. Se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il cancelliere deve informare quest’ultimo della proposizione del ricorso.
Intervento di terzi
La disciplina dell’intervento è riscritta in modo più dettagliato. Può intervenire chi dimostri un interesse all’esito della controversia; per i casi relativi al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro che ha svolto la valutazione della sostanza può intervenire senza dover provare tale interesse. La domanda di intervento va presentata entro tre settimane dalla pubblicazione dell’avviso e deve contenere le informazioni indicate dal regolamento, incluse le circostanze che dimostrano il diritto a intervenire. L’intervento è accessorio al procedimento principale, non attribuisce gli stessi diritti delle parti ed è limitato all’adesione o all’opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una parte. Gli atti riservati non sono comunicati all’interveniente; inoltre, ogni interveniente sostiene le proprie spese.
Rappresentanza, udienze e decisione finale
Le parti e gli intervenienti possono farsi rappresentare, ma il rappresentante deve produrre un mandato ad agire conferito dalla parte o dall’interveniente. Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, salvo decisione contraria motivata della commissione, adottata d’ufficio o su richiesta di una parte. Nella decisione finale il dispositivo può includere, se del caso, l’imputazione delle spese relative all’acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse ai sensi dei regolamenti richiamati. Il presidente stabilisce altresì quali informazioni fornite dalle parti o dall’interveniente devono restare riservate, impedendone la pubblicazione nella decisione finale.
Spese
Il regolamento chiarisce che ciascuna parte sostiene le proprie spese. La stessa regola è ribadita per gli intervenienti. Rimane tuttavia ferma la possibilità che la decisione finale disciplini specificamente le spese relative all’acquisizione delle prove e il rimborso delle tariffe di ricorso o degli oneri previsti dalla normativa di settore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione ai ricorsi in materia di biocidi
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 per prevedere regole specifiche sui ricorsi avverso le decisioni dell’Agenzia adottate ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Le nuove disposizioni coordinano la procedura di ricorso con il regime biocidi e con le relative tariffe stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.
Assegnazione del ricorso e membri supplementari o supplenti
Per assicurare un ritmo soddisfacente di trattazione, il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, può assegnare il ricorso a membri supplementari o supplenti e, in tali casi, può designare un presidente supplente.
Soluzione amichevole e ritiro del ricorso
È introdotto un articolo dedicato alla soluzione amichevole: il presidente può invitare le parti a raggiungerla e nomina un membro unico per agevolarla. Se la soluzione è raggiunta, il procedimento è chiuso e una sintesi viene pubblicata sul sito dell’Agenzia; se entro 2 mesi non si raggiunge un accordo, il caso torna alla commissione di ricorso. È inoltre previsto che, in caso di ritiro del ricorso, il presidente chiuda il procedimento.
Cancelleria e indipendenza della commissione
Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell’Agenzia relativi alle decisioni impugnabili. Il cancelliere è nominato dal presidente della commissione di ricorso, che può impartirgli istruzioni organizzative e gestionali connesse alle funzioni della commissione.
Ricorso, riservatezza e prova del pagamento della tariffa
L’atto di ricorso e la memoria difensiva devono indicare, se del caso, quali informazioni debbano essere considerate riservate e la relativa motivazione. L’atto di ricorso deve essere accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008 oppure, per i ricorsi in materia di biocidi, dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013. Durante il termine di regolarizzazione, il termine per impugnare di cui all’articolo 93, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso. Se il ricorrente non coincide con il destinatario della decisione impugnata, il cancelliere ne informa quest’ultimo.
Esame della riservatezza e pubblicazione dell’avviso/decisione
Il presidente decide quali informazioni comunicate dalle parti o dall’interveniente debbano essere trattate come riservate e assicura che tali informazioni non siano pubblicate nell’avviso né nella decisione finale. Le modalità pratiche di pubblicazione sono stabilite secondo la procedura prevista dall’articolo 27, paragrafo 3.
Intervento di terzi
Può intervenire chiunque dimostri un interesse all’esito della controversia. In deroga, nei casi relativi al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro la cui autorità competente ha effettuato la valutazione della sostanza può intervenire senza dimostrare tale interesse. La domanda d’intervento va presentata entro tre settimane dalla pubblicazione dell’avviso e deve contenere gli elementi indicati dal regolamento. L’intervento è accessorio, limitato all’adesione o all’opposizione alle conclusioni di una parte, non attribuisce gli stessi diritti procedurali delle parti e cessa di avere oggetto in caso di cancellazione del caso, rinuncia, ritiro o soluzione amichevole. Ogni interveniente sostiene le proprie spese.
Rappresentanza delle parti e degli intervenienti
Se una parte o un interveniente nomina un rappresentante, quest’ultimo deve produrre un mandato ad agire conferitogli dalla parte o dall’interveniente, senza che sia necessario un formale rappresentante munito di procura in senso stretto secondo la formulazione richiamata dal considerando.
Irricevibilità e pubblicità delle udienze
Tra i presupposti di irricevibilità è chiarito che il ricorso non può avere a oggetto una decisione diversa da quelle impugnabili ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, salvo diversa decisione motivata della commissione, d’ufficio o su richiesta di una parte.
Funzioni del presidente e spese
Tra i compiti del presidente è espressamente inserito quello di facilitare il raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti. È inoltre introdotta una disposizione generale secondo cui le parti sostengono le proprie spese. Nella decisione finale può essere indicata l’imputazione delle spese relative all’acquisizione delle prove e il rimborso delle tariffe riscosse ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008 o del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.
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