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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10685/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9 luglio 2024. L'unico motivo dedotto riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza: si sostiene, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscerle con maggior favore. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e aspecifico, senza un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valutato la portata della condotta e aveva ritenuto concedibili le attenuanti generiche solo in regime di equivalenza. Il ricorrente, quindi, mira a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la doglianza sulle attenuanti generiche sia generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che non presenta illogicità o arbitrarietà. Richiama il principio secondo cui la determinazione della pena, e la graduazione tra aggravanti e attenuanti, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o mancanza di motivazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena base e per l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio legale da seguire nella commisurazione della pena, unitamente all'art. 132 c.p., nella valutazione della condotta e della personalità del reo.

Massime di principio

  • La censura in cassazione contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a una richiesta di rivalutazione del merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La graduazione della pena, inclusa la scelta del regime di equivalenza, prevalenza o subvalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è meramente apparente, illogica o arbitraria.
  • La motivazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è sufficiente quando dia conto, in modo non contraddittorio, della valutazione della condotta e degli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione della congruità della pena se la decisione di merito è sorretta da motivazione adeguata e priva di aporie.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

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