Cassazione Penale, Ordinanza n. 10685/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9 luglio 2024. L'unico motivo dedotto riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza: si sostiene, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscerle con maggior favore. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e aspecifico, senza un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valutato la portata della condotta e aveva ritenuto concedibili le attenuanti generiche solo in regime di equivalenza. Il ricorrente, quindi, mira a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la doglianza sulle attenuanti generiche sia generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che non presenta illogicità o arbitrarietà. Richiama il principio secondo cui la determinazione della pena, e la graduazione tra aggravanti e attenuanti, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o mancanza di motivazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena base e per l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio legale da seguire nella commisurazione della pena, unitamente all'art. 132 c.p., nella valutazione della condotta e della personalità del reo.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a una richiesta di rivalutazione del merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La graduazione della pena, inclusa la scelta del regime di equivalenza, prevalenza o subvalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è meramente apparente, illogica o arbitraria.
- La motivazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è sufficiente quando dia conto, in modo non contraddittorio, della valutazione della condotta e degli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione della congruità della pena se la decisione di merito è sorretta da motivazione adeguata e priva di aporie.
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