Cassazione Penale, Ordinanza n. 06933/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26/04/2024. L'unico motivo emergente dal testo riguarda il trattamento sanzionatorio: la censura è stata ritenuta non dedotta in appello e comunque generica, perché non confronta in modo effettivo le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a evocare il vizio senza indicare la correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mera evocazione del vizio non basta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici, ossia quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e, ove rilevante, deve risultare già dedotta nei gradi di merito; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva.
- L'atto di impugnazione deve indicare in modo puntuale la correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e le ragioni di doglianza; in difetto, il motivo è privo di effettiva capacità critica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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