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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20762/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, emesso in esito a verifiche su forniture di mosto provenienti da imprese pugliesi ritenute dall’Ufficio prive di reale struttura operativa e inserite in una frode mediante fatture per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’accertamento nei limiti di IRES e IRAP, ritenendo deducibili i costi perché le operazioni con un fornitore sarebbero state soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti, valorizzando soprattutto il pagamento delle fatture; aveva inoltre ricondotto a interposizione la posizione di un ulteriore soggetto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: i primi tre relativi ai rapporti con un fornitore, denunciando violazione delle norme su accertamento, onere della prova e deducibilità dei costi, nonché nullità/motivazione apparente; il quarto relativo alla posizione del soggetto interposto, sostenendo che anche in quel caso la CTR avesse erroneamente trasformato operazioni oggettivamente inesistenti in soggettivamente inesistenti solo perché vi era stata interposizione e pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, ha rigettato il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto erroneo il criterio adottato dalla CTR, perché il pagamento del prezzo non è elemento idoneo, da solo, a escludere l’inesistenza oggettiva delle operazioni né a fondare la qualificazione come soggettivamente inesistenti; una volta che l’Ufficio abbia offerto presunzioni dell’inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente la prova rigorosa dell’effettività delle stesse. La censura di motivazione apparente è stata invece respinta perché la sentenza, pur non condivisa, era motivata. Il rinvio è stato disposto per un nuovo esame delle operazioni contestate alla luce dei corretti criteri probatori e qualificatori.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base dell’accertamento e delle contestazioni fiscali relative alle operazioni ritenute fittizie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; una volta che l’Ufficio abbia provato presuntivamente l’inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrarne l’effettività

  • art. 109 t.u.i.r.

    richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla loro correlazione con operazioni effettive

  • art. 8 d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    richiamato per la disciplina dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 369 c.p.c.

    invocato dalla resistente per eccepire improcedibilità del ricorso; la Corte ribadisce che l’improcedibilità deriva solo dalla mancanza sostanziale degli atti indispensabili, non dalla sola omissione formale della loro menzione

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente

Massime di principio

  • In tema di operazioni fatturate come inesistenti, se l’Amministrazione finanziaria dimostra anche per presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni, l’onere di provare l’effettiva esistenza dei rapporti e la legittimità della deduzione dei costi si sposta sul contribuente.
  • La prova contraria del contribuente non può ritenersi raggiunta mediante la sola esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o l’avvenuto pagamento del prezzo, poiché tali elementi possono essere utilizzati proprio per simulare operazioni fittizie.
  • Il pagamento delle fatture non è elemento decisivo per escludere l’inesistenza oggettiva dell’operazione, né per trasformare automaticamente una frode documentale in mera interposizione soggettiva; occorre verificare la reale esistenza della transazione sottostante.
  • La qualificazione di un’operazione come soggettivamente o oggettivamente inesistente richiede un accertamento in concreto della struttura della frode e dei rapporti economici effettivi a monte e a valle, non essendo sufficiente una deduzione automatica dalla presenza di un soggetto interposto.
  • L’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. non può essere accolta in modo meramente formale, ma solo se manchino effettivamente gli atti indispensabili alla decisione nel fascicolo; l’omessa indicazione formale del deposito non basta di per sé.
  • La denuncia di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza contenga comunque una motivazione riconoscibile, anche se giuridicamente errata o non condivisibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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