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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6171/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato una cartella esattoriale emessa per una violazione del codice della strada, deducendo l’omessa o invalida notificazione del verbale presupposto. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo non dimostrata la corrispondenza tra l’indirizzo di notificazione e quello risultante dai pubblici registri al momento dell’accertamento. In appello, il ricorrente aveva contestato la compensazione delle spese di primo grado; il Comune aveva proposto appello incidentale, sostenendo che il verbale era stato notificato all’indirizzo risultante dall’Archivio Nazionale dei Veicoli sulla base di una visura presso il Dipartimento Trasporti Terrestri. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1972/2016 depositata il 13 maggio 2016, aveva accolto l’appello incidentale, ritenuto regolare la notificazione ai sensi dell’art. 201 C.d.S., e condannato il ricorrente alle spese del doppio grado. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 201 C.d.S., contestando che il Comune avesse prodotto soltanto una scheda interna anziché una formale visura dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e deducendo che la diversa residenza risultava dalla carta di circolazione e dal certificato cronologico PRA; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 91 c.p.c. per il mancato accoglimento della censura contro la compensazione delle spese di primo grado; con il terzo ha lamentato l’omesso esame dei documenti prodotti in primo grado, dai quali sarebbe emersa la diversa residenza. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso non indicava il termine di notificazione della cartella e, quindi, non consentiva di verificare la tempestività dell’opposizione recuperatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi, poiché il ricorrente non aveva indicato nel ricorso il termine di notificazione della cartella, dato necessario per verificare la tempestività dell’opposizione recuperatoria diretta a contestare il verbale per asserita invalida notificazione. La tempestività dell’opposizione, attenendo alla proponibilità dell’azione, è rilevabile d’ufficio; nel caso concreto non risultava un giudicato interno che precludesse tale rilievo, non emergendo dal ricorso una precedente pronuncia di merito espressa sul punto e non impugnata. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché la parte intimata non aveva svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per l’eventuale versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile poichè non risulta dal medesimo, come necessario in forza dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, il termine di notifica della cartella e quindi la tempestività dell’opposizione recuperatoria dell’impugnazione del verbale di cui si assume l’invalida notifica;

    Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a ricostruire la vicenda processuale e a verificare la tempestività dell’azione; l’omessa indicazione del termine di notificazione della cartella impedisce tale verifica e determina l’inammissibilità.

  • art. 201 C.d.S.

    Nessuna: la norma è riportata soltanto nell’esposizione della decisione del Tribunale e nei motivi del ricorrente, senza che la Corte di cassazione ne svolga l’interpretazione o l’applicazione.

    La Corte non decide la questione della regolarità della notificazione ai sensi dell’art. 201 C.d.S., poiché dichiara inammissibile il ricorso per una ragione processuale preliminare.

  • art. 91 c.p.c.

    Nessuna: la norma è menzionata esclusivamente nell’esposizione del secondo motivo di ricorso, che la Corte non esamina nel merito.

    La Corte non si pronuncia sulla censura relativa alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    La declaratoria di inammissibilità comporta che la Corte dia atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, dovuto se e nella misura in cui dovuto.

Massime di principio

  • La tempestività dell’opposizione recuperatoria proposta per contestare un verbale di accertamento mai o invalidamente notificato attiene alla proponibilità dell’azione ed è rilevabile d’ufficio, salvo che sul punto si sia formato un giudicato interno.
  • Il ricorso per cassazione deve riportare gli elementi processuali necessari a consentire la verifica della tempestività dell’opposizione; se omette di indicare il termine di notificazione della cartella e tale omissione impedisce la verifica, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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