Cassazione Civile, Ordinanza n. 09016/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente e successivamente accettata dall'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con spese poste a carico di chi le aveva anticipate, secondo quanto riportato nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti di una contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione sintetica del reddito complessivo per gli anni 2007 e 2008 sulla base del possesso di beni e spese ritenuti indicativi di capacità contributiva, tra cui un immobile, l'acquisto di un ulteriore immobile e un'autovettura. Dopo il parziale accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto degli appelli reciproci in secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 4 del D.M. 10 settembre 1992, sostenendo che la CTR non avesse correttamente valutato la prova documentale dell'origine non imponibile delle somme impiegate per le spese contestate, asseritamente provenienti da aiuti economici dei genitori e da smobilizzi patrimoniali; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 3 del D.M. 10 settembre 1992, lamentando che la CTR non avesse considerato la reale disponibilità e ripartizione delle spese relative all'immobile/studio professionale di Roma, in parte locato a terzi e in parte utilizzato per l'attività forense della contribuente e del coniuge. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo anche la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico del reddito complessivo, richiamata per giustificare la rideterminazione del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva
art. 4 D.M. 10 settembre 1992
richiamato dalla ricorrente per contestare il modo in cui erano state valutate le prove sull'origine delle spese e delle disponibilità finanziarie
art. 3 D.M. 10 settembre 1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere che le spese relative all'immobile/studio avrebbero dovuto essere considerate diversamente nella ricostruzione sintetica del reddito
art. 390 cod. proc. civ.
richiamato in relazione al deposito della rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura
art. 309 cod. proc. civ.
indicato quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta ritualmente depositata e accettata dalla controparte quando necessario, comporta l'estinzione del processo, precludendo l'esame dei motivi di ricorso.
- Quando la controversia viene definita per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure, restando ferme le statuizioni conseguenti all'estinzione quanto alle spese secondo le regole applicate nel provvedimento.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la contestazione del contribuente può riguardare sia la prova dell'origine non imponibile delle somme impiegate per le spese sia la corretta considerazione degli elementi relativi alla disponibilità e al costo di beni e immobili, ma tali questioni restano prive di decisione di merito se il ricorso è estinto per rinuncia.
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