Cassazione Penale, Sentenza n. 38673/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del 19/03/2025. Denunciano (1) vizio della motivazione relativo al consenso prestato dal Pubblico Ministero al patteggiamento, lamentando che un primo consenso era stato revocato e che ciò avrebbe inciso sulla validità dell'accordo; (2) vizio della motivazione per avere il giudice escluso l'insussistenza delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., cioè che non siano state adeguatamente valutate cause di non punibilità/proscioglimento
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante la precedente revoca del consenso perché alla data del 19/03/2025 il Pubblico Ministero aveva manifestato un nuovo consenso alla applicazione della pena, dando luogo alla sentenza impugnata; la conversione del rito non era dedotta in ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato richiamando l'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p., che limita l'impugnabilità delle sentenze consensuali: non può essere censurata in Cassazione la presunta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. salvo che dal testo della sentenza emerga in modo palese una causa di non punibilità. Il giudice di merito aveva invece valutato ed escluso tali cause, richiamando elementi probatori (comunicazione di notizia di reato, verbali di perquisizione e sequestro). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende. Si confermano altresì le pene e le misure disposte con la sentenza di primo grado: Machado Albarenque Luisa anni 4 e mesi 8 di reclusione e €20.000 di multa; Manetti Manuel anni 4 di reclusione e €18.000 di multa; Machado Albarenque Jessica mesi 9 di reclusione; confisca e distruzione della sostanza stupefacente e sequestro conservativo della somma sequestrata.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la pronuncia della sentenza quando le parti chiedono l'applicazione della pena (patteggiamento); qui è il fondamento formale della sentenza impugnata
art. 73, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; la condanna è stata inflitta per il delitto previsto da questa norma
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede cause di proscioglimento e non punibilità; i ricorrenti sostenevano che tali cause sussistessero ma il giudice di merito le ha valutate ed escluse
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze applicative della pena su richiesta delle parti, consentendo il controllo soltanto per le ipotesi tassativamente indicate o quando dal testo emerga palese una causa di non punibilità; è la norma che ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per irrogare le sanzioni pecuniarie ai ricorrenti
Massime di principio
- Se, al momento della decisione, il Pubblico Ministero manifesta consenso ad una nuova proposta di patteggiamento, la precedente revoca del consenso non basta a rendere invalido il patteggiamento; conta il consenso effettivamente prestato all'atto decisivo
- Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono limitatamente impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; dunque i motivi che impugnano la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. sono inammissibili, salvo che dal testo della sentenza emerga in modo chiaro e palese la presenza di una causa di non punibilità
- Per rendere efficace un attacco in Cassazione ad una sentenza di patteggiamento è necessario dimostrare nel testo della sentenza impugnata elementi tali da far apparire evidente la violazione di legge contemplata dall'art. 448, comma 2‑bis, o che sussista in modo manifesto una causa di non punibilità
- Nel valutare la legittimità di un patteggiamento, il giudice di legittimità dà rilievo alla documentazione e alle argomentazioni del giudice di merito che abbiano esplicitamente valutato le condizioni ostative alla sospensione o al proscioglimento; motivazioni apprezzabili del giudice di merito rendono l'impugnazione più debole
- Ricorrere in modo non fondato contro un patteggiamento può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; dunque valutare attentamente l'ammissibilità e i presupposti di successo prima di proporre ricorso
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