Cassazione Penale, Ordinanza n. 30010/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e comunque aspecifiche perché riproduttive dei motivi di appello, prive di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione investe una sentenza di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduce censure che la Corte qualifica come manifestamente infondate e, soprattutto, come meramente reiterative dei motivi già proposti in appello: non viene svolta una critica puntuale alla sentenza impugnata, né vengono confutate in fatto o in diritto le ragioni per cui il motivo di appello era stato respinto. La difesa contesta, in sostanza, la correttezza della decisione di merito, ma lo fa in modo assertivo e apodittico, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto integrato il reato e non escluso il dolo dallo stato di alterazione volontario.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Indica il reato per cui è stata pronunciata la condanna; la Corte ne conferma la configurabilità, rilevando in particolare che l'elemento soggettivo non è escluso dallo stato di alterazione volontario.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura è aspecifica quando non indica puntualmente gli errori di fatto o di diritto della sentenza e non confuta le ragioni poste a base del rigetto del motivo in appello.
- Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, lo stato di alterazione volontario dell'agente non esclude di per sé l'elemento soggettivo del reato, se la motivazione di merito lo valuta coerentemente come non impeditivo del dolo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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