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Sentenza

Sentenza n. 16412/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese di lite, pari complessivamente a € 2.883,11, liquidate con due sentenze definitive del Tribunale di Cassino e distratte in favore dell’avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione di due sentenze definitive e non impugnate del Tribunale di Cassino, sezione Lavoro e Previdenza, notificate al Ministero, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento in suo favore, quale avvocato antistatario, delle spese legali per complessivi € 2.883,11. Ha dedotto il mancato pagamento e chiesto l’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando documentalmente che il Ministero non aveva pagato le somme dovute in esecuzione dei titoli giudiziali. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il dispositivo prevede che operi senza facoltà di delega e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non adempie a un obbligo pecuniario stabilito da una sentenza definitiva, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’Amministrazione competente per materia e attivato, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, su istanza del creditore; il giudice può stabilire un termine per l’esecuzione dell’incarico e disporre che l’attività sia svolta senza compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dirigente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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