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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29227/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con numerose riprese a tassazione poi in parte confermate in appello dalla CTR. La società contribuente ricorre per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa considerazione di specifiche eccezioni difensive; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR in relazione a una ripresa per provvigioni passive, contestando anche la rilevanza di documenti prodotti; (3) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR per la mancata deducibilità dei costi di completamento/ristrutturazione di edifici condotti in locazione o acquistati in leasing; (4) omesso esame di documentazione a supporto delle perdite su crediti; (5) omessa pronuncia sulla illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per l'anno 2008 e violazione dell'art. 85 TUIR per il criterio di calcolo della percentuale di ricarico; (6) violazione dell'art. 109 TUIR per avere ritenuto non inerenti alcuni costi e non di competenza altri costi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La decisione

La Corte accoglie parzialmente il ricorso: ritiene fondati, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo limitatamente alle riprese sui costi non di competenza, il terzo motivo sui costi di ristrutturazione di immobili di terzi, e il sesto motivo quanto ai costi non inerenti, mentre per i costi non di competenza il relativo profilo resta assorbito dall'accoglimento parziale del primo motivo. Rigetta o dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa quindi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali sulla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è scrutinabile nei limiti attuali; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione per sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di una motivazione non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati in relazione alla motivazione delle sentenze nel processo tributario.

  • art. 109, commi 1, 2 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma centrale sul regime di deducibilità dei costi; la Corte distingue il principio di inerenza dalla correlazione costi-ricavi e valorizza il profilo dell'effettiva attinenza del costo all'attività d'impresa.

  • art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato sul criterio di imputazione dei ricavi e sul calcolo della percentuale di ricarico; la censura è inammissibile quando mira a contestare l'accertamento in fatto.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo in presenza di irregolarità contabili e antieconomicità della gestione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al dedotto omesso esame di una questione; la Corte osserva che la CTR ha comunque deciso in modo incompatibile con la censura prospettata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sull'onere di provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo da parte del contribuente.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; se invece il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione, la censura non è ammissibile come nullità della sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di insufficienza motivazionale non è più deducibile per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012; resta scrutinabile solo l'omesso esame di fatti decisivi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la ricostruzione del criterio di calcolo o la valutazione della documentazione probatoria.
  • In materia di imposte sui redditi, il principio di inerenza è un giudizio qualitativo di attinenza del costo all'attività d'impresa e non coincide con una valutazione di utilità, congruità economica o vantaggio quantitativo del costo stesso.
  • Il contribuente deve provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo alla produzione del reddito; l'Amministrazione può contestarne l'inerenza anche valorizzando incongruità, antieconomicità o altri indici sintomatici, ma tali elementi non si identificano di per sé con la mancanza di inerenza.
  • I costi sostenuti per lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili condotti in locazione o appartenenti a terzi possono essere dedotti se risultano inerenti all'attività d'impresa, senza che la proprietà del bene da parte del contribuente sia requisito necessario.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando sia sorretto da irregolarità contabili e da indici di antieconomicità della gestione, e in tal caso grava sul contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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