Cassazione Civile, Ordinanza n. 29227/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con numerose riprese a tassazione poi in parte confermate in appello dalla CTR. La società contribuente ricorre per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa considerazione di specifiche eccezioni difensive; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR in relazione a una ripresa per provvigioni passive, contestando anche la rilevanza di documenti prodotti; (3) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR per la mancata deducibilità dei costi di completamento/ristrutturazione di edifici condotti in locazione o acquistati in leasing; (4) omesso esame di documentazione a supporto delle perdite su crediti; (5) omessa pronuncia sulla illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per l'anno 2008 e violazione dell'art. 85 TUIR per il criterio di calcolo della percentuale di ricarico; (6) violazione dell'art. 109 TUIR per avere ritenuto non inerenti alcuni costi e non di competenza altri costi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie parzialmente il ricorso: ritiene fondati, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo limitatamente alle riprese sui costi non di competenza, il terzo motivo sui costi di ristrutturazione di immobili di terzi, e il sesto motivo quanto ai costi non inerenti, mentre per i costi non di competenza il relativo profilo resta assorbito dall'accoglimento parziale del primo motivo. Rigetta o dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa quindi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è scrutinabile nei limiti attuali; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione per sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di una motivazione non apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati in relazione alla motivazione delle sentenze nel processo tributario.
art. 109, commi 1, 2 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma centrale sul regime di deducibilità dei costi; la Corte distingue il principio di inerenza dalla correlazione costi-ricavi e valorizza il profilo dell'effettiva attinenza del costo all'attività d'impresa.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato sul criterio di imputazione dei ricavi e sul calcolo della percentuale di ricarico; la censura è inammissibile quando mira a contestare l'accertamento in fatto.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo in presenza di irregolarità contabili e antieconomicità della gestione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riferimento al dedotto omesso esame di una questione; la Corte osserva che la CTR ha comunque deciso in modo incompatibile con la censura prospettata.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sull'onere di provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo da parte del contribuente.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; se invece il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione, la censura non è ammissibile come nullità della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di insufficienza motivazionale non è più deducibile per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012; resta scrutinabile solo l'omesso esame di fatti decisivi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la ricostruzione del criterio di calcolo o la valutazione della documentazione probatoria.
- In materia di imposte sui redditi, il principio di inerenza è un giudizio qualitativo di attinenza del costo all'attività d'impresa e non coincide con una valutazione di utilità, congruità economica o vantaggio quantitativo del costo stesso.
- Il contribuente deve provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo alla produzione del reddito; l'Amministrazione può contestarne l'inerenza anche valorizzando incongruità, antieconomicità o altri indici sintomatici, ma tali elementi non si identificano di per sé con la mancanza di inerenza.
- I costi sostenuti per lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili condotti in locazione o appartenenti a terzi possono essere dedotti se risultano inerenti all'attività d'impresa, senza che la proprietà del bene da parte del contribuente sia requisito necessario.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando sia sorretto da irregolarità contabili e da indici di antieconomicità della gestione, e in tal caso grava sul contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni contestate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →