Cassazione Civile, Ordinanza n. 29389/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata fondata su un fatto inesistente ritenuto esistente: la qualificazione del soggetto come coltivatore diretto e manuale della terra, richiamata in relazione alla l. n. 604 del 1954. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, sostenendo che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con domanda presentata prima dell'adunanza camerale e con successivo perfezionamento della procedura. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, prescindendo dall'eventuale estinzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione, reputando configurabile l'errore percettivo dedotto, poiché la decisione impugnata aveva applicato una disciplina riferita al coltivatore diretto nonostante la parte si fosse sempre qualificata come imprenditore agricolo professionale. Ha poi preso atto che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 prima della pronuncia dell'ordinanza revocanda, con pagamento della prima rata, e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio originario. In dispositivo ha revocato l'ordinanza n. 3260 del 2021, dichiarato estinto il giudizio r.g.a.c. n. 8658 del 2016 e posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
costituisce il rimedio esperibile per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
art. 395 c.p.c.
consente la revocazione per errore di fatto percettivo rilevante ai fini della decisione.
l. n. 604 del 1954
è richiamata come disciplina relativa al coltivatore diretto e manuale della terra, la cui erronea applicazione integra il fatto dedotto nel ricorso per revocazione.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
consente la definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte rileva che la domanda era stata presentata e perfezionata prima della decisione impugnata, rendendo rilevante l'estinzione del giudizio originario.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
regola la disciplina delle spese in caso di estinzione del giudizio tributario, che restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione avverso una pronuncia della Cassazione, è ammissibile il ricorso quando si deduce un errore percettivo su un fatto non controverso che abbia inciso sulla decisione.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite fiscale rileva anche nel giudizio di revocazione, purché la domanda sia stata presentata e perfezionata prima della pronuncia impugnata.
- Se la controversia tributaria è stata validamente definita in via agevolata prima della decisione revocanda, la Corte può revocare la precedente ordinanza e dichiarare estinto il giudizio originario, senza rinvio.
- In caso di estinzione del giudizio tributario, le spese seguono la regola speciale per cui restano a carico di chi le ha anticipate.
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