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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al 1998, contestando il calcolo dell'imposta effettuato dal Comune sulla base della rendita catastale di immobili similari anziché sui valori contabili utilizzati nella dichiarazione. Ha inoltre sostenuto che, qualora fosse stata applicata la disciplina della Legge n. 342 del 2000, articolo 74, comma 3, il Comune avrebbe potuto recuperare soltanto la differenza d'imposta, con esclusione di sanzioni e interessi. In Cassazione la società ha denunciato, tra l'altro, l'introduzione in appello di una motivazione impositiva nuova, una decisione ultra petita e l'inapplicabilità della disciplina della rendita catastale agli immobili di categoria D.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto che l'applicazione retroattiva della rendita catastale fosse già stata oggetto del contraddittorio fin dal primo grado e non costituisse una questione nuova né una decisione ultra petita. Ha inoltre confermato che, per i fabbricati classificabili in categoria D, il metodo contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; da tale richiesta il contribuente entra nel sistema della rendita catastale, con possibilità di un successivo conguaglio, a debito o a credito. È rimasta ferma la decisione d'appello, che limitava la pretesa alla differenza d'imposta, escludendo sanzioni e interessi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, articolo 5, comma 3

    Metodo di determinazione della base imponibile ICI basato sui valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

    Il metodo contabile è applicabile fino a quando non viene richiesta l'attribuzione della rendita catastale. Dopo la richiesta, il contribuente aderisce al sistema generale della rendita, anche se la rendita non è ancora stata definitivamente attribuita.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, articolo 5, comma 4

    La disposizione riguarda la determinazione della base imponibile mediante il confronto con immobili similari muniti di rendita, nei casi previsti dalla disciplina ICI.

  • Legge n. 342 del 2000, articolo 74, comma 3

    Consente il recupero dell'ICI sulla base della rendita catastale attribuita o iscritta in atti, anche con riferimento a periodi precedenti, nei limiti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Nel caso concreto la pretesa è stata limitata alla differenza d'imposta, senza sanzioni e interessi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 57

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove. La Corte ha ritenuto che non vi fosse novità, poiché la questione della rendita catastale era già stata discussa in primo grado.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3160 del 2011

    Il metodo contabile vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata; dal momento della richiesta il proprietario aderisce al sistema generale della rendita catastale.

    La richiesta di attribuzione della rendita costituisce il momento di passaggio dal criterio contabile al criterio catastale, consentendo eventuali conguagli d'imposta, sia a favore dell'ente sia a favore del contribuente.

Massime di principio

  • Per gli immobili industriali classificabili in categoria D e non ancora dotati di rendita, il criterio contabile può essere utilizzato solo fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale.
  • La richiesta di attribuzione della rendita produce effetti rilevanti anche prima della definitiva iscrizione catastale: l'ente può procedere a un conguaglio sulla base della rendita successivamente attribuita, nei limiti previsti dalla legge.
  • Nel processo tributario il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti e l'atto impositivo senza incorrere in ultrapetizione, purché restino invariati i fatti posti a fondamento della pretesa e l'oggetto della controversia.
  • Una questione non è nuova in appello se era già stata prospettata o discussa, anche subordinatamente, nel giudizio di primo grado.
  • Quando il recupero deriva dall'applicazione retroattiva di una rendita catastale in un contesto normativo che esclude profili sanzionatori, la pretesa può essere limitata alla sola differenza d'imposta, senza sanzioni e interessi.
  • La documentazione relativa alla distinta contabilizzazione degli immobili è decisiva per stabilire se il contribuente poteva utilizzare il metodo contabile e per delimitare il periodo in cui tale criterio era legittimo.

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