Regolamento (UE) 2019/972
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/972 della Commissione, del 7 giugno 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Džiugas» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/972 dispone la registrazione della denominazione "Džiugas" come indicazione geografica protetta (IGP). La Commissione vi procede perché la domanda presentata dalla Lituania era stata pubblicata e non erano state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione registrata identifica un formaggio appartenente alla classe 1.3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Iscrizione della denominazione "Džiugas" nel registro UE delle indicazioni geografiche protette come IGP per un formaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione geografica "Džiugas" quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto alimentare appartenente alla classe 1.3 "Formaggi". Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non prevede esclusioni specifiche, ma si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per la classificazione del prodotto.
Registrazione della denominazione "Džiugas" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/972 della Commissione attua la procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione registra la denominazione "Džiugas" come indicazione geografica protetta, prendendo atto che la domanda lituana è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti.
Base procedurale e contesto
Il provvedimento si fonda sull'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si richiama, in particolare, la previa pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e l'assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, elementi che consentono alla Commissione di procedere alla registrazione.
Effetti della registrazione
Con l'articolo 1, la denominazione "Džiugas" viene iscritta nel registro delle DOP e delle IGP dell'Unione come IGP. La registrazione è limitata a un prodotto della classe 1.3 "Formaggi", come classificato nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Entrata in vigore e efficacia nell'Unione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione "Džiugas"
L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Džiugas" è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dalla Lituania era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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