Regolamento (UE) 2019/929
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni dell'allegato, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti svezzati. La Commissione si fonda sulla valutazione positiva dell'EFSA circa l'assenza di effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, nonché sull'efficacia dell'additivo per migliorare le prestazioni zootecniche. Restano previste misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del potenziale rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea che producono, commercializzano o utilizzano il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), identificato con il numero 4a26, come additivo destinato all'alimentazione animale. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i polli da ingrasso e i suinetti svezzati, nell'ambito della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale dei promotori della digestione. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; nell'allegato è indicata anche una fine del periodo di autorizzazione al 26.6.2029. Sono previste cautele per la tutela degli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in considerazione del potenziale potere sensibilizzante cutaneo e respiratorio.
Autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 autorizza, alle condizioni fissate nell'allegato, un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e dà attuazione alla procedura di autorizzazione prevista da tale disciplina.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
La Commissione richiama la presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, corredata della documentazione richiesta. Nei pareri EFSA del 25 gennaio 2017 e del 2 ottobre 2018 è stato concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato non comporta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'EFSA ha inoltre ritenuto l'additivo efficace per migliorare il peso corporeo finale e il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso e nei suinetti svezzati.
Classificazione, titolarità e ambito applicativo
L'additivo è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il titolare dell'autorizzazione è Berg & Schmidt GmbH Co. KG. L'autorizzazione è circoscritta a due specie/categorie animali: polli da ingrasso e suinetti svezzati. Nell'allegato il prodotto è identificato con il numero 4a26.
Composizione e caratteristiche dell'additivo
L'allegato descrive il preparato come additivo in forma solida, costituito da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), con un'attività minima di 15 000 EPU/g. La sostanza attiva è identificata come endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta dal medesimo ceppo microbico.
Condizioni d'uso per le specie destinatarie
Per le specie destinatarie è fissato un tenore minimo di 1 500 EPU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per i suinetti svezzati l'uso è previsto fino a circa 35 kg di peso corporeo. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela della salute degli utilizzatori
La Commissione evidenzia che l'additivo è un potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio. Per questa ragione gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con le sole misure organizzative, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.
Metodo di analisi e controllo
L'allegato rinvia a un metodo colorimetrico per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali. Il metodo si basa sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione dell'enzima su substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Durata dell'autorizzazione e applicazione nel tempo
L'allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 26.6.2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato specificato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L'autorizzazione riguarda il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG, destinato a polli da ingrasso e suinetti svezzati.
Condizioni d'impiego e tenori minimi
Per i polli da ingrasso e per i suinetti svezzati è previsto un tenore minimo di 1 500 EPU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per i suinetti svezzati l'impiego è indicato fino a circa 35 kg di peso corporeo. Le istruzioni per l'uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Poiché l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.
Metodo di analisi
L'allegato richiama un metodo colorimetrico per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali, basato sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato da substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Durata dell'autorizzazione
Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 26.6.2029.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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