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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/941

Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea un sistema armonizzato dell'Unione per prevenire e fronteggiare le crisi dell'energia elettrica, fondato su cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà tra Stati membri. Disciplina la valutazione dei rischi, l'elaborazione di scenari di crisi regionali e nazionali, la predisposizione di piani di preparazione ai rischi e l'attivazione di meccanismi di assistenza reciproca. Prevede inoltre obblighi di informazione, consultazione, monitoraggio e valutazione ex post, nel rispetto delle regole del mercato interno dell'energia elettrica. Abroga la direttiva 2005/89/CE.

Stabilisce un quadro comune di cooperazione, prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica nell'Unione, con obblighi di valutazione del rischio, piani nazionali/regionali e meccanismi di assistenza reciproca.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e alle loro autorità competenti, ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ACER, all'ECG e agli altri portatori di interessi coinvolti nella sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Copre la prevenzione, la preparazione e la gestione delle crisi dell'energia elettrica, incluse le valutazioni del rischio, gli scenari di crisi regionali e nazionali, i piani di preparazione ai rischi, il preallarme, la dichiarazione di crisi, l'assistenza reciproca e la valutazione ex post. Esclude, per quanto riguarda talune disposizioni, Cipro finché non sarà direttamente connessa con un altro Stato membro; in tale periodo non si applicano gli articoli 6, 12 e l'articolo 15, paragrafi da 2 a 9, nei rapporti tra Cipro e gli altri Stati membri, né all'ENTSO per l'energia elettrica relativamente a Cipro.

Regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica

Il regolamento istituisce un quadro comune dell'Unione per prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica, fondato su cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà tra Stati membri. Il testo parte dal presupposto che, in un mercato elettrico sempre più interconnesso, le crisi non possono essere affrontate efficacemente con soli strumenti nazionali e richiede quindi metodologie comuni, pianificazione coordinata e assistenza reciproca. Esso si inserisce nel quadro del mercato interno dell'energia elettrica delineato, in particolare, dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla direttiva (UE) 2019/944, e abroga la direttiva 2005/89/CE.

Oggetto, principi e definizioni

L'articolo 1 definisce l'obiettivo del regolamento: stabilire norme di cooperazione fra Stati membri per prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e trasparenza, nel rispetto del mercato interno concorrenziale. L'articolo 2 fornisce un insieme di definizioni che sono essenziali per l'applicazione pratica del regolamento, tra cui quelle di crisi dell'energia elettrica, crisi simultanea, autorità competente, misura non di mercato, regione, sottogruppo e situazione di preallarme.

Autorità competente e ripartizione dei compiti

L'articolo 3 impone a ogni Stato membro di designare, entro il 5 gennaio 2020, un'autorità nazionale governativa o di regolazione quale autorità competente. Tale autorità è il perno dell'attuazione del regolamento: coordina la valutazione dei rischi, elabora il piano di preparazione ai rischi, dichiara il preallarme o la crisi, gestisce le consultazioni e cura i rapporti con Commissione ed ECG. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e all'ECG il nome e i recapiti dell'autorità designata e possono delegare singoli compiti operativi ad altri organismi, purché ciò avvenga sotto supervisione e sia indicato nel piano.

Valutazione del rischio e scenari di crisi

Gli articoli 4-9 costruiscono una metodologia comune di analisi del rischio. Ciascuna autorità competente deve assicurare la valutazione di tutti i rischi pertinenti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, cooperando con gestori di trasmissione e distribuzione, autorità di regolazione, ENTSO per l'energia elettrica, centri regionali di coordinamento e altri soggetti rilevanti.

Sul piano metodologico, l'ENTSO per l'energia elettrica deve presentare entro il 5 gennaio 2020 una proposta per individuare gli scenari regionali di crisi e una proposta per le valutazioni dell'adeguatezza stagionale e a breve termine. La metodologia sugli scenari di crisi deve coprire almeno:

  • calamità naturali rare ed estreme;
  • incidenti oltre il criterio N-1 e imprevisti eccezionali;
  • attacchi dolosi e carenza di combustibile.

La metodologia deve inoltre considerare circostanze nazionali e regionali, sottogruppi, interazioni transfrontaliere, scenari simultanei, classificazione per impatto e probabilità e principi di gestione delle informazioni sensibili. L'ACER approva o modifica le proposte previa consultazione dell'ECG; la metodologia deve poi essere pubblicata. Analogamente, per l'adeguatezza stagionale e a breve termine, la metodologia deve adottare un approccio probabilistico, considerare variabili di approvvigionamento e domanda e includere il contesto nazionale, regionale, unionale e, per quanto possibile, dei paesi terzi appartenenti ad aree sincrone.

Gli scenari regionali di crisi devono essere individuati dall'ENTSO entro sei mesi dall'approvazione della metodologia; quelli nazionali devono essere individuati dall'autorità competente entro quattro mesi dalla definizione degli scenari regionali. Entrambi vanno aggiornati, di regola, ogni quattro anni, salvo circostanze diverse. Gli Stati membri devono inoltre comunicare le proprie valutazioni del rischio relative alla proprietà di infrastrutture strategiche e alle misure adottate per prevenirne o attenuarne i rischi.

Le valutazioni dell'adeguatezza stagionale devono essere pubblicate dall'ENTSO per l'energia elettrica entro il 1° dicembre per l'inverno e entro il 1° giugno per l'estate. I centri regionali di coordinamento svolgono le valutazioni a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero secondo la metodologia comune.

Piani di preparazione ai rischi

L'articolo 10 impone a ciascuna autorità competente di adottare un piano di preparazione ai rischi fondato sugli scenari regionali e nazionali. La redazione del piano richiede consultazione di gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione, produttori, imprese elettriche e del gas, organizzazioni dei clienti e autorità di regolazione. Il piano deve contenere misure nazionali, regionali e, se del caso, bilaterali, ed essere conforme al modello allegato al regolamento.

Prima dell'adozione, il progetto di piano deve essere trasmesso per consultazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati nella regione, agli Stati membri direttamente connessi se non appartenenti alla stessa regione, e all'ECG. Le autorità consultate e l'ECG possono formulare raccomandazioni entro sei mesi. Il piano va adottato entro nove mesi dalla presentazione del progetto e notificato senza indugio alla Commissione. I primi piani devono essere adottati e pubblicati entro il 5 gennaio 2022 e successivamente aggiornati ogni quattro anni.

Contenuto dei piani: misure nazionali, regionali e bilaterali

L'articolo 11 dettaglia i contenuti minimi delle misure nazionali. In particolare, il piano deve:

  • riassumere gli scenari di crisi pertinenti;
  • definire ruoli e responsabilità dell'autorità competente e l'eventuale delega di compiti;
  • descrivere misure nazionali di prevenzione e preparazione;
  • designare un coordinatore nazionale delle crisi;
  • stabilire procedure di crisi e flussi informativi;
  • indicare il contributo delle misure di mercato;
  • individuare eventuali misure non di mercato, con soglie, condizioni e procedure di attivazione;
  • prevedere un quadro per la riduzione manuale del carico e le categorie di utenti eventualmente protette da interruzioni;
  • descrivere come informare il pubblico;
  • indicare le misure necessarie per attuare quelle regionali e bilaterali;
  • includere informazioni sui piani di rete connessi e necessari a fronteggiare le crisi.

Le misure nazionali devono tenere pienamente conto di quelle regionali e bilaterali e non compromettere la sicurezza operativa, la protezione del sistema di trasmissione o la sicurezza di altri Stati membri.

L'articolo 12 disciplina le misure regionali e bilaterali. Le prime sono concordate fra gli Stati membri della stessa regione che hanno la capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca; i secondi fra Stati membri direttamente connessi ma non appartenenti alla stessa regione. Le misure comuni devono includere almeno:

  • designazione di un coordinatore di crisi;
  • meccanismi di scambio informazioni e cooperazione;
  • misure coordinate per mitigare crisi, incluse quelle simultanee;
  • procedure di prova annuali o biennali;
  • meccanismi di attivazione delle misure non di mercato.

La Commissione può facilitare l'accordo e chiedere ad ACER e ENTSO assistenza tecnica. Se non si raggiunge l'accordo, gli Stati membri devono informare la Commissione che potrà proporre misure, incluso un meccanismo di cooperazione per chiudere l'intesa.

Valutazione della Commissione sui piani

L'articolo 13 prevede un controllo ex ante della Commissione. Entro quattro mesi dalla notifica del piano adottato, la Commissione lo valuta tenendo conto del parere dell'ECG. Se il piano risulta inefficace, incoerente, non conforme, idoneo a compromettere la sicurezza di altri Stati membri o a distorcere indebitamente il mercato, la Commissione emette un parere motivato non vincolante e raccomanda il riesame. L'autorità competente deve reagire entro tre mesi, modificando il piano o spiegando le ragioni del dissenso; in caso di divergenza persistente, la Commissione può convocare una riunione e motivare dettagliatamente le richieste di modifica.

Gestione della crisi: preallarme, dichiarazione di crisi e assistenza

L'articolo 14 prevede due momenti distinti. Se una valutazione stagionale o altra fonte affidabile segnala il possibile verificarsi di una crisi, l'autorità competente deve emettere senza ritardo un preallarme e informare Commissione, ECG e autorità competenti interessate, indicando cause, misure previste e necessità di assistenza. Se la crisi si verifica, l'autorità competente, previa consultazione del gestore del sistema di trasmissione interessato, dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica e informa gli stessi soggetti con le medesime informazioni essenziali. In entrambi i casi, le misure del piano devono essere attuate quanto più estesamente possibile.

L'articolo 15 disciplina l'assistenza reciproca in spirito di solidarietà. Gli Stati membri che dispongono della capacità tecnica devono offrire assistenza tramite misure regionali o bilaterali già concordate, con modalità tecniche, giuridiche e finanziarie definite prima dell'attivazione. Tali modalità devono prevedere, tra l'altro, i quantitativi massimi di energia da fornire, le soglie di attivazione e sospensione e le regole di compensazione. L'assistenza è subordinata a un accordo di equa compensazione che includa almeno il costo dell'energia fornita, i costi di trasmissione e gli altri costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro assistente, compresi quelli relativi a compensazioni dovute per diritti fondamentali o per rimborso di assistenza preparata ma non attivata. La Commissione deve fornire orientamenti non vincolanti entro il 5 gennaio 2020. Se mancano ancora accordi preventivi, gli Stati membri devono concordare misure e modalità ad hoc; in ogni caso, le disposizioni vanno attuate nel rispetto dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali applicabili.

Misure di mercato e misure non di mercato

L'articolo 16 ribadisce che prevenzione e attenuazione delle crisi devono rispettare il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema. Le misure non di mercato sono consentite solo come ultima istanza, se il mercato non basta più a evitare il deterioramento della situazione di approvvigionamento. Tali misure devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie, temporanee e non falsare indebitamente la concorrenza. L'autorità competente deve informare gli stakeholder interessati. La decurtazione delle transazioni e della capacità interzonale può avvenire solo nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2019/943.

Valutazione ex post e monitoraggio continuo

L'articolo 17 impone una relazione ex post entro tre mesi dalla fine della crisi. La relazione deve descrivere l'evento, le misure adottate e la loro efficacia, gli impatti transfrontalieri, l'assistenza prestata o ricevuta, l'impatto economico, le ragioni delle misure non di mercato e i possibili miglioramenti del piano e della rete. I risultati devono essere trasmessi all'ECG e recepiti nel piano aggiornato.

L'articolo 18 rafforza il monitoraggio affidato all'ECG, che discute il piano decennale di sviluppo della rete, la coerenza dei piani di preparazione ai rischi, le valutazioni europee di adeguatezza, gli indicatori di sicurezza dell'approvvigionamento, le valutazioni stagionali, le informazioni sugli scenari nazionali e le metodologie comuni. L'ACER deve monitorare costantemente le misure di sicurezza dell'approvvigionamento e riferire regolarmente all'ECG. La Commissione deve presentare entro il 1° settembre 2025 una relazione sull'applicazione del regolamento, con eventuali proposte legislative di modifica.

Riservatezza e cooperazione con soggetti terzi

L'articolo 19 impone la tutela delle informazioni riservate, consentendo, se necessario, la diffusione di una sintesi non riservata. L'articolo 20 apre alla cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia, anche per la definizione di crisi, l'individuazione degli scenari e i piani di preparazione ai rischi; tali soggetti possono partecipare all'ECG su invito della Commissione.

Deroga per Cipro, regime transitorio e abrogazione

L'articolo 21 prevede che, finché Cipro non sarà direttamente connessa con un altro Stato membro, gli articoli 6, 12 e l'articolo 15, paragrafi da 2 a 9, non si applicano nei rapporti tra Cipro e gli altri Stati membri, né all'ENTSO per l'energia elettrica relativamente a Cipro. È comunque possibile sviluppare misure e procedure alternative, purché non pregiudichino l'applicazione del regolamento negli altri Stati membri.

L'articolo 22 contiene una disciplina transitoria: fino all'istituzione dei centri regionali di coordinamento, le regioni coincidono con uno Stato membro o con un gruppo di Stati membri situati nella stessa area sincrona. L'articolo 23 abroga la direttiva 2005/89/CE. L'articolo 24 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modello allegato del piano di preparazione ai rischi

L'allegato fornisce un modello uniforme, redatto in inglese, per l'elaborazione dei piani. Il modello richiede informazioni generali sull'autorità competente e sugli Stati membri della regione, una sintesi degli scenari di crisi, la descrizione dei ruoli e delle responsabilità, le procedure e misure nazionali e regionali, il coordinatore in caso di crisi, le consultazioni degli stakeholder e le prove di emergenza. Per gli aggiornamenti, deve essere riportato l'esito delle prove effettuate e le misure adottate in conseguenza.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni chiave

L'articolo 1 definisce la finalità del regolamento: norme di cooperazione fra Stati membri per prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà, trasparenza e conformità al mercato interno concorrenziale. L'articolo 2 introduce le definizioni essenziali, tra cui "crisi dell'energia elettrica", "crisi simultanea", "autorità competente", "misura non di mercato", "regione", "sottogruppo" e "situazione di preallarme".

Designazione dell'autorità competente

L'articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di designare, entro il 5 gennaio 2020, un'autorità nazionale governativa o di regolazione quale autorità competente, responsabile dei compiti previsti dal regolamento. Gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione e all'ECG il nominativo e i recapiti dell'autorità designata; è possibile delegare alcuni compiti operativi ad altri organismi sotto supervisione e con indicazione nel piano di preparazione ai rischi.

Valutazione del rischio e metodologie comuni

Gli articoli 4-9 disciplinano la valutazione dei rischi e delle adeguatezze. L'ENTSO per l'energia elettrica deve presentare entro il 5 gennaio 2020 una metodologia comune per individuare scenari regionali di crisi (art. 5) e una metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza stagionale e a breve termine (art. 8), entrambe approvate o modificate dall'ACER previa consultazione dell'ECG. Le metodologie devono considerare rischi naturali estremi, incidenti oltre il criterio N-1, attacchi dolosi e carenza di combustibile, nonché un approccio probabilistico per l'adeguatezza. Gli scenari regionali e nazionali vanno aggiornati, di regola, ogni quattro anni; sono previsti consultazione degli stakeholder, pubblicazione delle metodologie e utilizzo degli scenari ENTSO-G per il gas quando rilevanti.

Piani di preparazione ai rischi

L'articolo 10 obbliga l'autorità competente a elaborare un piano di preparazione ai rischi sulla base degli scenari regionali e nazionali, consultando gestori di rete, produttori, imprese elettriche e del gas, organizzazioni dei clienti e autorità di regolazione. Il piano deve includere misure nazionali, regionali e, se pertinente, bilaterali, essere coerente con il mercato interno e con la gestione del sistema, seguire il modello allegato e prevedere consultazioni preventive con gli Stati membri interessati e con l'ECG. I primi piani devono essere adottati e pubblicati entro il 5 gennaio 2022 e poi aggiornati ogni quattro anni, salvo necessità di aggiornamenti più frequenti.

Contenuti obbligatori dei piani nazionali, regionali e bilaterali

L'articolo 11 elenca i contenuti minimi delle misure nazionali: sintesi degli scenari di crisi, ruoli e responsabilità, misure preventive e di preparazione, coordinatore nazionale delle crisi, procedure e flussi informativi, contributo delle misure di mercato, eventuali misure non di mercato con soglie e condizioni di attivazione, quadro per la riduzione manuale del carico, informazione al pubblico, attuazione delle misure regionali/bilaterali e pianificazione di rete. L'articolo 12 impone per le misure regionali e bilaterali meccanismi di coordinamento, condivisione informazioni, misure coordinate per crisi simultanee, prove annuali o biennali e meccanismi di attivazione delle misure non di mercato; gli Stati membri devono accordarsi tra loro, con possibile facilitazione della Commissione e supporto tecnico di ACER/ENTSO.

Valutazione della Commissione sui piani

L'articolo 13 prevede che la Commissione valuti i piani notificati entro quattro mesi, tenendo conto del parere dell'ECG. Se il piano non è efficace, coerente, conforme al regolamento o rischia di compromettere il mercato interno o la sicurezza di altri Stati membri, la Commissione emette un parere motivato non vincolante e raccomanda il riesame; l'autorità competente deve rispondere entro tre mesi, modificando il piano o motivando l'opposizione.

Preallarme, dichiarazione di crisi e cooperazione

L'articolo 14 disciplina il preallarme e la dichiarazione dello stato di crisi: se emergono segnali concreti e affidabili di possibile crisi, l'autorità competente deve avvisare senza indugio Commissione, ECG e Stati membri interessati; in caso di crisi, dichiara formalmente lo stato di crisi e informa gli stessi soggetti. L'articolo 15 stabilisce che gli Stati membri cooperano in spirito di solidarietà e, se hanno capacità tecnica, si prestano assistenza tramite misure regionali o bilaterali previamente concordate, corredate da modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e da un'equa compensazione. La Commissione deve fornire orientamenti non vincolanti entro il 5 gennaio 2020. Se le misure preventive non sono state ancora concordate, possono essere adottate misure ad hoc.

Osservanza delle regole del mercato e limiti alle misure non di mercato

L'articolo 16 impone che tutte le misure di prevenzione o attenuazione siano conformi alle regole del mercato interno dell'energia elettrica e della gestione del sistema. Le misure non di mercato possono essere usate solo come ultima istanza, quando le opzioni di mercato sono esaurite o insufficienti, e devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie, temporanee e non falsare indebitamente la concorrenza. La decurtazione delle transazioni e la limitazione della capacità interzonale possono avvenire solo secondo il regolamento (UE) 2019/943.

Valutazione ex post e monitoraggio

L'articolo 17 obbliga l'autorità competente dello Stato membro che ha dichiarato la crisi a trasmettere entro tre mesi una relazione ex post a Commissione ed ECG, con descrizione dell'evento, misure adottate, impatto transfrontaliero, assistenza ricevuta o fornita, impatto economico, motivi delle misure non di mercato e possibili miglioramenti del piano e della rete. L'articolo 18 attribuisce all'ECG un ruolo di monitoraggio su piano decennale di sviluppo della rete, coerenza dei piani, risultati delle valutazioni di adeguatezza, indicatori di sicurezza dell'approvvigionamento, valutazioni stagionali, informazioni sugli scenari nazionali e metodologie; la Commissione deve presentare entro il 1° settembre 2025 una relazione con eventuali proposte legislative.

Riservatezza, cooperazione esterna, deroga e abrogazione

L'articolo 19 impone la tutela delle informazioni riservate. L'articolo 20 consente la cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia e la loro partecipazione all'ECG su invito della Commissione. L'articolo 21 prevede una deroga per Cipro finché non sia direttamente connessa a un altro Stato membro. L'articolo 22 stabilisce una disciplina transitoria fino all'istituzione dei centri regionali di coordinamento. L'articolo 23 abroga la direttiva 2005/89/CE; l'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore, fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiacooperazione tra stati membrisicurezza dell'approvvigionamento energeticogestione delle crisi

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