Regolamento (UE) 2019/936
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/936 della Commissione, del 6 giugno 2019, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua tre atti di esecuzione della Commissione alla riforma delle regole UE sugli strumenti finanziari, inserendo espresso riferimento agli strumenti che combinano contributi dei fondi strutturali e di investimento europei con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS. La modifica è tecnica ma rilevante per la programmazione e la rendicontazione delle misure di sviluppo rurale, perché chiarisce come trattare il contributo FEASR agli strumenti finanziari e quando dichiarare la spesa. Le nuove regole richiamano anche alcune disposizioni di controllo e gestione finanziaria del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Modifica alcuni regolamenti di esecuzione sulla politica agricola comune per adeguare la disciplina degli strumenti finanziari nei programmi di sviluppo rurale, includendo i nuovi strumenti combinati con prodotti BEI/Fondo europeo per gli investimenti strategici.
Ambito di applicazione
Si applica agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR e, in particolare, alle disposizioni di applicazione contenute nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014. Riguarda le modalità di programmazione, controllo, dichiarazione della spesa e gestione finanziaria connesse ai contributi FEASR agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Strumenti finanziari nei programmi di sviluppo rurale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/936 della Commissione interviene su tre regolamenti di esecuzione già esistenti per adeguarli alle modifiche introdotte in materia di strumenti finanziari dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dal regolamento (UE) n. 1303/2013. La finalità è assicurare che le regole di programmazione, controllo e rendicontazione del FEASR riflettano anche gli strumenti finanziari che combinano contributi dei fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.
Contesto e ratio dell'intervento
La Commissione richiama il fatto che la nuova lettera c) dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente l'istituzione di strumenti finanziari con una componente BEI/FEIS. Poiché alcune disposizioni dei regolamenti di esecuzione n. 808/2014, n. 809/2014 e n. 908/2014 facevano riferimento agli strumenti finanziari nella formulazione previgente, era necessario inserirvi un richiamo espresso alla nuova ipotesi normativa per evitare incertezze applicative.
Programmazione degli interventi FEASR
La modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 riguarda l'allegato I, parte I, punto 10, lettera c). Quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce a strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella di programmazione deve indicare separatamente:
- le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari;
- le aliquote di partecipazione per le altre operazioni;
- un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario. Questa modifica è funzionale a una più chiara rappresentazione finanziaria nei programmi di sviluppo rurale.
Controlli e gestione finanziaria nel regolamento 809/2014
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono modificati due articoli, 48 e 51, per stabilire una disciplina speciale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. In entrambi i casi si prevede che i paragrafi interni richiamati non si applichino né al contributo allo strumento finanziario né al sostegno fornito al beneficiario finale. Restano invece applicabili gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, così da mantenere i presidi di controllo e conformità finanziaria pertinenti.
Dichiarazione della spesa nel regolamento 908/2014
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, l'articolo 22, paragrafo 2, viene sostituito per chiarire il momento in cui la spesa relativa agli strumenti finanziari è dichiarata. Per gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma quando sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, e ciò vale per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adeguamento della programmazione FEASR
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, allegato I, parte I, punto 10, lettera c), il secondo comma è sostituito per prevedere che, quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indichi separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e per le altre operazioni, nonché un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario.
Regole di controllo per gli strumenti finanziari nel sistema di gestione e controllo
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, all'articolo 48, paragrafo 6, è stabilito che, per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 non si applicano al contributo allo strumento finanziario né al sostegno fornito al beneficiario finale; restano però applicabili gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Regole analoghe sui controlli per il sostegno al beneficiario finale
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, all'articolo 51, paragrafo 5, si prevede la medesima esclusione dei paragrafi da 1 a 4 per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, con mantenimento dell'applicazione degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Dichiarazione della spesa per gli strumenti finanziari
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, all'articolo 22, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito per disporre che, per gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento previsti al primo comma quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento, per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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