Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/942

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde la disciplina dell’ACER, rafforzandone il ruolo di coordinamento e, in casi tassativamente previsti, di decisione su questioni transfrontaliere del mercato interno dell’energia elettrica e del gas. L’Agenzia assiste e coordina le autorità di regolazione nazionali, monitora l’attuazione di codici di rete, orientamenti e decisioni, vigila su specifici organismi europei del settore e partecipa a compiti legati ad adeguatezza, sicurezza degli approvvigionamenti, infrastrutture e integrità dei mercati. Il testo disciplina inoltre governance interna, indipendenza, ricorsi, trasparenza, bilancio, controlli antifrode, rapporti con paesi terzi e valutazioni periodiche della Commissione. Viene abrogato il regolamento (CE) n. 713/2009.

Istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), ne ridefinisce missione, poteri, organizzazione, bilancio e procedure decisionali nel quadro del mercato interno dell’energia elettrica e del gas.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’ACER, alle autorità nazionali di regolazione dell’energia, ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, all’ENTSO per l’energia elettrica, all’ENTSO per il gas, all’EU DSO, ai centri di coordinamento regionali, ai gestori del mercato elettrico designati e, per i profili di cooperazione previsti, anche alle istituzioni dell’Unione. Rileva per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, con effetti su mercati all’ingrosso e al dettaglio, infrastrutture, adeguatezza della generazione, sicurezza dell’approvvigionamento, integrità e trasparenza dei mercati, codici di rete e deroghe. Ha portata unionale ed è direttamente applicabile negli Stati membri; la sede dell’ACER è a Lubiana (Slovenia). Sono previste forme di partecipazione anche di paesi terzi sulla base di accordi con l’Unione e con limiti specifici al perimetro delle questioni transfrontaliere.

Istituzione dell’ACER e finalità del regolamento

Il regolamento rifonde la disciplina dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), già istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009, al fine di chiarirne e aggiornarne il quadro di competenze. La riforma si inserisce nel contesto della profonda trasformazione del sistema energetico dell’Unione, della crescente integrazione dei mercati e della necessità di coordinare le decisioni nazionali con effetti transfrontalieri.

L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra autorità nazionali di regolazione, migliorare l’attuazione uniforme del diritto dell’Unione e sostenere gli obiettivi di clima, sicurezza degli approvvigionamenti, concorrenza e benessere dei consumatori.

Ambito soggettivo e ambito materiale

L’ACER opera nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. Il regolamento si rivolge in primo luogo alle autorità di regolazione nazionali, ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, all’ENTSO per l’energia elettrica, all’ENTSO per il gas, all’EU DSO, ai centri di coordinamento regionali e ai gestori del mercato elettrico designati.

Le competenze dell’Agenzia coprono il mercato interno dell’energia, i codici di rete e gli orientamenti, le infrastrutture energetiche, l’adeguatezza della generazione, la preparazione ai rischi, la sicurezza dell’approvvigionamento, l’integrità e la trasparenza dei mercati all’ingrosso, nonché i profili procedurali di cooperazione e di decisione transfrontaliera. È inoltre prevista la possibilità di partecipazione di paesi terzi, ma solo sulla base di accordi con l’Unione e con limiti espressi quanto al perimetro delle questioni transfrontaliere.

Natura giuridica, sede e principi di funzionamento

L’ACER è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica e ha sede a Lubiana, in Slovenia. Agisce tramite un direttore, un consiglio di amministrazione, un comitato dei regolatori e una commissione dei ricorsi.

Il regolamento insiste più volte sull’indipendenza dell’Agenzia, del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e del direttore rispetto a governi, istituzioni, soggetti pubblici e interessi privati. Le decisioni devono essere conformi al diritto dell’Unione, improntate a trasparenza, ragionevolezza e tutela delle garanzie procedurali.

Compiti principali dell’ACER

L’ACER assiste le autorità di regolazione nazionali nell’esercizio delle funzioni regolatorie a livello di Unione e, se necessario, ne coordina l’azione. Svolge inoltre un ruolo di mediazione in caso di disaccordo tra regolatori su questioni transfrontaliere.

Tra i compiti principali rientrano:

  • l’emissione di pareri e raccomandazioni verso istituzioni, autorità di regolazione e operatori del settore;
  • l’adozione di decisioni individuali in casi tassativamente previsti dal regolamento;
  • il controllo dell’attuazione di codici di rete, orientamenti, piani e metodologie tecniche;
  • il monitoraggio di specifici organismi di settore, come ENTSO, EU DSO, centri di coordinamento regionali e gestori del mercato elettrico designati;
  • la partecipazione all’elaborazione di orientamenti quadro e codici di rete.

Codici di rete, orientamenti e metodologie di attuazione

Una parte centrale del regolamento riguarda la partecipazione dell’ACER alla formazione e revisione dei codici di rete e degli orientamenti europei. L’Agenzia può presentare orientamenti quadro non vincolanti alla Commissione, rivedere i codici proposti dagli organismi di settore e, se necessario, predisporre direttamente progetti di codice quando tali organismi non provvedano.

Il regolamento razionalizza inoltre l’approvazione di termini, condizioni e metodologie di attuazione, distinguendo tra casi che richiedono approvazione da parte dell’ACER e casi che restano nella sfera delle autorità di regolazione regionali. Per gli atti adottati dopo il 4 luglio 2019 il testo prevede una disciplina specifica per gli atti delegati, con una relazione periodica della Commissione sulla necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell’ACER.

Rapporti con le autorità di regolazione nazionali

L’ACER fornisce un quadro di cooperazione per le autorità di regolazione e può esprimere pareri sulla conformità di decisioni nazionali ai codici di rete e alla normativa settoriale. Se un’autorità non si conforma al parere dell’ACER entro quattro mesi, l’Agenzia informa la Commissione e lo Stato membro interessato.

Quando una decisione congiunta è richiesta per questioni transfrontaliere, e le autorità competenti non raggiungono un accordo entro i termini previsti, la controversia può essere deferita all’ACER. In taluni casi l’ACER può adottare una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa.

Cooperazione con TSO, DSO, centri regionali e operatori di mercato

L’ACER esercita funzioni di supervisione e coordinamento rispetto all’ENTSO per l’energia elettrica, all’ENTSO per il gas, all’EU DSO e ai centri di coordinamento regionali. Può chiedere informazioni, monitorare programmi di lavoro, piani di sviluppo della rete e altre misure rilevanti, e intervenire nei casi di potenziale inosservanza degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione.

In materia di centri di coordinamento regionali, l’ACER monitora e analizza le prestazioni, decide sulla configurazione delle regioni di gestione del sistema e rilascia le approvazioni previste dal regolamento (UE) 2019/943. Quanto ai gestori del mercato elettrico designati, l’Agenzia controlla i progressi rispetto alle funzioni loro attribuite dal regolamento (UE) 2015/1222.

Adeguatezza della generazione, preparazione ai rischi e sicurezza dell’approvvigionamento

L’ACER approva e modifica, se necessario, le metodologie e i calcoli relativi alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse e le specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità. Esprime inoltre un parere sulle differenze tra valutazioni nazionali ed europee di adeguatezza e approva le metodologie per la definizione degli scenari di crisi e per le valutazioni di adeguatezza a breve termine e stagionale.

In materia di gas, l’Agenzia partecipa al gruppo di coordinamento del gas e agli obblighi relativi alla capacità bidirezionale permanente delle interconnessioni.

Deroghe, infrastrutture e investimenti

L’ACER decide sulle deroghe previste dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla direttiva 2009/73/CE quando l’infrastruttura interessa più Stati membri. In materia infrastrutturale, monitora i progetti di nuove interconnessioni, verifica l’attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale, ottempera agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 347/2013 e decide sulle richieste di investimento.

Questa parte del regolamento colloca l’ACER al centro della supervisione delle infrastrutture transfrontaliere, con funzione di raccordo tra pianificazione, attuazione e autorizzazione regolatoria.

Integrità e trasparenza dei mercati all’ingrosso

L’ACER ha un ruolo specifico nel monitoraggio dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas naturale ai fini dell’integrità e della trasparenza. Raccoglie, condivide e analizza dati, istituisce il registro degli operatori di mercato previsto dal regolamento REMIT e coordina le indagini con le autorità competenti.

Questo nucleo di competenze è concepito per prevenire abusi di mercato e garantire il corretto funzionamento dei mercati energetici all’ingrosso in un contesto transfrontaliero.

Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali

Il regolamento impone all’ACER un livello elevato di trasparenza. Nello sviluppo di orientamenti quadro e nella modifica dei codici di rete, l’Agenzia deve consultare tempestivamente operatori, consumatori, utenti finali, TSO e, se del caso, autorità della concorrenza. Deve inoltre motivare il modo in cui le osservazioni sono state considerate, pubblicare documenti e verbali delle consultazioni e rendere accessibili gli atti fondamentali dei propri organi.

Le decisioni individuali devono essere precedute da contraddittorio, indicate con motivazione sufficiente e accompagnate dall’informazione sui mezzi di ricorso disponibili.

Governance interna, organi e procedure decisionali

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri nominati da Commissione, Parlamento e Consiglio, con mandato di quattro anni rinnovabile una volta. Ha funzioni centrali in materia di bilancio, programmazione, regolamento interno, disciplina del personale, regole finanziarie e relazioni annuali.

Il comitato dei regolatori, formato da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di regolazione e da un rappresentante della Commissione senza diritto di voto, ha un ruolo determinante nell’indirizzare e controllare la funzione regolatoria dell’Agenzia. Il direttore è il rappresentante legale e il gestore corrente dell’ACER, nominato con procedura trasparente, con mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta, e resta indipendente nello svolgimento dei compiti regolatori.

Commissione dei ricorsi e tutela giurisdizionale

La commissione dei ricorsi è un organo interno e autonomo, composto da sei membri e sei supplenti con competenze nel settore energetico o nelle autorità di regolazione/concorrenza. È competente a decidere sui ricorsi contro talune decisioni individuali dell’ACER. Il ricorso deve essere proposto entro due mesi; non ha effetto sospensivo automatico, ma la commissione può sospendere l’esecuzione della decisione impugnata.

Le decisioni della commissione sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l’esaurimento della procedura interna.

Bilancio, finanziamento e controllo finanziario

Le entrate dell’ACER derivano dal bilancio dell’Unione, da tasse, da contributi volontari e da lasciti/donazioni/sovvenzioni. Le tasse sono dovute, in particolare, per le decisioni di deroga e per i servizi connessi alla raccolta e trattamento delle informazioni REMIT; sono fissate dalla Commissione dopo consultazione pubblica e devono essere proporzionate, non discriminatorie e idonee a coprire i costi dei servizi.

Il regolamento disciplina anche la stesura del bilancio, l’esecuzione da parte del direttore, la rendicontazione, il discarico, la regolamentazione finanziaria specifica dell’ACER, le relazioni con OLAF e i controlli della Corte dei conti.

Trasparenza documentale, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Ai documenti dell’ACER si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti. Il trattamento dei dati personali è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. L’Agenzia deve inoltre adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per le informazioni classificate UE e le informazioni sensibili non classificate.

Relazioni con paesi terzi, regime linguistico e traduzioni

L’ACER può essere aperta alla partecipazione di paesi terzi che abbiano concluso accordi con l’Unione e che applicano il diritto dell’energia pertinente, incluse le regole su accesso di terzi, unbundling, protezione dei consumatori, ambiente e concorrenza. Gli accordi devono disciplinare la natura e le modalità della partecipazione, anche sotto il profilo finanziario e del personale.

Quanto alla lingua, si applica il regolamento n. 1; il Centro di traduzione fornisce i servizi necessari.

Valutazioni periodiche, abrogazione ed entrata in vigore

La Commissione deve svolgere una valutazione dell’ACER entro il 5 luglio 2024 e successivamente ogni cinque anni, con particolare attenzione a obiettivi, mandato, compiti e possibili implicazioni finanziarie. Entro il 31 ottobre 2025 e poi almeno ogni cinque anni deve inoltre presentare una relazione di valutazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, con particolare riferimento ai compiti che comportano decisioni individuali.

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 713/2009 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione, finalità e indipendenza dell’ACER

L’articolo 1 istituisce l’ACER e ne definisce lo scopo: assistere le autorità di regolazione di cui alla direttiva (UE) 2019/944 e alla direttiva 2009/73/CE nell’esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione, coordinandone se necessario l’azione e svolgendo mediazione in caso di disaccordo. L’ACER contribuisce a pratiche comuni di alta qualità e a un’applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione per gli obiettivi di clima ed energia. L’Agenzia opera in modo indipendente, obiettivo e nell’interesse dell’Unione, senza interferenze di interessi privati o societari.

Atti dell’ACER e poteri decisionali

L’articolo 2 distingue tra pareri, raccomandazioni, decisioni individuali e orientamenti quadro. L’ACER può adottare decisioni su informazioni, approvazione di termini, condizioni e metodologie, riesame delle zone di offerta, questioni tecniche, arbitrato tra regolatori, centri di coordinamento regionali, metodologie tecniche, esenzioni, infrastrutture e integrità/trasparenza del mercato all’ingrosso, oltre a presentare orientamenti quadro alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009.

Compiti generali e richiesta di informazioni

L’articolo 3 consente all’ACER di esprimere pareri o raccomandazioni su propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i centri regionali di coordinamento, l’EU DSO e i gestori del mercato elettrico designati devono fornire le informazioni necessarie; l’ACER può adottare decisioni che precisano finalità, base giuridica e termini della richiesta. Le informazioni riservate possono essere utilizzate solo per le funzioni attribuite e con adeguata protezione dei dati.

Cooperazione tra TSO, DSO ed organismi regionali

L’articolo 4 attribuisce all’ACER funzioni di parere e controllo sull’ENTSO per l’energia elettrica, sull’ENTSO per il gas e sull’EU DSO, inclusi statuti, elenchi membri e regolamenti interni, esecuzione dei compiti, codici di rete, programmi di lavoro, piani di sviluppo della rete a livello unionale e metodologie di uso delle entrate da congestione. Sono previste procedure coordinate per accertare eventuali inadempimenti degli organismi europei e, se necessario, per arrivare a decisioni coordinate o a una decisione dell’ACER dopo quattro mesi.

Codici di rete, orientamenti e termini/metodologie

L’articolo 5 disciplina la partecipazione dell’ACER allo sviluppo, revisione e attuazione dei codici di rete e degli orientamenti. L’ACER prepara e riesamina orientamenti quadro, rivede i codici di rete e, se gli operatori competenti non li elaborano, può predisporre direttamente un progetto di codice da presentare alla Commissione. Le proposte di termini, condizioni e metodologie di attuazione possono richiedere approvazione dell’ACER o delle autorità di regolazione regionali, con termini procedurali, consultazione delle parti interessate e una clausola di revisione da parte della Commissione entro il 31 ottobre 2023 e poi ogni tre anni sulla necessità di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’ACER per gli atti delegati successivi al 4 luglio 2019.

Rapporti con le autorità di regolazione e poteri transfrontalieri

L’articolo 6 attribuisce all’ACER decisioni individuali su questioni tecniche previste dalla normativa settoriale e un ruolo consultivo e di coordinamento delle autorità di regolazione. L’ACER può esprimere pareri sulla conformità di decisioni nazionali ai codici di rete e alle direttive/regolamenti di settore, intervenire se le autorità non si conformano entro quattro mesi, fornire assistenza operativa nelle indagini REMIT e adottare decisioni individuali su questioni regolamentari con effetti transfrontalieri quando occorre una decisione congiunta di almeno due autorità. I termini ordinari sono di sei mesi, estesi in alcuni casi; per gli atti delegati adottati dopo il 4 luglio 2019 la competenza volontaria dell’ACER richiede, in linea di principio, una richiesta di almeno il 60 % delle autorità competenti.

Centri di coordinamento regionali e operatori di mercato designati

L’articolo 7 prevede il monitoraggio e l’analisi delle prestazioni dei centri di coordinamento regionali, inclusa la decisione sulla configurazione delle regioni di gestione del sistema e sulle approvazioni previste dal regolamento (UE) 2019/943. L’articolo 8 affida all’ACER il monitoraggio dei progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto alle funzioni del regolamento (UE) 2015/1222 e la facoltà di richiedere informazioni e formulare raccomandazioni alla Commissione.

Adeguatezza della generazione e preparazione ai rischi

L’articolo 9 attribuisce all’ACER l’approvazione e, se necessario, la modifica della metodologia e del calcolo della valutazione europea di adeguatezza delle risorse e delle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità. L’Agenzia formula anche un parere sulle differenze tra valutazioni nazionali ed europee di adeguatezza e approva o modifica metodologie per gli scenari di crisi e le valutazioni di adeguatezza a breve termine e stagionale. In materia gas, l’ACER partecipa al gruppo di coordinamento del gas e agli obblighi relativi alla capacità bidirezionale permanente delle interconnessioni.

Deroghe, infrastrutture e investimenti

L’articolo 10 attribuisce all’ACER la decisione sulle deroghe previste dall’articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943 e dall’articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE quando l’infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri. L’articolo 11 le assegna compiti di monitoraggio dei progetti di interconnessione, dell’attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale, degli obblighi del regolamento (UE) n. 347/2013 e delle decisioni sulle richieste di investimento.

Integrità e trasparenza dei mercati all’ingrosso

L’articolo 12 stabilisce il ruolo dell’ACER nel monitoraggio dei mercati all’ingrosso, nella raccolta, condivisione e analisi dei dati e nell’istituzione del registro degli operatori di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011. L’Agenzia può formulare raccomandazioni alla Commissione e coordinare le indagini, sempre in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti.

Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali

L’articolo 14 impone consultazioni tempestive e aperte con operatori, TSO, consumatori, utenti finali e, se del caso, autorità della concorrenza. L’ACER deve pubblicare documenti e verbali delle consultazioni, motivare come le osservazioni sono state considerate, pubblicare sul sito gli ordini del giorno e i verbali dei propri organi, adottare un regolamento interno che garantisca il diritto di essere ascoltati, l’accesso al fascicolo e la motivazione delle decisioni, oltre a informare le parti sui mezzi di ricorso disponibili.

Monitoraggio dei mercati elettrico e gas e reporting

L’articolo 15 affida all’ACER il monitoraggio dei mercati all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, con attenzione a prezzi, diritti dei consumatori, accesso alle reti, sviluppo delle interconnessioni, ostacoli agli scambi transfrontalieri, barriere per nuovi entranti e piccoli operatori, interventi statali e sicurezza di approvvigionamento. È prevista una relazione annuale con l’individuazione degli ostacoli al mercato interno e la possibilità di un parere su misure correttive, nonché una relazione sulle migliori pratiche tariffarie.

Struttura interna, consiglio di amministrazione e comitato dei regolatori

Gli articoli 16-24 disciplinano personalità giuridica, sede a Lubiana, struttura dell’ACER, composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, nonché il ruolo del direttore. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, con mandato di quattro anni rinnovabile una volta, e adotta bilancio, programmazione, regolamento interno, regole finanziarie e strategie antifrode. Il comitato dei regolatori è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di regolazione e da un rappresentante della Commissione senza voto; approva la programmazione e la sezione regolatoria della relazione annuale e fornisce pareri vincolanti su determinati atti del direttore. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione e previo parere favorevole del comitato, ha mandato quinquennale rinnovabile una sola volta e gestisce l’Agenzia in piena indipendenza.

Ricorsi interni e controllo giurisdizionale

Gli articoli 25-29 istituiscono la commissione dei ricorsi, composta da sei membri e sei supplenti, indipendenti e nominati formalmente dal consiglio di amministrazione. Sono impugnabili le decisioni individuali dell’ACER adottate nei confronti di una persona fisica o giuridica; il ricorso va proposto entro due mesi e non ha effetto sospensivo, salvo sospensione disposta dalla commissione. Esaurita la via interna, è possibile ricorrere alla Corte di giustizia per annullamento o inerzia.

Gruppi di lavoro

L’articolo 30 consente l’istituzione o soppressione di gruppi di lavoro, su proposta congiunta del direttore e del comitato dei regolatori e con parere favorevole di quest’ultimo, per supportare i compiti regolatori dell’ACER. I gruppi includono esperti dell’Agenzia e delle autorità di regolazione, con possibile partecipazione della Commissione e considerazione delle opinioni di altre autorità nazionali competenti.

Bilancio, tasse e controllo finanziario

Gli articoli 31-37 disciplinano le entrate dell’ACER, composte da contributo dell’Unione, tasse, contributi volontari e lasciti/donazioni/sovvenzioni. Le tasse, fissate dalla Commissione previa consultazione e consultazione pubblica, riguardano in particolare le decisioni di deroga e le attività di raccolta e trattamento dei dati REMIT. Il regolamento disciplina la programmazione di bilancio, la stima, l’adozione del bilancio, l’esecuzione da parte del direttore, il rendiconto, il discarico, la regolamentazione finanziaria applicabile e la lotta antifrode, incluse le indagini OLAF e i controlli della Corte dei conti.

Trasparenza, dati, informazioni classificate e comunicazione

Gli articoli 41 e 42 prevedono l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 all’accesso ai documenti, l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 alla protezione dei dati personali e regole di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per le informazioni classificate e sensibili. L’ACER può svolgere attività di comunicazione nei limiti delle proprie risorse e nel rispetto del mandato.

Cooperazione con paesi terzi e regime linguistico

L’articolo 43 apre la partecipazione dell’ACER ai paesi terzi che abbiano accordi con l’Unione e applicano il pertinente diritto unionale del settore energia, con regole su partecipazione, contributi finanziari e personale. L’articolo 44 rinvia al regolamento n. 1 sul regime linguistico e prevede che i servizi di traduzione siano forniti dal Centro di traduzione.

Valutazione, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 45 prevede valutazioni della Commissione entro il 5 luglio 2024 e poi ogni cinque anni, nonché una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 ottobre 2025 e poi almeno ogni cinque anni sui compiti dell’ACER, con eventuale proposta legislativa. L’articolo 46 abroga il regolamento (CE) n. 713/2009. L’articolo 47 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato internoregolazione dei mercatiinfrastrutture energetichetrasparenza e integrità del mercato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.