Regolamento (UE) 2019/1089
Regolamento (UE) 2019/1089 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ripartisce tra gli Stati membri dell'Unione le possibilità di pesca stabilite dal protocollo 2019-2024 con la Guinea-Bissau. Definisce le categorie di specie interessate e assegna, per ciascun segmento di flotta, quantitativi di sforzo di pesca o di cattura, nonché il numero di unità autorizzate per le specie altamente migratorie. Il testo è strettamente tecnico e ha efficacia dal 15 giugno 2019, in coerenza con l'applicazione provvisoria del protocollo.
Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo UE-Guinea-Bissau 2019-2024.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione cui sono assegnate possibilità di pesca nell'ambito del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024). Riguarda la ripartizione di autorizzazioni, sforzo di pesca, tonnellate e limiti di cattura per specifiche categorie di navi e specie, con applicazione a decorrere dal 15 giugno 2019. Non disciplina l'accordo in sé, ma la distribuzione interna delle possibilità di pesca tra gli Stati membri; si inserisce inoltre in un contesto di applicazione provvisoria del protocollo firmato il 15 giugno 2019.
Ripartizione delle possibilità di pesca nel quadro del protocollo UE-Guinea-Bissau 2019-2024
Il regolamento attua, sul piano interno dell'Unione, la ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024). Il testo si colloca nel contesto della firma del protocollo il 15 giugno 2019 e della sua applicazione provvisoria, con l'obiettivo di consentire l'immediato avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione.
Contesto e finalità
I considerando richiamano che l'accordo di partenariato con la Guinea-Bissau è in vigore dal 15 aprile 2008 ed è stato tacitamente rinnovato. Il precedente protocollo è scaduto il 23 novembre 2017; successivamente la Commissione ha negoziato un nuovo protocollo, siglato il 15 novembre 2018 e poi firmato il 15 giugno 2019. Da qui l'esigenza di distribuire tra gli Stati membri le possibilità di pesca per tutta la durata di applicazione del nuovo protocollo.
Ambito oggettivo e definizioni
Il regolamento disciplina soltanto la ripartizione interna nell'Unione delle possibilità di pesca concesse dal protocollo, senza regolare aspetti generali dell'accordo internazionale. Ai fini del testo, le "specie altamente migratorie" coincidono con quelle dell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, con esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e di alcune specie di grandi predatori pelagici espressamente elencate.
Ripartizione per specie demersali e piccoli pelagici
L'articolo 3 distingue due regimi temporali:
- nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, l'assegnazione avviene secondo uno sforzo di pesca espresso in TSL (tonnellate di stazza lorda);
- dal terzo anno di applicazione, si passa a un sistema di limiti di cattura per specie, espresso in TAC.
Per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, le quote sono attribuite a Spagna, Grecia e Portogallo; per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi, le quote sono attribuite a Spagna, Grecia e Italia. Per i pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, le possibilità di pesca sono ripartite tra Spagna, Portogallo, Lituania, Lettonia e Polonia. Dal terzo anno, i quantitativi sono trasformati in tonnellate con TAC separati per gamberetti, pesci, cefalopodi e piccoli pelagici, con importi specifici per ciascuno Stato membro interessato.
Ripartizione per specie altamente migratorie
L'articolo 4 ripartisce le autorizzazioni in termini di unità navali. Per le tonniere congelatrici con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, sono previste 14 unità per la Spagna, 12 per la Francia e 2 per il Portogallo. Per le tonniere con lenze e canne, sono attribuite 10 unità alla Spagna e 3 alla Francia.
Decorrenza, efficacia e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica già dal 15 giugno 2019, in coerenza con la firma del protocollo e con la sua applicazione provvisoria. Il testo ribadisce inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di specie altamente migratorie
Ai fini del regolamento, le "specie altamente migratorie" sono quelle elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, con esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis e Carcharinus longimanus.
Ripartizione generale delle possibilità di pesca
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo UE-Guinea-Bissau 2019-2024 sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4.
Specie demersali e piccoli pelagici
Per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo, la ripartizione avviene in base allo sforzo di pesca espresso in TSL; dal terzo anno, si applicano TAC per specie. Sono previsti contingenti distinti per pescherecci da traino congelatori per gamberetti, pesci e cefalopodi, e per pescherecci da traino per piccoli pelagici, con assegnazioni specifiche a Spagna, Grecia, Portogallo, Italia, Lituania, Lettonia e Polonia.
Specie altamente migratorie
Le possibilità di pesca sono ripartite in termini di unità autorizzate: per tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie sono attribuite 14 unità alla Spagna, 12 alla Francia e 2 al Portogallo; per tonniere con lenze e canne sono attribuite 10 unità alla Spagna e 3 alla Francia.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 15 giugno 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 giu 2019Regolamento (UE) 2019/936
- Regolamento · 6 giu 2019Regolamento (UE) 2019/1865
- Regolamento · 5 giu 2019Regolamento (UE) 2019/929
- Regolamento · 5 giu 2019Regolamento (UE) 2019/941
- Regolamento · 5 giu 2019Regolamento (UE) 2019/942
- Regolamento · 5 giu 2019Regolamento (UE) 2019/943
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →