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Sentenza

Sentenza n. 14585/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202515485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato mediante il richiamo a notizie di reato riguardanti la figlia convivente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza richiamando due notizie di reato a carico della figlia convivente, relative a furto aggravato e indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito o pagamento, risalenti al 2016 e al 2024. Con il ricorso sono stati dedotti: 1) eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché il diniego avrebbe valutato esclusivamente la condotta della figlia senza esaminare la posizione personale della richiedente, la sua integrazione sociale e l’assenza di precedenti penali; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per non avere l’Amministrazione adeguatamente considerato le osservazioni della ricorrente, l’assenza di condanne a carico della figlia, i suoi problemi di salute mentale e l’integrazione della richiedente nel territorio italiano. La ricorrente sosteneva inoltre di non poter rispondere penalmente delle condotte della figlia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. Nei procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve compiere una valutazione prognostica sull’effettiva e piena integrazione del richiedente nella comunità nazionale, considerando gli aspetti lavorativi, economici, familiari e di irreprensibilità della condotta. Tale valutazione può essere estesa al nucleo familiare, in particolare ai familiari conviventi di primo grado, poiché la convivenza e lo stretto rapporto di parentela possono costituire elementi indicativi della reciproca influenza e dell’integrazione complessiva del nucleo. Le notizie di reato a carico della figlia convivente, anche in assenza di condanna definitiva, potevano essere valutate come fatti storici aventi rilievo amministrativo e come indicatori di una possibile insufficiente adesione alle regole della civile convivenza. La loro collocazione temporale, nel decennio antecedente la domanda e durante il procedimento, rendeva ragionevole il giudizio negativo dell’Amministrazione. Il TAR ha escluso che tale valutazione violasse il principio di personalità della responsabilità penale, poiché il diniego non attribuiva alla ricorrente responsabilità per i reati della figlia, ma utilizzava le vicende familiari ai fini del giudizio amministrativo di meritevolezza e di tutela della collettività nazionale. È stata altresì esclusa la violazione del contraddittorio, poiché il provvedimento dava conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente e spiegava perché l’assenza di sviluppi processuali sfavorevoli non fosse decisiva. La stabile occupazione e l’integrazione sociale della richiedente sono state ritenute condizioni ordinarie e necessarie per il soggiorno legale, ma non sufficienti per ottenere la cittadinanza. La residenza legale rileva infatti anche in senso qualitativo, quale periodo di osservazione della condotta e dell’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone non soltanto il decorso del periodo minimo di residenza legale, ma anche una valutazione qualitativa e prognostica dell’integrazione del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non risulta violato il contraddittorio procedimentale quando l’Amministrazione dà conto delle osservazioni del richiedente e indica le ragioni per cui gli elementi dedotti non superano le controindicazioni emerse.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La disciplina sulla non espellibilità degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana è richiamata per evidenziare la possibile rilevanza delle conseguenze dell’acquisto della cittadinanza sui familiari conviventi.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La possibilità per gli stranieri conviventi con parenti italiani di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari concorre a giustificare la valutazione amministrativa delle dinamiche e delle condotte del nucleo familiare.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile occupazione e le condizioni di integrazione richieste per il rilascio del soggiorno costituiscono il percorso ordinario dello straniero regolarmente soggiornante e non sono, da sole, sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano requisiti ordinari di permanenza legale e non esauriscono la valutazione ulteriore richiesta per la naturalizzazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio complessivo, attuale e prognostico sull’integrazione del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
  • Ai fini della valutazione della meritevolezza della cittadinanza, l’Amministrazione può considerare, soprattutto quando si tratti di familiari conviventi di primo grado, le condotte penalmente rilevanti dei componenti del nucleo familiare, non come imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui, ma come elementi amministrativi sintomatici dell’integrazione e dell’affidabilità del nucleo familiare.
  • Le notizie di reato possono assumere rilievo nel procedimento di concessione della cittadinanza anche in assenza di una condanna definitiva, poiché possono essere valutate quali fatti storici e indizi amministrativi nell’ambito del giudizio prognostico sull’adesione alle regole della civile convivenza.
  • La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di precedenti penali del richiedente costituiscono elementi favorevoli, ma non necessariamente decisivi, poiché rappresentano condizioni ordinarie di soggiorno legale e non escludono la valutazione negativa di ulteriori controindicazioni riferite al nucleo familiare convivente.
  • La valutazione della residenza legale richiesta per la naturalizzazione ha natura non soltanto quantitativa, riferita alla durata del soggiorno, ma anche qualitativa: il periodo di osservazione deve consentire di verificare la continuità di una condotta conforme alle regole dell’ordinamento.
  • Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando il provvedimento finale prende in esame le osservazioni del richiedente e motiva sulle ragioni per cui esse non sono idonee a superare gli elementi ostativi emersi nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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