Cassazione Penale, Sentenza n. 41480/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente contestava le esigenze cautelari per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i due episodi contestati risalivano a gennaio e febbraio 2019, senza circostanze aggravanti né reati associativi, richiamando un precedente penale del 5/9/2017 e un'assoluzione per associazione dedita al narcotraffico; chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari con presidio elettronico in luogo della custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato compiutamente gli elementi rilevanti per le esigenze cautelari e che sussistesse la perdurante pericolosità dell'indagato, desumibile dalla sistematicità delle condotte, dal linguaggio criptico e dalle modalità di comunicazione, dall'entità dello stupefacente e delle somme di denaro menzionate, da un precedente specifico per trasporto illecito di stupefacenti e dalla pendenza di un procedimento per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico. La Corte ha inoltre osservato che la databilità delle condotte non esclude la possibilità di ritenere il rischio di reiterazione. Il ricorrente non ha prodotto la sentenza di assoluzione invocata, per cui tale circostanza non è stata valutabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Cass. Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023 (Mati), Rv. 285217
Giurisprudenza che ammette di desumere il pericolo di reiterazione anche da condotte risalenti nel tempo, quando le modalità dimostrino la concretezza e la persistenza del rischio.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La prova dell'assoluzione o di altre circostanze rilevanti ai fini cautelari grava sul difensore/ricorrente: in assenza di documentazione probatoria la circostanza non può essere valutata.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla decisione (comunicazioni/annotazioni previste dopo la decisione sulla misura).
Massime di principio
- La mera anzianità dei fatti non esclude di per sé la custodia cautelare: il giudice può ritenere il rischio di reiterazione sulla base delle modalità, della sistematicità e della gravità delle condotte anche se risalenti nel tempo.
- Per convincere un giudice alla sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva è necessario fornire elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza di pericolosità attuale (es. prova di nuova vita lecita, mancanza di contatti con ambienti criminali, prove documentali di assoluzioni rilevanti).
- L'onere di allegazione e di produzione degli atti che favoreggiano la posizione del ricorrente (per esempio sentenze di assoluzione) grava sul difensore: se tali documenti non sono prodotti, non possono essere considerati.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della ricostruzione dei fatti, se non quando la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; pertanto il ricorso per motivi attinenti alla valutazione probatoria è difficilmente accolto senza errori logici evidenti.
- Elementi come linguaggio criptico, quantità di stupefacente, somme di denaro indicate e precedenti specifici sono indici rilevanti che i giudici valutano come sintomi di pericolosità e professionalità criminosa.
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