Sentenza n. 2884/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: 1) del Decreto Dirigenziale n. 81 del 23 giugno 2025 – Direz. Generale – Ufficio/Strutt. 5008 UOD/Staff 00 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 30.06.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione procedura paraconcorsuale di cui all’Avviso pubblico (BURC Campania n. 101 del 31.12.2018) per il rilascio di una concessione marittima relativamente ad un’area di mq 3.800,00 per lo svolgimento di attività di nautica da diporto mediante installazione di un pontile galleggiante di mq 247,87 (ex c.d.m. n. 92/2015 scaduta il 31.12.2018)”, con il quale è stata concessa l’aggiudicazione definitiva alla RTI con mandataria il Consorzio Nautico Sant’Agnello, nella procedura paraconcorsuale: “per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 92 del 2015 nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento (NA) allo scopo di svolgere attività di nautica da diporto a favore dell’utenza in transito – Burc n.101 del 31 dicembre 2018”; 2) della nota 277773 del 04.06.2025, con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice, ha ritenuto ammissibile la variazione del raggruppamento temporaneo richiesto dal Consorzio Nautico S. Agnello mediante l’esclusione dalla propria compagine della ditta Russo Raffaele Ormeggi S.r.l e sostituzione con altre società che non hanno partecipato alla procedura paraconcorsuale, non comunicato alla ricorrente e non pubblicato; 3) del verbale di seduta riservata n. 9 in data 12.6.2025, con il quale la Commissione giudicatrice ha ricalcolato il punteggio dell’offerta tecnica a seguito dell’avvenuta variazione della compagine associativa del RTI Consorzio Nautico S. Agnello, non comunicato alla ricorrente e non pubblicato; 4) del verbale di seduta pubblica n. 10 del 17.6.2025, con il quale la Regione Campania ha dichiarato il concorrente RTI Consorzio Nautico S. Agnello aggiudicatario provvisorio; 5) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente Sales Square Imp. Exp. di William Pascucci, non comunicato alla ricorrente e non pubblicato; per sentir dichiarare la ricorrente Sales Square Imp. Exp. di Pascucci William aggiudicataria della concessione demaniale marittima n. 92/15 nel porto di Marina di Cassano – Comune Piano di Sorrento; per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione della società ricorrente che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro e di avere interesse a tanto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una concessione demaniale marittima per attività di nautica da diporto, nonché gli atti di ammissione e di ricalcolo del punteggio conseguenti alla modifica della composizione del RTI aggiudicatario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima al RTI Consorzio Nautico Sant’Agnello, deducendo, con il primo motivo, la tardiva presentazione dell’offerta da parte del RTI, in violazione del termine perentorio previsto dalla lex specialis, dei principi di par condicio competitorum, buon andamento e legittimo affidamento, nonché per carenza ed erroneità dell’istruttoria. La ricorrente ha contestato la rilevanza attribuita dalla Regione alla presenza, prima della scadenza, di un incaricato del RTI nell’edificio regionale, poiché la documentazione era stata formalmente consegnata all’ufficio protocollo oltre il termine previsto. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimità della modifica della composizione del raggruppamento, realizzata dopo la presentazione dell’offerta mediante l’uscita di una società originariamente raggruppata e la sua sostituzione con imprese non partecipanti alla procedura, in violazione dell’art. 37, comma 9, d.lgs. 163/2006 e dell’art. 48, comma 9, d.lgs. 50/2016, nonché dei principi di trasparenza e par condicio e per difetto di istruttoria e motivazione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione. Quanto al primo motivo, ha richiamato la propria precedente sentenza resa nei giudizi connessi, ritenendo che il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione del plico presso l’ufficio protocollo fosse perentorio e funzionale alla par condicio, alla trasparenza e all’imparzialità della procedura. La mera presenza di un incaricato del RTI nell’edificio regionale prima della scadenza non equivale alla consegna dell’offerta all’ufficio competente e non sana il ritardo. Gli inconvenienti organizzativi o logistici, non provati come caso fortuito o forza maggiore, restano imputabili al concorrente. Ne deriva l’illegittima ammissione del RTI e, per effetto derivato, l’illegittimità dell’aggiudicazione. Il TAR ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, sebbene ad abundantiam, affermando che la modifica soggettiva del raggruppamento è eccezionalmente consentita, anche in fase di gara, quando dipenda dalla perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione, ma non quando sia diretta a eludere una carenza originaria dei requisiti o un giudizio negativo sull’affidabilità di un componente. Nel caso concreto il recesso era solo apparentemente giustificato da esigenze organizzative e risultava orientato a superare una carenza originaria di requisiti. Sono state quindi ravvisate anche violazioni dell’art. 48 d.lgs. 50/2016, dei principi di trasparenza e par condicio, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo alla motivazione di una precedente sentenza, quando il giudice la condivida e la ritenga applicabile alla controversia.
art. 48 d.lgs. 50/2016
E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
La modifica soggettiva del RTI è eccezionalmente ammessa anche durante la gara in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti o di effettive esigenze organizzative, ma non può essere utilizzata per eludere la mancanza originaria di un requisito di partecipazione o per sottrarsi a un giudizio negativo sull’affidabilità di un componente.
art. 37, comma 9, d.lgs. 163/2006
È richiamato dalla ricorrente a fondamento del divieto di modificare la composizione del raggruppamento dopo la presentazione dell’offerta.
art. 80 d.lgs. 50/2016
È richiamato in relazione ai requisiti di partecipazione la cui perdita sopravvenuta può giustificare, nei limiti indicati dall’art. 48, la modifica soggettiva del raggruppamento.
d.P.R. 445/2000
È richiamato per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, il termine previsto dalla lex specialis per la ricezione dell’offerta è perentorio, poiché tutela la par condicio, la trasparenza e l’imparzialità; la presenza dell’incaricato del concorrente nei locali dell’amministrazione non equivale alla consegna dell’offerta all’ufficio espressamente indicato dalla lex specialis.
- Il ritardo nella presentazione dell’offerta è imputabile al concorrente e non può essere giustificato da ordinari disguidi organizzativi o logistici; una rivalutazione della tardività è possibile solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore adeguatamente comprovati.
- La modifica soggettiva di un raggruppamento temporaneo durante la gara costituisce un’eccezione al principio di immodificabilità della composizione e può essere ammessa, nei casi previsti dalla legge, per perdita sopravvenuta dei requisiti o per effettive esigenze organizzative, purché le imprese rimanenti conservino i requisiti necessari.
- È vietata la modifica del raggruppamento quando il recesso o la sostituzione di un componente siano diretti a eludere una carenza originaria di un requisito di partecipazione o a evitare un giudizio negativo sull’affidabilità dell’impresa; in tal caso la modifica viola la par condicio e rende illegittima l’ammissione.
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