Cassazione Civile, Ordinanza n. 00338/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva condannato le opponenti al pagamento del prezzo dei capi di bestiame e delle spese dei due gradi. Ha inoltre disposto la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo di sessanta capi bovini che la creditrice assumeva venduti e consegnati a una società agricola. In primo grado l’opposizione al decreto era stata accolta e il decreto revocato, sul presupposto che non fosse provata la consegna degli animali. In appello la creditrice ha ottenuto riforma della decisione: la Corte territoriale ha valorizzato, tra l’altro, la mancata esibizione del registro IVA acquisti della società acquirente, ritenendo l’ordine di esibizione legittimo e rilevante ai fini della prova della traditio. I ricorrenti hanno proposto sei motivi di cassazione: (1) hanno dedotto l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e di corretta esposizione del fatto processuale; (2) hanno contestato il rilievo dato all’ordine di esibizione e la mancata considerazione del giudicato formatosi sul capo di primo grado che lo aveva revocato; (3) e (4) hanno censurato la ritenuta tardività e/o l’ammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. e la valorizzazione del suo mancato adempimento; (5) hanno dedotto violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo l’inesistenza di fatti certi idonei a fondarle; (6) hanno lamentato la falsa applicazione di norme sulla rappresentanza/ratifica e sull’esecuzione del negozio, in relazione al valore attribuito al mancato deposito dei registri contabili. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il quinto e il sesto motivo e infondati il secondo, il terzo e il quarto, confermando la sentenza di appello e rigettando integralmente il ricorso.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è richiesto il rispetto del principio di specificità/autosufficienza: la parte che deduce errores in procedendo deve indicare gli elementi del fatto processuale e riportare il contenuto degli atti rilevanti nella misura necessaria a rendere intelligibile la censura.
art. 2709 c.c.
I libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore; la mancata esibizione del registro richiesto può essere valorizzata dal giudice ai fini probatori.
art. 2710 c.c.
L’esibizione officiosa dei libri contabili è potere discrezionale del giudice, legittimo quando la prova non sia acquisibile aliunde e non abbia finalità esplorative o sostitutive dell’onere probatorio della parte; il potere va esercitato in modo restrittivo e non per supplire all’inerzia istruttoria.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione è mezzo istruttorio la cui ammissibilità va verificata dal giudice; una volta emesso, il suo mancato adempimento può essere apprezzato nella valutazione delle prove, non essendo l’ordine di per sé coperto da giudicato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per evidenziare il principio dispositivo, rispetto al quale l’ordine officioso di esibizione ex art. 2710 c.c. costituisce deroga delimitata.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all’onere della prova, che resta in capo alla parte che intende far valere il diritto, e non può essere surrogato da iniziative istruttorie meramente esplorative.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di definitività delle statuizioni non impugnate, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo quanto alla mancata riproposizione di questioni o eccezioni, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.
art. 99 c.p.c.
Richiamato in combinazione con le norme sull’impugnazione per dedurre la carenza di interesse e la conseguente inammissibilità dell’appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, in relazione al preteso omesso rilievo del giudicato e ai limiti del potere decisorio del giudice.
art. 117 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la doglianza sia stata accolta.
art. 118 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione agli obblighi di cooperazione istruttoria e alla valutazione del comportamento processuale delle parti.
art. 94 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina dell’esibizione documentale.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle presunzioni semplici, ma la censura è stata ritenuta incomprensibile/inammissibile.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel quinto motivo, senza accoglimento, in relazione al valore probatorio della scrittura privata/documentazione.
art. 1399 c.c.
Richiamato nel sesto motivo sulla ratifica, ma la doglianza è stata reputata incomprensibile e priva di chiaro aggancio alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 2032 c.c.
Richiamato nel sesto motivo insieme ad altre norme, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione.
art. 2320 c.c.
Richiamato nel sesto motivo, ma senza una specifica ricostruzione utile e senza accoglimento.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure sono state inquadrate nei diversi vizi di legittimità, ma la Corte ha escluso l’ammissibilità o la fondatezza dei motivi secondo la loro concreta formulazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dell’atto impugnatorio impone di indicare con chiarezza i capi contestati, le ragioni della critica e il rapporto tra motivazione di primo grado e censura, senza che siano necessarie forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce un error in procedendo deve comunque rendere intelligibile il fatto processuale, trascrivendo o riassumendo gli atti e le parti rilevanti nella misura indispensabile a consentire il controllo di legittimità; il mero rinvio per relationem agli atti di merito non basta.
- L’ordine di esibizione documentale ha natura istruttoria e la sua ammissibilità va valutata in relazione alla non acquisibilità aliunde della prova e alla non surrogazione dell’onere probatorio della parte; non può essere usato per colmare inerzie difensive o esplorare indiscriminatamente la prova.
- La mancata ottemperanza a un ordine di esibizione legittimamente disposto può essere apprezzata dal giudice nella valutazione complessiva delle prove, specie quando la documentazione richiesta si trovi nella disponibilità della parte onerata e sia rilevante per verificare fatti decisivi della controversia.
- Le doglianze di legittimità devono essere formulate in modo chiaro e coerente con la motivazione impugnata; censure oscure, generiche o prive dell’indicazione del decisum contestato sono inammissibili.
- Le scritture contabili delle imprese possono fare prova contro l’imprenditore e la loro mancata produzione, quando legittimamente richiesta, può assumere rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dei fatti controversi.
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