Sentenza n. 10319/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto e relativi allegati, con cui sono stati individuati l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i connessi importi di ripiano da queste dovuti alla medesima Regione, nella parte in cui è stato posto a carico della ricorrente il pagamento di una quota di ripiano pari ad € 57.406,58; nonché, per quanto possa occorrere - del decreto del 6 luglio 2022, adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, di contenuto ed estremi ignoti, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, finalizzato, direttamente o indirettamente, a richiedere alla società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi, ove occorrer possa: (i) l'Accordo, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; (ii) la Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; (iii) l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; (iv) l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle Amministrazioni convenute: - all'esibizione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ovvero ai sensi degli artt. 63 e 65, comma 3, c.p.a., di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che ha condotto all'adozione degli atti impugnati e/o comunque posti a base degli atti impugnati, con particolare riguardo alle fatture ricevute (non solo dalla ricorrente, ma) da tutti i fornitori per l'acquisto di dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018; - alla restituzione delle somme eventualmente pagate, nelle more, dalla società ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, all’esito del ricorso dovessero risultare, in toto o in parte, non dovute, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute dalla resistente a titolo di interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Regione Veneto che ha posto a carico dell'impresa una quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici pari a 57.406,58 euro, insieme agli atti presupposti del meccanismo di payback per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto regionale e gli atti statali e regionali presupposti relativi al meccanismo di payback sui dispositivi medici, deducendo profili di illegittimità non ulteriormente specificati nella sentenza. Ha inoltre chiesto l'esibizione degli atti e dei documenti posti a base del procedimento, la restituzione delle somme eventualmente versate o trattenute e il pagamento di interessi e rivalutazione. In vista dell'udienza pubblica, dopo avere versato alla Regione Veneto la quota ridotta del payback prevista dall'art. 8 d.l. 34/2023, la ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha inoltre esaminato d'ufficio il dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, valorizzando il richiamo espresso dell'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 alla competenza del TAR Lazio per i giudizi relativi al payback. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la Regione Veneto non aveva depositato nel fascicolo l'attestazione del tempestivo versamento della quota ridotta prevista dalla norma, sebbene avesse riconosciuto l'avvenuto pagamento e affermato di avere trasmesso l'attestazione con nota regionale. Ha tuttavia accolto la richiesta subordinata della ricorrente, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale, nonché in applicazione dell'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 34/2023
Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
Il riferimento espresso alla competenza del TAR Lazio conferma la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al payback; la cessazione della materia del contendere presuppone tuttavia la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto la dichiarazione è stata pronunciata a seguito del pagamento della quota ridotta del payback.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato in relazione all'avviso alle parti del dubbio sulla giurisdizione rilevato dal giudice in udienza.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità delle questioni e nell'andamento della vicenda processuale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al meccanismo di payback sui dispositivi medici, il riferimento normativo espresso alla competenza del TAR Lazio è idoneo a confermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
- La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 richiede la produzione nel giudizio delle attestazioni regionali del tempestivo versamento della quota ridotta previste dalla disposizione; il mero riconoscimento dell'avvenuto pagamento o l'affermazione di una precedente trasmissione non depositata nel fascicolo non è sufficiente.
- Il versamento della quota ridotta del payback può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e quindi l'improcedibilità del ricorso, anche quando non siano integrati i presupposti documentali per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata alla luce della posizione processuale espressa dal ricorrente, in applicazione del principio dispositivo, quando questi chieda di non procedere oltre nella definizione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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