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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26418/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle somme che una lavoratrice aveva percepito in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, la quale aveva accertato l'illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per esigenze non transitorie e aveva condannato l'amministrazione al risarcimento del danno da precarietà occupazionale. L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso ritenendo che le somme, derivando dall'estinzione del rapporto di lavoro, costituissero lucro cessante e dunque redditi assoggettabili a tassazione separata; la CTR aveva confermato tale impostazione qualificando le somme come redditi diversi ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6 DPR 917/1986, sostenendo che le somme avevano natura realmente risarcitoria e non retributiva, sicché non erano imponibili nei termini ritenuti dal giudice regionale. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato un provvedimento di autotutela totale con annullamento del diniego di rimborso e convalida della richiesta del contribuente, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso adottato dall'Agenzia delle entrate, rilevando che ciò aveva fatto venire meno l'interesse di entrambe le parti alla decisione nel merito. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite, osservando che l'orientamento favorevole alla contribuente si era consolidato soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 917/1986

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la somma percepita avesse natura risarcitoria e non rientrasse tra i redditi tassabili come ritenuto dalla CTR.

  • art. 6, comma 2, TUIR

    art. 6, comma 2, t.u.i.r.

    La CTR aveva ricondotto le somme percepite nel novero dei redditi diversi, con conseguente conferma del rigetto del rimborso.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo o il diniego impugnato, con riconoscimento della pretesa del contribuente, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Le somme percepite a titolo di ristoro del danno da illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine non possono essere automaticamente qualificate come emolumenti retributivi o redditi diversi solo perché originano dal rapporto di lavoro; occorre verificare la loro effettiva natura risarcitoria.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale favorevole a una parte sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo non imputabile alla parte soccombente la resistenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

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