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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-29/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 2024. — Ferriera Valsabbia SpA e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Decisione adottata in seguito all’annullamento di precedenti decisioni – Svolgimento di una nuova audizione in presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione. — Cause riunite C-29/23 P e C-30/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente le impugnazioni proposte da tre imprese siderurgiche italiane contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato la decisione della Commissione del 4 luglio 2019 sul cartello del tondo per cemento armato. Viene esclusa sia la violazione dei diritti della difesa e delle regole sull’audizione, sia quella del termine ragionevole, sia ogni vizio nella riadozione della sanzione dopo gli annullamenti precedenti. La Corte ribadisce che, in materia di concorrenza, l’effetto deterrente e l’esigenza di evitare l’impunità possono giustificare una nuova decisione sanzionatoria, purché il procedimento sia regolare.

Impugnazione in materia di concorrenza: legittimità della riadozione, dopo annullamenti precedenti, di una decisione della Commissione che accerta un’intesa nel mercato del tondo per cemento armato e irroga ammende, con particolare riguardo a diritti della difesa, imparzialità, termine ragionevole e motivazione.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia errato nel respingere i motivi diretti a contestare: 1) la presunta mancanza di imparzialità del comitato consultivo e la violazione dei diritti della difesa in occasione della nuova audizione del 23 aprile 2018; 2) la presunta violazione del principio del termine ragionevole a causa della durata complessiva e delle singole fasi del procedimento; 3) la legittimità della riadozione della decisione sanzionatoria, alla luce dell’articolo 266 TFUE, dell’effetto deterrente, dell’asserita necessità di evitare l’impunità e della tutela di azioni risarcitorie dei terzi.

Principio di diritto

La Corte conferma che, dopo l’annullamento di una precedente decisione per vizi procedurali, la Commissione può riaprire il procedimento e adottare una nuova decisione sanzionatoria purché rispetti le forme sostanziali previste dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004; in particolare, l’audizione del merito con la partecipazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri va garantita, ma non occorre riprodurre integralmente le condizioni fattuali del 2002 né invitare necessariamente tutti i terzi che avevano partecipato in precedenza se, sulla base degli elementi del caso, la Commissione poteva ritenere che essi avessero rinunciato a intervenire. Inoltre, la violazione del termine ragionevole può condurre all’annullamento solo se incide anche sui diritti della difesa; in difetto di tale pregiudizio, la decisione resta valida. Infine, la Commissione può irrogare nuovamente un’ammenda per evitare che l’infrazione resti impunita e per assicurare l’effetto deterrente, senza dover dimostrare un rischio concreto di reiterazione della specifica intesa.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 65 del Trattato CECA
  • Articolo 47 CA
  • Articolo 36 CA
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 102 TFUE

Impugnazione sulle ammende nel caso del tondo per cemento armato

La sentenza riguarda due impugnazioni proposte da Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA e Alfa Acciai SpA contro le sentenze del Tribunale del 9 novembre 2022. Le ricorrenti contestavano la decisione della Commissione del 4 luglio 2019 che aveva nuovamente accertato un’intesa nel mercato italiano del tondo per cemento armato e aveva irrogato ammende ridotte del 50% per la durata del procedimento.

Contesto normativo e antecedenti procedurali

La vicenda trae origine da accertamenti effettuati dalla Commissione nel 2000 e dalla successiva decisione del 2002, adottata sulla base dell’articolo 65 CA, che aveva constatato un’intesa unica, complessa e continuata tra il 1989 e il 2000. Tale decisione era stata annullata dal Tribunale nel 2007 perché la base giuridica utilizzata non era più in vigore dopo la scadenza del Trattato CECA.

Nel 2009 la Commissione aveva adottato una nuova decisione, questa volta secondo le norme procedurali del Trattato CE e del regolamento n. 1/2003; anche tale decisione era stata poi annullata dalla Corte nel 2017, poiché l’audizione sul merito del 2002 non era stata svolta nel rispetto delle forme sostanziali, mancando la partecipazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. La Commissione aveva quindi riaperto il procedimento, tenuto una nuova audizione nel 2018 e adottato la decisione controversa nel 2019.

Prime questioni: imparzialità del comitato consultivo e audizione

Le ricorrenti sostenevano che i rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, chiamati a far parte del comitato consultivo, non potessero essere imparziali perché già a conoscenza delle decisioni precedenti e delle sentenze del 2014. La Corte dichiara irricevibili o infondate tali censure: la sola conoscenza di soluzioni precedenti non basta a far presumere una mancanza di imparzialità, e le ricorrenti non avevano formulato dinanzi al Tribunale un motivo idoneo a fondare una diversa conclusione.

Quanto all’assenza di talune imprese e associazioni dall’audizione del 23 aprile 2018, la Corte chiarisce che il Tribunale non aveva negato in astratto i diritti di terzi, ma aveva verificato se la Commissione avesse violato norme procedurali tali da ostacolare i diritti di difesa delle ricorrenti. La Corte sottolinea inoltre che l’articolo 266 TFUE impone di eseguire la sentenza di annullamento, ma non richiede di ricostruire integralmente le condizioni storiche del 2002 né di organizzare un’audizione con tutti i soggetti che avevano partecipato in passato.

La posizione dell’Ansfer

Le ricorrenti censuravano anche il mancato invito dell’Ansfer alla nuova audizione. La Corte rileva che il Tribunale aveva accertato, in fatto, che l’Ansfer aveva partecipato nel 2002, ma non aveva risposto all’invito alla seconda audizione del 30 settembre 2002 e non vi aveva partecipato. Su tale base, il Tribunale poteva ritenere che l’associazione avesse rinunciato a intervenire ulteriormente o, quanto meno, non intendesse sviluppare altri argomenti nel 2018. La censura delle ricorrenti si risolveva in una contestazione dei fatti, inammissibile in sede di impugnazione in assenza di snaturamento.

Termine ragionevole e diritti della difesa

Le ricorrenti sostenevano che la durata complessiva del procedimento, quasi ventidue anni, fosse irragionevole e lesiva dei diritti della difesa. La Corte ricorda la propria giurisprudenza: la violazione del termine ragionevole giustifica l’annullamento di una decisione antitrust solo se comporta anche una lesione concreta dei diritti della difesa.

Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno dimostrato che il trascorrere del tempo avesse impedito la loro difesa in modo tale da incidere sull’esito della decisione. Il fatto che, nel 2018, alcune imprese e associazioni non fossero più disponibili o operative non è sufficiente, da solo, a fondare l’annullamento. La Corte conclude che la seconda parte del motivo è infondata e che non è soddisfatta la seconda delle due condizioni richieste per un annullamento fondato sulla durata eccessiva del procedimento.

Riadozione della sanzione, effetto deterrente e impunità

Con il terzo motivo le ricorrenti sostenevano che la Commissione non avesse verificato in concreto se, nel 2019, fosse ancora giustificato infliggere una sanzione, alla luce dei mutamenti del mercato e dell’asserita assenza di rischio di reiterazione. La Corte respinge l’argomento: l’effetto deterrente delle ammende in materia di concorrenza non dipende solo dal rischio di reiterazione della specifica intesa, ma mira in generale a dissuadere le imprese e gli altri operatori dal violare le regole di concorrenza.

La Corte afferma inoltre che, poiché le decisioni del 2002 e del 2009 erano state annullate e le relative ammende restituite, una nuova decisione sanzionatoria era necessaria per evitare che la partecipazione all’intesa restasse impunita. Le questioni relative all’adeguatezza degli interessi corrisposti sui rimborsi delle ammende esulavano dal presente giudizio e riguardavano altri procedimenti pendenti.

Azioni risarcitorie dei terzi e motivazione della sentenza

La Corte ritiene inconferente la censura relativa al richiamo, da parte del Tribunale, alla possibilità per i terzi di promuovere azioni risarcitorie. Anche se quella considerazione fosse errata, sarebbe stata esposta solo ad abundantiam, poiché il Tribunale aveva già ritenuto sufficiente, di per sé, la necessità di evitare l’impunità.

Quanto alla motivazione sulla supposta speditezza dell’istruttoria, la Corte osserva che l’eventuale imprecisione del Tribunale non incide sul dispositivo, perché la questione decisiva era già stata risolta respingendo il motivo sul termine ragionevole.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente le impugnazioni. Le ricorrenti sono condannate alle spese del giudizio di impugnazione e a sopportare anche quelle sostenute dalla Commissione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese restrittiveprocedimento amministrativo della Commissionediritti della difesatermine ragionevole

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