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Sentenza

Sentenza n. 1037/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione del Comune di Pietrasanta di conclusione negativa della conferenza di servizi n. 1081 prot. 37261 del 1.07.2025 e degli allegati pareri negativi dell’Ufficio edilizia del Comune di Pietrasanta prot. 36151 del 25.06.2025 e dell’Ufficio urbanistica del Comune di Pietrasanta prot. 36115 del 25.06.2025; - del provvedimento del Comune di Pietrasanta prot. 37488 del 1.07.2025; - del provvedimento del Comune di Pietrasanta prot. 33210 del 11.06.2025; - del provvedimento del Comune di Pietrasanta prot. 29145 del 22.05.2025, unitamente alle allegate richieste documentali dell’Ufficio edilizia del Comune di Pietrasanta del 19.05.2025 e dell’Ufficio urbanistica del Comune di Pietrasanta del 16.05.2025; - ove occorrer possa, dell’art. 6.10, co. 3, della disciplina urbanistica del piano operativo del Comune di Pietrasanta, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 26.06.2024; - ove occorrer possa, del piano strutturale del Comune di Pietrasanta, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 9.11.2023 (incluso, in particolare, l’art. 3, co. 3, della relazione generale e la tavola QC.08); - ove occorrer possa, dell’art. 15.7.2, co. 3, lett. a), delle disposizioni statutarie del piano operativo, approvate con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 26.06.2024 (“Disciplina Statutaria”); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202502757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi e atti presupposti, fondati sul divieto di installazione entro 200 metri da una residenza socio-assistenziale e sulla mancata produzione della relativa planimetria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, per installare una stazione radio base sul torrino di una struttura alberghiera esistente. Il progetto aveva ottenuto il parere favorevole dell’Arpat e l’autorizzazione paesaggistica. Il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi richiamando i pareri sfavorevoli degli uffici urbanistica ed edilizia, secondo cui l’impianto ricadeva entro 200 metri dalla RSA Villa Laguidara, in violazione dell’art. 6.10, comma 3, della disciplina del piano operativo comunale, e rilevando inoltre la mancata trasmissione di una planimetria attestante il rispetto di tale disposizione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 259/2003, lamentando l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e la mancata concessione del termine per presentare osservazioni. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità sostanziale del divieto previsto dal piano operativo, deducendo la violazione della l. 36/2001, della l.r. Toscana 49/2011 e del codice delle comunicazioni elettroniche: il divieto, basato sulla mera distanza di 200 metri da strutture sensibili, sarebbe stato introdotto al di fuori del programma comunale degli impianti, in contrasto con i criteri regionali di localizzazione e idoneo a trasformarsi in una limitazione generalizzata della localizzazione delle stazioni radio base. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimo aggravamento del procedimento e la violazione delle esigenze di semplificazione e accelerazione proprie del procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, poiché il diniego era stato fondato anche sulla mancata produzione di una planimetria relativa a un divieto illegittimo. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione dell’art. 6.10, comma 3, del piano operativo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto integralmente e sono stati annullati i provvedimenti impugnati. L’eccezione di irricevibilità è stata respinta: l’art. 6.10, comma 3, del piano operativo è una disposizione generale e astratta, qualificabile come regolazione a volizione preliminare, lesiva solo mediante il successivo atto applicativo; pertanto poteva essere impugnata insieme al diniego. Nel merito, il TAR ha ritenuto illegittimo il divieto comunale di installazione entro 200 metri da scuole, case di cura e strutture di accoglienza sociale e sanitaria. La disciplina statale e regionale consente ai Comuni di regolare il corretto insediamento degli impianti e di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, anche individuando siti sensibili specifici o aree non idonee, ma non consente limitazioni generalizzate fondate sulla mera distanza da determinati luoghi. La legge regionale ammette il divieto di installazione sugli edifici sensibili e relative pertinenze, prevedendo eccezionalmente l’installazione su tali siti quando essa costituisca la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione; non legittima invece un divieto esteso alle aree circostanti entro un raggio prefissato. Il divieto comunale è stato quindi ritenuto contrastante con l’art. 8, comma 6, della l. 36/2001 e con i criteri localizzativi dell’art. 11 della l.r. 49/2011, oltre che potenzialmente idoneo a impedire la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. Conseguentemente è risultata illegittima anche la richiesta della planimetria diretta a dimostrare il rispetto di tale divieto e il diniego fondato sulla sua mancata produzione. Il primo motivo è stato ritenuto fondato per completezza: la determinazione comunale si qualificava espressamente come conclusione negativa della conferenza di servizi, indicava i rimedi impugnatori e non conteneva né il richiamo all’art. 10-bis della l. 241/1990 né l’invito a presentare osservazioni entro il termine previsto. Non poteva quindi essere considerata un preavviso di diniego destinato a trasformarsi in provvedimento finale. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ha invalidato il diniego e non era sanabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione delle stazioni radio base; il giudice valorizza le esigenze di semplificazione e accelerazione del procedimento.

  • artt. 43-48 d.lgs. 259/2003

    Costituiscono il quadro normativo statale che deve essere rispettato dai regolamenti comunali in materia di localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia.

    I Comuni possono disciplinare l’insediamento degli impianti e individuare specifici siti sensibili, ma non possono introdurre divieti generalizzati di localizzazione su aree definite mediante un raggio di distanza da tali siti.

  • art. 10, comma 1, l.r. Toscana 49/2011

    Il titolo abilitativo per l’installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto: a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione; b) degli obiettivi di qualità; c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11; d) del programma comunale degli impianti.

    Il rilascio del titolo abilitativo deve rispettare i criteri localizzativi regionali e il programma comunale degli impianti, nei limiti stabiliti dalla normativa.

  • art. 11 l.r. Toscana 49/2011

    È vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.

    La disposizione vieta l’installazione sugli edifici sensibili e sulle relative pertinenze, ma non autorizza un divieto generalizzato basato sulla mera distanza da tali siti; il comma 2 consente l’installazione sui siti sensibili quando risulti la migliore localizzazione sotto il profilo dell’esposizione complessiva della popolazione.

  • art. 17, comma 8, l.r. Toscana 49/2011

    Fino all’approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato: a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; b) tenuto conto dei programmi di sviluppo; c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

    L’assenza del programma comunale degli impianti non consente al Comune di sostituirlo con un divieto generalizzato di localizzazione; il titolo deve essere valutato secondo i limiti, i programmi di sviluppo e le esigenze di copertura del servizio.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento negativo deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi e dalla concessione del termine per presentare osservazioni, quando trova applicazione l’art. 10-bis.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non è stata ritenuta sanabile mediante la disposizione sui vizi formali non invalidanti, poiché l’atto non era un mero atto vincolato e la garanzia partecipativa prevista dall’art. 10-bis era stata integralmente omessa.

  • art. 6.10, comma 3, disciplina urbanistica del piano operativo del Comune di Pietrasanta

    È vietata comunque l’installazione nelle aree adiacenti a scuole, case di cura, strutture di accoglienza sociale e sanitaria per un raggio di almeno ml. 200.

    La disposizione è stata annullata in quanto introduce una limitazione generalizzata alla localizzazione degli impianti fondata sulla mera distanza da strutture sensibili.

Massime di principio

  • I Comuni possono disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ma devono individuare siti sensibili in modo specifico e non possono introdurre divieti generalizzati di localizzazione riferiti a intere aree comunali mediante una distanza prefissata da scuole, case di cura o strutture socio-assistenziali.
  • La previsione che vieta l’installazione di impianti di telecomunicazione sugli edifici sensibili e sulle relative pertinenze non può essere estesa, senza una specifica base normativa, alle aree circostanti mediante un limite metrico generale, perché una simile disciplina può impedire la realizzazione di una rete completa di infrastrutture e si traduce in una limitazione alla localizzazione non consentita.
  • L’assenza del programma comunale degli impianti non abilita il Comune a introdurre, attraverso il piano operativo o altro atto generale, un divieto generalizzato di localizzazione; nelle more dell’approvazione del programma il titolo deve essere valutato alla luce dei limiti di esposizione, degli obiettivi di qualità, dei programmi di sviluppo e delle esigenze di copertura nazionale del servizio.
  • Una disposizione generale e astratta che disciplina la localizzazione delle stazioni radio base produce una lesione concreta solo con il provvedimento che la applica; essa può quindi essere impugnata insieme all’atto applicativo, senza onere di impugnazione immediata decorrente dalla pubblicazione dell’atto generale.
  • Quando l’amministrazione adotta un provvedimento qualificato espressamente come conclusione negativa della conferenza di servizi, indica i rimedi impugnatori e non invita il destinatario a presentare osservazioni entro il termine previsto dall’art. 10-bis della l. 241/1990, l’atto non può essere riqualificato come preavviso di diniego. L’omissione della comunicazione dei motivi ostativi invalida il provvedimento finale e non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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